Cos’è il Conto Energia

Il Conto Energia è l’incentivo statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante dall’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per un periodo di 20 anni. Il decreto Conto Energia stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Questo schema d’incentivazione è diventato operativo […]

conto energia
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Il Conto Energia è l’incentivo statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante dall’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per un periodo di 20 anni. Il decreto Conto Energia stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Questo schema d’incentivazione è diventato operativo in Italia in seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 dell’allora Ministero delle Attività Produttive (MAP), oggi Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore il 16 febbraio, ha ampliato il precedente Decreto, introducendo novità che hanno riguardato principalmente l’innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW, l’introduzione di un limite annuo di 85 MW di potenza incentivabile e la variazione dei termini di presentazione delle domande, limitati ai periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.
Il raggiungimento del sopra citato limite di 85 MW di potenza annua incentivabile, già alla prima scadenza del marzo 2006, ha di fatto bloccato la possibilità di presentare altre domande nel corso del 2006.
Il Decreto del Nuovo Conto Energia 2007 è stato approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 16 febbraio 2007 e firmato il 19 febbraio 2007 da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Ambiente. Tale decreto, che sostituisce i decreti precedenti, disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per un periodo di 20 anni per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, differenziandone il valore, espresso in €/kWh, in base alle potenze nominali e al livello d’integrazione architettonica dell’impianto, secondo la seguente tabella:

Tali tariffe resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2008 e saranno ridotte di una percentuale pari a 2 ogni anno dopo il 2008, rimanendo sempre fisse per i venti anni di durata dell’incentivazione.
Sono previsti premi, ossia maggiorazioni del 5%, per impianti non integrati con potenza nominale superiore ai 3 kWp, se almeno il 70 % della produzione è autoconsumata dall’utenza, per impianti di scuole e strutture sanitarie pubbliche, per impianti i cui soggetti responsabili siano Enti locali di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 e, infine, per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit.
Per quanto riguarda la cumulabilità degli incentivi, la tariffa incentivante e il relativo premio non possono essere richiesti nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento (ciò non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche). Non è possibile cumulare la tariffa incentivante con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica e non possono usufruire dell’incentivo gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007. Il provvedimento fissa un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili. Una volta raggiunta questa quota le tariffe verranno rimodellate in base all’andamento dei costi e del mercato.
Con il nuovo decreto 2007 la certificazione energetica dell’edificio risulta obbligatoria solo per avere diritto al premio aggiuntivo o bonus e non per accedere alle tariffe incentivanti (come prevedeva il decreto precedente). È previsto un “premio”, fino ad un massimo del 30% del valore della tariffa base, per impianti che effettuano lo scambio sul posto, alimentando utenze di edifici sui quali siano stati effettuati interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.
Uno degli aspetti innovativi rispetto al precedente decreto è la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti, in quanto non sono più presenti graduatorie o limiti annuali. L’utente interessato all’installazione di un impianto fotovoltaico deve presentare sia il progetto preliminare sia la richiesta di connessione alla rete alla società elettrica, senza alcun tipo di bando o gara.
Obiettivo del decreto, a livello nazionale, è quello di installare 3000 MW di potenza fotovoltaica entro il 2016, cioè quasi 100 volte l’attuale installato nel nostro paese.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 – Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Decreto Ministeriale del 28.07.05 – Conto Energia: criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Delibera AEEG n_188.05 del 14 settembre 2005 – Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici (in attuazione dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 28.07.05)
Decreto Ministeriale del 06.02.06 – Conto Energia modifiche e integrazioni
Delibera AEEG n. 28.06 Condizioni tecnico/economiche del servizio di Scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnaovabili di potenza nominale non superiore a 20 Kw (ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003
Delibera AEEG n 40.06 del 24.02.06 – Modificazione e integrazione alla Deliberazione dell’ AEEG n. 188.05 del 14 settembre 2005.

INFORMAZIONI GENERALI

Il fotovoltaico

La finalità di un impianto fotovoltaico è trasformare direttamente la radiazione solare in elettricità. Esso si compone di una parte attiva costituita da celle fotovoltaiche unite in pannelli (moduli costituiti da celle in silicio cristallino), un inverter che trasforma in corrente alternata la corrente continua generata dai pannelli, uno o più quadri elettrici e un sistema di collegamento tramite cavi.
Generalmente, un impianto fotovoltaico produce energia in relazione alla quantità di radiazione solare incidente e all’orientamento dei moduli, ed è influenzato dalla presenza di ombre e dalle caratteristiche tecniche dell’impianto stesso, nonché dalla sua collocazione (tetto, facciata, terrazzo, terreno).
Una tecnologia di questo tipo contribuisce all’abbattimento delle emissioni inquinanti e al risparmio di combustibili fossili, inoltre presenta bassi costi di esercizio e manutenzione ed è facilmente ampliabile grazie alla configurazione impiantistica, basata sulla modularità dei pannelli.
Per contro sconta un elevato costo iniziale e una produzione che può essere discontinua a causa della variabilità della presenza della radiazione solare. In Italia la produzione massima di energia elettrica varia, per un impianto fisso ottimamente orientato ed inclinato, secondo la latitudine: da circa 1.100 kWh/anno per le regioni settentrionali fino a 1.600 kWh/anno per le regioni meridionali. L’esposizione a Sud e un’inclinazione fra 25° e 35° sono le migliori condizioni per l’installazione.
Normalmente una famiglia italiana ha un consumo elettrico pari a 3.000 kWh.

Autorizzazioni

Chiunque può realizzare e installare un impianto fotovoltaico, previa richiesta delle necessarie autorizzazioni presso l’Ufficio tecnico del Comune di competenza: si va da una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per piccoli impianti (fino a 20 kW; 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata), fino alla richiesta di “nulla osta” alla autorità sul territorio nel caso in cui l’installazione avvenga in siti di particolare interesse paesaggistico.

Costi

L’ammortamento del costo di un impianto fotovoltaico, che varia da 7.000 euro/kW per impianti di piccola taglia (fino a 10 kW) a 5.000 euro/kW per grandi impianti (500 – 1.000 kW), è stimato tra 8 e 12 anni. La redditività di un impianto dipende principalmente dalla quantità di radiazione solare disponibile, dal costo dell’investimento, dagli incentivi e dalla valorizzazione dell’energia fisicamente prodotta. Un impianto ha una vita utile di circa 20-25 anni e richiede una manutenzione annuale, il cui costo si aggira attorno all’ 1% del costo totale dell’impianto.
Incentivi: chi, come, cosa
Coloro che sono stati ammessi agli incentivi ai sensi dei precedenti decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 accederanno alle tariffe incentivanti rispettando gli adempimenti temporali connessi alle scadenze delle fasi di inizio lavori, conclusione lavori ed entrata in esercizio. Per essi continueranno a valere le prescrizioni della vecchia normativa. I soli impianti che possono beneficiare dell’incentivazione sono quelli aventi potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, di nuova costruzione (entrati in esercizio dal 1° ottobre 2005), o quelli che hanno visto un intervento di potenziamento, purché in esercizio da almeno 2 anni, o per rifacimento totale di un impianto esistente da almeno 20 anni. L’impianto fotovoltaico non può subire alcun tipo di trasferimento in un sito diverso da quello indicato nella domanda, pena la perdita di diritto alle tariffe incentivanti (Delibera AEEG n. 40/06).

Richiesta d’incentivazione ai sensi del Nuovo Conto Energia

Il nuovo conto energia diventerà di fatto operativo a valle della pubblicazione, prevista per il prossimo aprile, di una delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas (AEEG) che stabilirà le modalità accedere agli incentivi.
In sintesi, l’iter da seguire prevede i seguenti passi:
1) Il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore elettrico competente per territorio e chiede la connessione alla rete.
2) Ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori sempre al gestore elettrico competente, che dovrà provvedere all’allaccio entro tempi stabiliti da AEEG.
3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile – pena la decadenza dal diritto all’incentivo – è tenuto a far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) la richiesta di concessione della pertinente tariffa (insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto, prevista dall’Allegato 4 al DM del 19 febbraio 2007).
4) Il GSE predispone, a servizio dei soggetti responsabili, una piattaforma informatica per la richiesta dell’incentivo e per il rilascio del premio sul risparmio energetico.
5) Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, completa di tutti gli allegati, il GSE esamina la richiesta e rilascia l’incentivazione al soggetto responsabile.

Il testo completo del decreto è disponibile in formato pdf alla pagina:
“DM 06/02/2006”:http://www.gse.it/attività/ContoEnergiaF/Quadro%20Normativo/decreto.pdf

Il sito del Gestore dei Servizi Elettrici:
“www.gse.it”:http://www.gse.it

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