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Decreto Requisiti Minimi 2025: arriva il via libera della Conferenza Unificata

le novità del Decreto Requisiti Minimi 2025
Immagine creata con IA

La Conferenza Unificata ha dato il suo via libera all’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi atteso da quasi un anno e recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Il testo permetterà di adeguare il DM del 26 giugno 2015 (DM Requisiti Minimi) alle nuove metodologie di calcolo, integrando importanti novità riguardanti le direttive EPBD III e EPBD IV, ponti termici oltre ad un aggiornamento delle Faq Ministeriali. 

Indispensabile per effettuare il calcolo energetico di un edificio, generare un APE o redigere la relazione tecnica ex Legge 10, il DM Requisiti Minimi è un elemento fondamentale per l’adeguamento normativo nazionale in vista delle future richieste europee. 

Cosa stabilisce il Decreto Requisiti Minimi 

Il DM 26 giugno 2015 stabilisce:

Il nuovo testo sostituisce integralmente i precedenti Allegati 1 e 2.

Quali sono le novità del Decreto Requisiti Minimi 2025

Il percorso di aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi è stato piuttosto lungo ed articolato. Dopo un attento esame da parte del Ministero dell’ambiente, numerose interrogazioni ed una relazione tecnica effettuata rispettivamente dal CTI e da ENEA, la bozza del DM è approdata alle Regioni, dove però è rimasta per quasi un anno.

L’aggiornamento del DM Requisiti Minimi 2025 consentirà di integrare novità importanti riguardanti:

Ricarica dei Veicoli Elettrici (EV)

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi introduce obblighi specifici per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici. Per gli edifici non residenziali, è richiesta l’installazione di un numero predefinito di stazioni di ricarica, a seconda del numero di posti auto e del tipo di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione). 

Per gli edifici residenziali, l’obbligo riguarda la predisposizione all’installazione (tubi e canalizzazioni per il collegamento elettrico), non l’installazione fisica delle stazioni. Questi requisiti si applicano unicamente agli edifici dotati di parcheggi.

Il nuovo edificio di riferimento e le verifiche di APE e ex-Legge 10

Il Decreto introduce un nuovo edificio di riferimento per le valutazioni energetiche. Questo porta a cambiamenti nella scala delle classi energetiche degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e nelle verifiche della ex Legge 10, con un potenziale impatto sulla classe energetica finale e sull’edificio di confronto per le verifiche di legge.

Novità sui Ponti Termici

A differenza del passato, l’edificio di riferimento ora include i ponti termici, come quelli relativi a serramenti (davanzale, mazzetta, architrave) e balconi, per una valutazione più precisa delle prestazioni energetiche.

Per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni importanti di 1° livello, sono stati definiti valori predefiniti di ponti termici. Per le ristrutturazioni importanti di 2° livello, è stata introdotta una doppia verifica sui valori limite.

Nelle riqualificazioni energetiche, la verifica della trasmittanza per le superfici opache si limita alla sezione corrente, senza considerare i ponti termici.

Verifiche sull’involucro: trasmittanza e parametro H’t

Le modifiche più rilevanti per la relazione tecnica Ex Legge 10 riguardano le verifiche di trasmittanza e il parametro H’t, con l’obiettivo di semplificare l’applicazione della normativa, specialmente per gli edifici esistenti.

Entrata in vigore del Decreto Requisiti Minimi 2025

Il Nuovo DM Requisiti Minimi entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

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Scarica QUI il PDF del DM Requisiti Minimi 26/06/2015

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