Attestato energetico: i chiarimenti tra ACE e APE

In attesa dei DM che aggiorneranno la norma, il momento di transizione tra l’attestato energetico ACE e l’APE farà riferimento alle linee guida del DPR 59/2009 e alle norme tecniche oggi in uso.

Attestato energetico: chiarimenti sul passaggio tra ACE e APE(Rinnovabili.it) – Dal Ministero dello Sviluppo Economico arrivano alcuni chiarimenti sul passaggio dall’Attestato Energetico ACE all’APE, specificando che nel regime transitorio varranno le disposizioni oggi previste dalle Linee Guida nazionali e dal DPR 59/2009.

 

Con l’entrata in vigore del Dl 4 giugno 2013 n.63, per il recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE meglio conosciuta come direttiva degli edifici ad energia quasi zero”, il famoso ACE (Attestato di Certificazione Energetica) è stato sostituito dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Tra le specifiche riportate nel Dl 63/2013 è chiaro che il nuovo Attestato energetico APE dovrà essere redatto da professionisti qualificati ed indipendenti che avranno l’obbligo di certificare le prestazioni dell’edificio attraverso specifici descrittori, fornendo raccomandazioni dettagliate per il miglioramento dell’efficienza energetica.

 

Lo stesso Dl tuttavia specifica che, l’attestato energetico APE sarà attivo solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva europea 2010/31/UE ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

 

 

I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Dopo l’annuncio del passaggio dall’ACE, all’attestato energetico legato alle prestazioni (APE), moltissimi organi di stampa e soprattutto numerosi operatori del settore, hanno espresso il proprio scetticismo in merito alla chiarezza della normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato energetico.

Il Mise ha perciò deciso di diffondere una circolare per chiarificare il passaggio dall’attestato energetico ACE all’APE, specificando che i futuri decreti emanati dallo stesso Ministero, saranno solo un “aggiornamento tecnico della disciplina tecnica oggi in vigore”.

 

 

 Le norme transitorie del Dl 63/2013

 

Durante questo regime transitorio perciò per il calcolo delle prestazioni e la redazione dell’attestato energetico APE, si dovrà fare riferimento al DPR 59/2009 (attuazione del Dlgs 192/2005) ed alle specifiche norme tecniche oggi in uso, ovvero UNI TS 11300 parti 1,2,3,4 e CTI 14/2013.

Solo una volta entrati in vigore i Decreti di aggiornamento della metodologia, il DPR 59/2009 sarà abrogato (come stabilito dall’art.13 DL 63/2013).

 

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