Decreto microcogenerazione: i suggerimenti AEEGSI per il modello unico

L’Authority invia al Ministero dello sviluppo parere favorevole sullo schema di decreto recante il Modello Unico da utilizzarsi per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da rinnovabili

Decreto microcogenerazione: i suggerimenti AEEGSI per il modello unico

(Rinnovabili.it) – Semplificazione. Questa la parola alla base del nuovo decreto microcogenerazione elaborato dal Ministero dello Sviluppo. Il provvedimento, così come richiesto dal d.lgs 28/2011, nasce con l’obiettivo di definire dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti cogenerativi domestici – uno specifico per quelli ad alto rendimento e uno per quelli alimentati a rinnovabili – che rimpiazzi i differenti sistemi di dichiarazione attualmente dai Comuni. Una misura che ricalca da vicino quanto già fatto con i piccoli impianti fotovoltaici integrati negli edifici.

 

Il Mise ha trasmesso lo schema del decreto All’Autorità per l’Energia AEEGSI che lo ha restituito in questi giorni con parere favorevole. Il consenso è tuttavia accompagnato da alcuni suggerimenti per “migliorarne l’efficacia”, a partire dalla richiesta di esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo (comunicandone marca e modello) contestualmente agli impianti di micro cogenerazione.

 

L’Authority suggerisce anche di prevedere che il “soggetto richiedente” specifichi nella propria dichiarazione quale sia l’utenza termica presso la quale il calore prodotto sarà utilizzato, concedendo la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto sia antecedente alla data di invio della dichiarazione. Altro punto fondamentale per l’AEEGSI, che il provvedimento permetta al “soggetto richiedente” utilizzi come interfaccia unica il sistema GAUDÌ affinché “si possano sfruttare pienamente le potenzialità del medesimo sistema, evitando duplicazioni e canali comunicativi addizionali” e che sia il sistema GAUDÌ “a mettere a disposizione dell’impresa distributrice le informazioni necessarie per dare seguito alla richiesta di connessione”. Quest’ultimo elemento, secondo l’Autorità per l’energia, dovrebbe essere esteso anche ai piccoli impianti fotovoltaici sul tetto.

 

Decreto microcogenerazione, quando si applica

Nella sua formula attuale, lo schema di decreto ministeriale trova applicazione per gli impianti di microcogenerazione aventi tutte le seguenti caratteristiche:

– realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;

– aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

– alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;

– per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;

– non determinanti alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, ove ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04; – aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW.

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