Dl Crescita, cosa cambia per ecobonus e sismabonus?

Il testo approvato in CdM modifica la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Rete Irene: “la formulazione adottata genererà un’eccessiva concentrazione del mercato”

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Il decreto Crescita prevede che le detrazioni ecobonus e sismabonus possano essere riconosciute come sconto sul prezzo delle spese sostenute direttamente dal fornitore

(Rinnovabili.it) – Novità in arrivo per ecobonus e sismabonus in questo 2019. Le modifiche alle due detrazioni fiscali fanno parte delle misure urgenti inserite nel Dl Crescita, il provvedimento con cui il governo intende “invertire la rotta dell’economia italiana”. Il testo, elaborato da MEF e MISE, è stato approvato dallo scorso Consiglio dei ministri “salvo intese, formula che consente al Governo di ritoccarne i contenuti anche dopo il via libera. In altre parole, il decreto legge è ancora lontano dalla sua versione finale. Nonostante ciò, l’attuale formulazione presenta novità per il comparto edilizio soprattutto sul fronte della semplificazione normativa, che tuttavia hanno suscitato già le prime critiche. Le rimostranze arrivano da Rete Irene, network di aziende attive nel campo della riqualificazione edilizia, secondo cui alcune modifiche proposte potrebbero comportare un danno per il mercato anziché un beneficio.

 

Ecobonus 2019, sconto diretto sulle spese al posto della detrazione IRPEF

Il Dl Crescita, nell’ultima formulazione, prevede alcuni cambiamenti alla attuale disciplina sulle detrazioni in edilizia, primo fra tutti il meccanismo di fruizione degli incentivi. Il testo introduce, infatti, la possibilità per gli utenti di scegliere se usufruire dell’ecobonus sottoforma di uno sconto sulle spese dell’intervento o come detrazione Irpef (unica opzione oggi in vigore) spalmata su 10 anni e la possibilità di cedere il credito. Nel dettaglio l’articolo prevede che il contribuente possa ottenere subito l’agevolazione tramite una riduzione – dello stesso importo dell’ecobonus – nella fattura rilasciata dal “fornitore che ha effettuato gli interventi”. Quest’ultimo, a sua volta, godrebbe di un credito d’imposta da usare in compensazione, a rate della durata di 5 anni e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. Ricordiamo che, ad oggi, l’incentivo varia da un minimo del 50% fino ad un 85% in base al tipo di intervento (leggi anche Agenzia Entrate: possibile detrazione 50% per fotovoltaico con accumulo).

 

Altra novità, il provvedimento introduce l’equiparazione della posizione delle ESCo (Energy Service Company) a quella del proprietario dell’immobile, prevedendo che dunque che la prima possa divenire direttamente titolare della detrazione. Il diritto al beneficio fiscale si configurerebbe così direttamente in capo a chi finanzia, realizza e assume la responsabilità del risultato sull’investimento, producendo una significativa semplificazione del modello esistente.

 

Sismabonus 2019, cosa cambia con il Dl Crescita?

L’articolo 7 del decreto stabilisce che l’estensione dell’incentivo alle zone 2 e 3 di rischio sismico (oggi è previsto solo per gli edifici in zona 1). Il beneficio consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi. Anche in questo caso i contribuenti potranno scegliere la modalità di fruizione, tra sconto sulle spese o detrazione Irpef, con la possibilità di cedere il credito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

 

Le critiche di Rete Irene

Per il network la formulazione adotta dal test presenta diverse criticità. A partire dall’impossibilità per il nuovo meccanismo proposto nello schema di decreto-legge (ossia lo sconto sulle spese) di cedere il credito. In un documento di approfondimento, Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete IRENE spiega come il nuovo sistema taglierà fuori alcune categorie: le imprese (edili, di installazione di impianti, o aventi attività integrata) e le ESCo che non possiedono la capienza fiscale sufficiente per assorbire i crediti fiscali trasferiti e che, per attivare un volume significativo di operazioni, necessitano obbligatoriamente di disporre della facoltà dell’ulteriore cessione, non prevista dal nuovo meccanismo.

 

La formulazione, che risulta in conflitto anche con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, “non sembra in grado di semplificare alcunché”. Al contrario, sottolinea l’organizzazione, “è in grado di indurre gravi problemi di aspettative erronee, elusione fiscale, concorrenza sleale e genererà un’eccessiva concentrazione del mercato” (leggi l’approfondimento di Rete IRENE).

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1 commento

  1. I crediti da sismabonus e/o ecobonus sono cedibili ad altri, soltanto dai condomini come ho capito io oppure anche dai singoli proprietari di singole abitazioni ? Qualcuno asserisce questo. La cosa mi interessa molto e mi piacerebbe capire su quale della selva di circolari e norme pubblicate sull’ argomento si capisce se anche il proprietario di singola costruzione può fare questa importante azione che è la cessione di credito fiscale da lavori per riqualificazione sismica e/o energetica. Grazie per l’attenzione. Giovanni Angeli

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