
E’ stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale il “Codice della Ricostruzione”, legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, Legge n. 40 del 18 marzo 2025.
Nata nel tentativo di superare l’eccessiva frammentarietà normativa e operativa della ricostruzione emersa negli ultimi anni, la Legge definisce una norma omogenea per tutti i processi di ricostruzione, definisce un solo modello per le ricostruzioni e snellisce e velocizza i tempi di ricostruzione.
Attualmente sono attivi sul territorio nazionale otto processi di ricostruzione post calamità, gestiti con modalità differenziate e disciplinati da norme ad hoc che presentano elementi di sovrapposizione, ma anche differenze sostanziali in termini di governance, strumenti e procedure. Con il Codice della Ricostruzione, Legge n.40/2025, si supera questo gap normativo e si omogeneizzano i modelli di intervento.
Quando si applica il Codice della Ricostruzione
Come chiarisce l’articolo 1 della Legge Quadro post calamità, il Codice della ricostruzione si applica in presenza di 2 circostante:
- nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile)
- e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
E’ bene chiarire cosa si intenda per “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale”. Questa condizione può essere deliberabile dal Consiglio dei Ministri al termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nel caso in cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, valuti l’impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile a causa della gravità dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso.
Questa delibera può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture.
Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale può durare al massimo 5 anni, e può essere prorogabili fino a dieci anni.
La funzione del Commissario straordinario alla ricostruzione
La norma affida ampio potere operativo e decisionale al Commissario straordinario alla ricostruzione, affiancato da una Cabina di coordinamento multisoggetto per garantire efficacia e trasparenza nella ricostruzione.
Il Codice della ricostruzione stabilisce la figura del Commissario straordinario, per guidare e coordinare la ricostruzione dopo calamità di rilievo nazionale.
Può essere scelto tra i presidenti di regione o figure con specifiche competenze.
Il Commissario straordinario:
- collabora con i Dipartimenti della Protezione civile e Casa Italia.
- Entro 6 mesi presenta un piano generale pluriennale degli interventi, concordato con i ministeri e le regioni.
- Programma e gestisce le risorse finanziarie, provvedendo agli interventi più urgenti, sia pubblici sia privati.
Coordina anche eventuali opere di mitigazione del rischio idrogeologico e tutela ambientale. - Riferisce ogni 6 mesi sullo stato della ricostruzione.
- Gestisce una contabilità speciale per i fondi dedicati.
- Può emettere ordinanze, anche in deroga alle leggi, se giustificate e nel rispetto di principi e vincoli fondamentali.
La Cabina di coordinamento per la ricostruzione
Come appena sottolineato, il Commissario sarà affiancato da una Cabina di coordinamento, il cui compito sarà quello di:
- integrare le misure di ricostruzione,
- monitorare i progressi tramite dati della Ragioneria generale dello Stato,
- collaborare alla definizione e aggiornamento del piano pluriennale,
- stabilire criteri per la gestione ordinaria delle funzioni commissariali,
- redigere piani speciali per la ricostruzione pubblica.
Interventi di ricostruzione del patrimonio pubblico
Il Codice della ricostruzione interviene sia sulla ricostruzione privata che su quella pubblica. Attraverso una disposizione di legge apposita, dopo l’approvazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, vengono stanziate le risorse economiche necessarie.
Gli interventi che potranno beneficiare dei fondi devono essere destinati alla ricostruzione, ripristino e riparazione:
- dei beni e degli edifici pubblici,
- dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale,
- delle infrastrutture e delle opere pubbliche
- dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per attuare il piano pluriennale di interventi il Commissario deve approvare (tramite ordinanze):
- un Piano speciale delle opere pubbliche, incluse urbanizzazioni danneggiate;
- un Piano dei beni culturali, con stima dei danni e relativo finanziamento;
- un Piano per il dissesto idrogeologico, con priorità alle situazioni più pericolose;
- un Piano per le infrastrutture ambientali, come fognature e impianti di depurazione;
- un Piano per le infrastrutture statali.
Interventi di ricostruzione privati
La stessa normativa individua anche i soggetti privati che possono beneficiarne e provvede a stanziare le risorse economiche, tenendo conto del fabbisogno stimato dal Commissario straordinario. Queste risorse vengono iscritte nel fondo per la ricostruzione e successivamente trasferite nella contabilità speciale gestita dal Commissario.
Nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la legge stabilisce, a seguito della dichiarazione, tutte le condizioni necessarie per l’erogazione dei contributi pubblici destinati alla ricostruzione privata. In particolare, vengono definiti:
- le tipologie di intervento ammissibili,
- le tipologie di danno e di spese che possono essere coperte,
- i limiti, i parametri generali, le soglie e le condizioni per accedere ai contributi.
Entro 12 mesi dalla sua nomina, il Commissario straordinario adotta i provvedimenti necessari per definire in dettaglio il processo di ricostruzione del patrimonio privato danneggiato. Gli interventi vengono suddivisi in 3 categorie:
- Interventi immediati e prioritari per la riparazione locale degli edifici con danni lievi, compresi quelli che ospitano servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi di assistenza alla persona e infrastrutture sportive.
- Interventi di ripristino o ricostruzione puntuale per edifici residenziali e produttivi gravemente danneggiati, inclusi quelli destinati a servizi sociali e di cura.
- Interventi di ricostruzione integrata per interi centri storici o nuclei urbani che siano stati gravemente danneggiati o distrutti.
Il Codice della ricostruzione stabilisce inoltre dei criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi, in modo da promuovere anche soluzioni si architettura ecosostenibile ed efficienza energetica. Ovviamente tutti gli interventi devono essere soggetti al rilascio di autorizzazioni statiche o sismiche, a tutela della sicurezza e della qualità degli edifici ricostruiti.
Entro 12 mesi il dlgs per le polizze catastrofali
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Codice della Ricostruzione, il Governo sarà chiamato a definire uno o più decreti che delineeranno un sistema di copertura assicurativa strutturale per danni al patrimonio edilizio causati da eventi naturali e catastrofici.
I decreti dovranno stabilire:
- i soggetti beneficiari degli indennizzi e le tipologie di immobili coperti;
- i rischi assicurabili, i danni risarcibili e i massimali, garantendo uniformità su scala nazionale;
- l’istituzione, presso CONSAP S.p.A., di un albo di esperti per la valutazione economica dei danni;
- il coinvolgimento del settore assicurativo privato, con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico sulle finanze pubbliche e rendere più efficiente il sistema di ristori.
Una clausola chiave della norma impone che “l’attuazione dei decreti non generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.