Adriatico, il Tar del Lazio ferma le trivelle

Il tribunale amministrativo regionale ha annullato l’autorizzazione di compatibilità ambientale per l’estrazione di petrolio al largo delle coste abruzzesi e pugliesi

Hanno fatto esultare i nemici delle trivelle le sentenze del Tar Lazio sezione II Bis con le quali sono stati annullati, il decreto 29.3.2011 n. 126 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale era stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d505 B.R.-E.L. al largo delle coste abruzzesi e molisane con la tecnica cd. di “air gun”, (40 km NO di Punta Penna), rilasciato alla Petroceltic Italia s.r.l. e il decreto 23.5.2011 n. 280 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di programma dei lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d493 B.R.-E.L. al largo di Punta Penna, rilasciato sempre alla Petroceltic Italia s.r.l.

 

Numerosi sono stati i ricorsi presentati avverso i decreti suddetti da diverse amministrazioni interessate (tra cui Regioni Abruzzo, Molise e Puglia, provincia di Foggia, provincia di Campobasso) e dalle associazioni ambientaliste.

 

Si tratta dei decreti che avrebbero attentato alla sicurezza del Mar Adriatico in prossimità delle coste di Abruzzo, Molise e Puglia (compromettendo il Parco delle Isole Tremiti). Proprio quest’ultima Regione è stata la causa dell’annullamento dei provvedimenti poiché non coinvolta nel procedimento di valutazione ambientale.

 

Secondo le ricorrenti la Regione Puglia avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento di VIA, in applicazione dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 ( “L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23, comma 1. L’autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere”).

 

Inoltre la richiesta di compatibilità ambientale avrebbe dovuto essere pubblicata anche su un quotidiano pugliese; in effetti secondo quanto disposto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 la pubblicazione deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza (comma 1) e, nel caso di progetti di competenza statale, deve essere eseguita “su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata” (comma 2).

Gli enti ricorrenti sostengono che la pubblicazione effettuata non sia stata pienamente conforme alla norma soprattutto per la totale omissione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale nel territorio della Puglia.

 

Il Tribunale Amministrativo ha accolto i ricorsi ritenendo fondate le censure sulla base di importanti motivazioni: l’omessa pubblicazione della domanda su almeno un quotidiano pugliese e, soprattutto, l’omessa acquisizione del parere obbligatorio della Regione Puglia ritenute violazione della normativa di riferimento. La Regione Puglia va considerata regione (direttamente) interessata anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’art. 6, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006. La fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono oltre le 12 miglia, non vietate a priori, sono assoggettate ad una complessa valutazione, che non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) e le popolazioni attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta. In riferimento a ciò, il Tar richiama la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5 c.1 lett c) del d.lgs 152/06, intesa come l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, … positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

 

Il Tar precisa anche che considerate le notorie caratteristiche del Mare Adriatico, una distanza della sede dell’intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti (che rientrano nel territorio della Regione Puglia) non può non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di VIA, in quanto l’impatto potenziale sull’ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solo quelle dell’Abruzzo e del Molise.

Viene anche richiamata una sentenza, nella quale si è già evidenziato come l’utilizzo della tecnica dell’air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (TAR Puglia – Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341)

Per quanto riguarda l’omessa tempestiva informazione al pubblico mediante pubblicazione su quotidiani locali e nazionali, il Giudice amministrativo richiama la Convenzione di Aahrus, ratificata dalla L. n. 108/2001, troppo spesso ignorata ma che rappresenta il riconoscimento e la formalizzazione dell’informazione ambientale. In effetti l’art. 6, dispone “Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente” (c.2), “Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva” (c.4).

 

Queste importanti sentenze, benché riguardanti questioni procedurali, riconoscono importanti principi alla base del diritto ambientale: informazione e partecipazione, che applicati al procedimento di valutazione ambientale oggetto di causa, permettono di riconoscere anche solo potenzialmente quali siano i soggetti coinvolti dalle conseguenze di azioni come quelle di ricerca e prospezione di idrocarburi, invasive e modificative dell’ambiente. Permettere a tali soggetti di poter conoscere e partecipare alle scelte inerenti il proprio territorio è una scelta non solo democratica ma anche razionale di protezione dell’ambiente.

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