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Batterie e rifiuti di batterie, il testo del decreto

Batterie e rifiuti di batterie, il nuovo decreto italiano

Il testo approvato in via preliminare dal CdM il 5 novembre 2025

La disciplina nazionale sulla gestione dei rifiuti di batterie è pronta a cambiare per recepire le nuove norme europee. La scorsa settimana, in Consiglio dei Ministri, è stato approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo con cui il Governo si appresta a recepire le novità del Regolamento comunitario n. 2023/1542, dedicato per l’appunto alle batterie e ai loro rifiuti.

Il provvedimento conta, allo stato attuale, 39 articoli e un allegato recante le modalità di registrazione al nuovo Registro dei produttori. In attesa di conoscere il testo definitivo, vediamo in che modo, per ora, è stata adeguata la normativa nazionale.

Nel complesso, lo schema di decreto legislativo definisce gli strumenti di verifica dei nuovi requisiti di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per le batterie immesse sul mercato UE. Comprese quelle portatili, per mezzi di trasporto o industriali. Unica eccezione: le batterie presentate in contesti come fiere o mostre, alle quali è precluso l’accesso al mercato per tutto il periodo di non conformità.

L’obiettivo delle norme è garantire l’efficienza del mercato interno. Ecco perché una delle prime novità del provvedimento riguarda le procedure per la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Lo schema individua il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) come autorità di notifica nazionale, responsabile quindi dell’istituzione delle procedure necessarie. “L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Interno, entro novanta giorni dalla domanda dell’organismo, corredata del certificato di accreditamento”, si legge nella relazione illustrativa.

Gestione dei rifiuti di batterie

Il nuovo decreto legislativo ridefinisce il sistema nazionale di gestione dei rifiuti di batterie basandosi sul principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Nel dettaglio, il provvedimento istituisce obiettivi di raccolta differenziata per i produttori (o i sistemi di gestione collettiva) delle ricaricabili portatili e per quelle dei mezzi di trasporto leggeri.

Nel caso delle batterie portatili, i produttori o i sistemi collettivi devono raccogliere:

Nel caso degli accumulatori per mezzi di trasporto leggeri:

In entrambi i casi, il tasso di raccolta è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie (ex Pile e accumulatori) a cui spetterà anche la stipula di un accordo di programma triennale con ANCI e associazioni di categoria per stabilire le modalità di ristoro degli oneri.

Registro dei produttori di batterie

Viene, inoltre, istituito il Registro dei produttori di batterie – gestito dal Ministero dell’Ambiente – in sostituzione del precedente registro dei gestori dei rifiuti di pile e accumulatori. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i fabbricanti che operano sul mercato nazionale, e gli oneri di funzionamento saranno a carico degli stessi.

Non solo. I produttori saranno tenuti a indicare il loro numero di iscrizione in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture. Per la vendita a distanza, il numero dovrà essere reso pubblico sul sito web del produttore e comunicato alla piattaforma di commercio elettronico.

Responsabilità Estesa del Produttore

“Sui produttori grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale”. Con queste parole l’articolo 25 del decreto introduce l’obbligo ERP per i fabbricanti di batterie in vendita in Italia, comprese quelle incorporate in apparecchi o veicoli. Vediamo nel dettaglio il meccanismo.

I produttori sono tenuti a versare un contributo finanziario destinato a coprire integralmente i costi della gestione del fine vita. Questo contributo è specificamente finalizzato a finanziare la raccolta differenziata, così come le operazioni di trasporto, di trattamento e le analisi merceologiche dei flussi, e deve tenere in considerazione qualsiasi entrata derivante dal recupero di materiali o dal riutilizzo.

L’obbligo può essere assolto tramite sistemi di gestione individuali o collettivi, ma la prima modalità è preclusa ai produttori di batterie portatili, per mezzi di trasporto leggeri e di eventuali ulteriori categorie individuate dal MASE.

I sistemi individuali richiedono un sistema di controllo interno, una garanzia finanziaria per coprire eventuali inadempienze e un meccanismo di autocontrollo, mentre quelli collettivi devono annualmente impiegare almeno il 3% del contributo ambientale dell’esercizio precedente per la copertura dei costi di gestione. Tale percentuale può essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno.

Nota bene: è considerato produttore anche l’operatore economico che “mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione”.

Flussi di rifiuti

Il provvedimento interviene anche sulle modalità di raccolta. Ad esempio, prevede che gli operatori degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso o dei RAEE debbano consegnare i rifiuti di batterie derivanti dalle loro attività ai sistemi individuali o collettivi per il corretto trattamento.

I punti di raccolta sono esenti dai requisiti di registrazione o autorizzazione previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico a patto che abbiano stipulato un contratto con i produttori o i sistemi collettivi. Il trasporto dal punto di raccolta ai centri autorizzati deve essere accompagnato unicamente dal Documento di trasporto (DDT).

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