Saturazione reti, il destino della delibera 187/11

Il presidente della Terzasezione del Tar Lombardia ha respinto la richiesta urgente di due operatori eolici di sospendere la delibera AEEG del 22 dicembre 2011

(Rinnovabili.it) – È stata differita d’ufficio l’udienza di ieri avente ad oggetto una pluralità dei gravami presentati avverso la delibera AEEG del 22 dicembre 2011. Il Presidente della Terza sezione del TAR Lombardia ha, infatti, inteso disporne la trattazione congiunta, fissando all’uopo un’unica udienza tra circa 15 giorni.

La delibera 187/11, nata con lo scopo limitare il fenomeno della saturazione virtuale delle infrastrutture per l’elevato numero di richieste di connessione di impianti da fonti rinnovabili, stabilisce che il produttore (sono esclusi i domestici) che chiede la connessione di un impianto su linee o in aree “critiche” versi un corrispettivo (20.250 euro per MW), anche in forma di fideiussione bancaria, o in alternativa presenti una lettera di garanzia a prima richiesta della società capogruppo. Tale corrispettivo ha la funzione di razionalizzare la prenotazione della capacità di trasporto della rete, al fine di evitare i suddetti fenomeni volti a realizzare la saturazione virtuale della rete.

La delibera prevede che entro i due anni successivi all’accettazione del preventivo di connessione emesso dal gestore di rete,  in caso di rinuncia o di decadenza del preventivo il produttore potrà ottenere la restituzione del corrispettivo. Nel caso di rinuncia o di decadenza del preventivo oltre due anni dalla data di accettazione del preventivo il predetto  corrispettivo non verrà restituito, con l’eccezione dei casi in cui il preventivo sia decaduto per effetto dell’esito negativo dei procedimenti autorizzativi non imputabile al richiedente, con onere di dimostrazione della sussistenza di tale circostanza in capo al soggetto richiedente medesimo

Sono esentate dall’obbligo di versare il corrispettivo, le richieste di connessione a merchant line (linee ad alta tensione private) e gli impianti non alimentati da fonti rinnovabili nonché gli impianti cogenerativi, salvo che chiedano la connessione alla Rete di trasmissione nazionale di Terna.

Viene previsto inoltre che, quando solo una parte dell’impianto sia qualificabile come cogenerazione a.r., valgano le definizioni del DM del 4 agosto 2011 e le agevolazioni scattino qualora in caso la produzione cogenerativa ad alto rendimento sia pari alla metà o più del totale.

L’Autorità ha anche introdotto ulteriori modifiche al TICA tra cui, in particolare, disposizioni per definire le tempistiche per l’erogazione degli indennizzi automatici nonché il tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) ed inoltre disposizioni per la riallocazione trasparente della capacità di rete che si rende disponibile per effetto dell’attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale.

Come anticipato tale delibera è stata oggetto di diversi ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo per l’annullamento previa sospensione del provvedimento stesso; su quest’ultima domanda il Presidente della III sezione del Tar Lombardia ha respinto, con decreto n. 312/2012, la richiesta urgente di due società. Secondo il giudice amministrativo “non sussistono i presupposti dell’estrema gravità e urgenza richiesti” per concedere la sospensione cautelare per decreto “tenuto conto che l’entrata in vigore dal 1° marzo delle disposizioni contenute al punto 1 della deliberazione impugnata non determina l’insorgere di pregiudizi irreversibili in danno della società ricorrente”.

L’udienza, per la trattazione congiunta dei ricorsi è prevista per il prossimo 29 marzo.

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