Servizi Pubblici Locali, le novità del Crescita bis

L’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 scrive la parola fine ad affidamenti servizi locali senza scadenza

Ancora una volta il Governo interviene in materia di servizi pubblici locali. Dopo il referendum abrogativo dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008, dopo l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, è subentrato l’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 detto crescita bis.

Attualmente la gestione dei servizi pubblici locali (tra cui si ricordano principalmente settore idrico e rifiuti) è regolata dai principi comunitari, dall’art. 113 TUEL, dall’art. 3 bis del DL 138/2011, dal nuovo art. 34 commi 13-18 del DL 179/2012 (ancora non convertito) e dalle varie leggi di settore.

Il DL crescita bis, ancora non convertito, ridefinisce la materia in un lungo articolo rubricato “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti,i servizi pubblici locali, la valorizzazioni dei beni culturali ed i comuni”. Il comma 13 dell’art. 34 dispone che l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Il tutto con il fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire  una adeguata informazione alla collettività  di  riferimento.

Il comma 16 aggiunge il comma 1 bis all’art. 3-bis del DL 138/2011, disponendo che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di cui al comma 1) tali da  consentire  economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio (la  dimensione  degli ambiti o bacini  territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non inferiore almeno a quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni possono  individuare  specifici  bacini  territoriali  di  dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a  criteri di differenziazione  territoriale  e  socio-economica  e  in  base  a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizi).

 

Per quanto riguarda il periodo transitorio il comma 14 prevede che per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione del rapporto medesimo alla data del 31 dicembre 2013. Gli affidamenti diretti nati alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano improrogabilmente e senza necessità di un’apposita deliberazione dell’ente, il 31 dicembre 2020 (c. 15).

Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione di energia elettrica, già disciplinati da leggi di settore.

 

Come noto, i modelli gestionali per i servizi pubblici locali di rilevanza economica sono: l’affidamento mediante gara, l’affidamento a società miste con socio privato scelto a gara (gara a doppio oggetto) e l’affidamento in house.

In particolare per la gara a doppio oggetto a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 DL 138/2011 è venuta meno la prescrizione contenente l’obbligo di cessione minima del 40% del capitale sociale al socio privato. Per cui, applicando i principi giurisprudenziali, la presenza del socio privato all’interno della società mista, non avendo più un requisito numerico, deve avere un rilievo sia in termini qualitativi che quantitativi, in quanto l’attribuzione di una partecipazione molto risicata al capitale sociale potrebbe vanificare la ratio della norma ed eludere il dettato normativo. Inoltre la procedura ha ad oggetto sia l’affidamento del servizio che l’attribuzione di specifici compiti operativi. Il modello della gara a doppio oggetto prevede dunque, che il socio privato sia un partner imprenditoriale poiché dovrà svolgere compiti operativi e gestionali, per cui non è sufficiente che il partner apporti un contributo meramente finanziario.

Attualmente quindi, se il decreto non subirà modifiche in fase di conversione, nel rispetto dell’esito referendario del 2011, si sono bloccate la tanto voluta privatizzazione e la spinta verso la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

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