La posizione della Ue in materia di adeguamento alla direttiva IPPC, anche nel caso dello stabilimento dell'Ilva di Taranto che tante polemiche ha suscitato tra il ministro dell'Ambiente e Vendola, presidente della Regione Puglia
Dura ormai da un po’ l’annosa polemica sull’Ilva di Taranto, sull’inquinamento prodotto e sui limiti dei livelli di diossina permessi dalla legge italiana, ma in procinto di essere modificati da una legge regionale voluta dal Presidente Vendola. E su tutto questo grava il conflitto di competenze tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia. A questo proposito vogliamo segnalare la risposta, che sul blog di Andrea D’Ambra, Marianne Wenning, Direzione Generale dell’Ambiente/Comunita Europea, che è Capo Unità della Direzione C – Cambiamento climatico e qualità dell’aria (Sezione Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono) ha dato rispondendo alla lettera di richiesta di informazioni dello stesso D’Ambra (http://dambra.wordpress.com) in merito all’acciaieria ILVA di Taranto. Nel suo intervento spiega letteralmente, come appare sul blog da ormai due anni realizzato da Andrea D’Ambra, che “l’allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (di seguito indicato come “direttiva IPPC”) elenca le categorie di attività industriali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva. Si tratta di impianti per la produzione e trasformazione dei metalli, quali gli impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati (punto 2.1), gli impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria, compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora (punto 2.2) e di impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi (punto 2.3à. Anche le cokerie rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IPPC (allegato I, punto 1.3). Dunque l’impianto dell’ILVA S.p.a. di Taranto svolge tutte queste attività.
La direttiva IPPC dispone che gli impianti rientranti nel suo ambito di applicazione siano tenuti a operare conformemente ad autorizzazioni che includono valori limite di emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili (le cosiddette BAT, Best Available Techniques). La prevenzione o la riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo deve pertanto essere oggetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC. Gli impianti esistenti, ossia gli impianti già in servizio prima del 30 Ottobre 1999, dovevano essere messi in conformità ai requisiti della direttiva IPPC entro il 30 Ottobre 2007. Sulla base delle ultime informazioni ricevute dalla Commissione – continua Marianne Wenning – l’Ilva S.p.a. non ha ancora ottenuto l’autorizzazione integrata conformemente alla direttiva IPPC.
In merito alla mancanza di progressi nelle procedure di autorizzazione in Italia, compreso il caso dell’impianto dell’ILVA S.p.a., l’8 Maggio 2008 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. La risposta dell’Italia alla lettera di messa in mora è attualmente all’esame.
Qualora fosse necessario, – conclude la Zennig – la Commissione prenderà tutte le misure del caso per proseguire la procedura di infrazione a carico dell’Italia per assicurare il recepimento e l’applicazione integrali della direttiva IPPC.