
Può un errore commesso nella compilazione della CILAS per Superbonus compromettere l’ottenimento dell’intera detrazione? O si tratta solo di un errore formale, ed in quanto tale recuperabile? La risposta arriva ancora una volta dall’Agenzia delle Entrate.
CILAS Superbonus cosa accade se non si indicano tutti i dati
Con la nuova risposta fornita dal Fisco (n.122/2025) si conferma l’enorme complessità della maxi detrazione nata al 110% e le sue molteplici interpretazioni e sfumature, significative al punto da compromettere l’ottenimento dell’intero incentivo. Il caso riguarda un edificio composto da 2 a 4 unità sottoposto a lavori di riqualificazione agevolabili con il Superbonus e per i quali è stata presentata regolarmente la CILAS Superbonus.
Nella pratica però, il Fisco ha riscontrato un errore:
- nella CILAS mancava la compilazione del quadro F, la parte dove indicare gli estremi del titolo edilizio o della legittimità dell’immobile.
L’edificio infatti, risultava già sanato con precedente CILA regolarmente depositata, grazie alla quale, l’immobile, aveva ottenuto il via libera edilizio ed urbanistico.
Tuttavia, nella compilazione della CILAS per Superbonus, il proprietario aveva dimenticato di inserire anche il riferimento a quest’ultimo titolo sanato.
Il quesito nasce a valle di questo problema: può un errore di questo tipo compromettere tutta l’agevolazione?
Purtroppo la risposta è affermativa.
Esiste una via d’uscita che consenta di non perdere tutto l’ammontare dell’incentivo? Per esempio passando dal Superbonus ad altro tipo di Bonus ordinari, come Ecobonus o Sismabonus? Anche a questo risponde il Fisco.
E’ possibile convertire la detrazione Superbonus in Bonus Ordinario?
Se sussistono i requisiti è consentito passare alle detrazioni ordinarie, come ad esempio Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni, l’importante è utilizzare una sola detrazione per le spese sostenute.
Attenzione però: per queste stesse spese non sarà possibile cedere il credito o effettuare uno sconto in fattura per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, come stabilito dal DL Blocca cessioni n. 39/2024.
Quanto costa un errore nella compilazione della CILAS Superbonus?
L’altro quesito sottoposto al Fisco è invece legato alle sanzioni da pagare per regolarizzare questo errore.
In caso di cessione del credito è possibile usare il ravvedimento operoso, utile per ridurre le sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione e alla tipologia di violazione, in questo caso è possibile, a patto che non siano stati notificati atti di accertamento o liquidazione, comprese le comunicazioni contenenti le somme dovute.
Dato che non si applica più il Superbonus, ma i Bonus Ordinari, non varrà la nuova tassazione del 26% sulle plusvalenze.
La risposta del Fisco riassume in maniera efficace con un efficace tutte le disposizioni normative:
- la CILAS è priva del quadro F, il Superbonus decade, anche se l’immobile è stato precedentemente sanato.
- È possibile recuperare parte delle detrazioni con i bonus ordinari, ma solo in dichiarazione diretta e non con la cessione.
- È ammesso il ravvedimento operoso in caso di cessione precedente.
- La plusvalenza da eventuale vendita non rientra nel nuovo regime fiscale Superbonus