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Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: guida completa per progettisti

In Gazzetta l’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi

Come cambia il Decreto Requisiti Minimi?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 il decreto ministeriale di aggiornamento del celebre Decreto Requisiti Minimi, l’atto del 26 giugno 2015 che definiva le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in edilizia. Un passaggio, quello dell’aggiornamento, reso necessario dalle ultime direttive europee in materia (EPBD III e EPBD IV) e grazie a cui sono state introdotte una serie di novità. A partire dai nuovi obblighi edilizi per la ricarica dei veicoli elettrici e da quelli inerenti i ponti termici.

Le prescrizioni del nuovo decreto diventeranno effettive a partire dal 3 giugno 2026. Fino a quel momento, quindi, continuano a essere in vigore le disposizioni del DM 26 giugno 2015. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia a livello normativo.

Cosa cambia rispetto al DM 2015

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano diversi aspetti relativi alla valutazione della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti dell’involucro e agli impianti.

Quando si applica il nuovo DM Requisiti Minimi 2025

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 introduce una serie di aggiornamenti significativi rispetto al D.M. 26 giugno 2015, con l’obiettivo di rendere le verifiche energetiche degli edifici più accurate e coerenti con le più recenti normative tecniche europee. Le principali modifiche riguardano in particolare i criteri di calcolo utilizzati nelle simulazioni energetiche, la definizione dell’edificio di riferimento e alcuni parametri relativi all’involucro edilizio. Di seguito sono riportate le differenze più rilevanti tra i due decreti.

Definizioni principali del decreto

Il decreto distingue diverse categorie di intervento edilizio, che determinano i requisiti energetici da rispettare e le verifiche progettuali da effettuare.

Requisiti per edifici di nuova costruzione

Per gli edifici di nuova costruzione il decreto stabilisce requisiti energetici specifici, che si aggiungono alle prescrizioni comuni valide per tutti gli interventi edilizi. Le stesse regole si applicano anche alle ristrutturazioni importanti di primo livello, che devono rispettare gli stessi standard previsti per gli edifici nuovi.

Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, la verifica del rispetto dei requisiti energetici deve essere effettuata solo sulla nuova porzione di edificio realizzata. Diversamente, quando si tratta di una ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti di prestazione energetica devono essere verificati sull’intero edificio, con riferimento ai servizi energetici coinvolti, come la climatizzazione invernale, estiva o la produzione di acqua calda sanitaria.

La verifica delle prestazioni energetiche avviene attraverso il metodo dell’edificio di riferimento, un modello teorico che presenta la stessa geometria e destinazione d’uso dell’edificio progettato ma con caratteristiche energetiche standard definite dalla normativa. Il progettista deve dimostrare che le prestazioni dell’edificio reale risultano migliori rispetto a quelle dell’edificio di riferimento.

In particolare devono essere verificati diversi indicatori energetici, tra cui:

Tutti questi valori devono risultare inferiori ai corrispondenti valori calcolati per l’edificio di riferimento, i cui parametri tecnici sono definiti nelle tabelle dell’Appendice A del decreto.

Oltre a questi indicatori, il progettista deve verificare anche altri parametri fondamentali:

Per quanto riguarda l’impiego di energia da fonti rinnovabili, restano validi i criteri e le disposizioni stabiliti dal decreto legislativo n. 28/2011. In particolare, devono essere rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, così come definiti nell’Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che stabilisce le quote minime di copertura dei fabbisogni energetici tramite energia rinnovabile. Le soglie minime di integrazione sono state recentemente aggiornate con il recepimento della direttiva europea RED III.Un’ulteriore prescrizione riguarda la presenza di reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento: se esiste una rete entro 1 km dall’edificio e la valutazione tecnico-economica risulta favorevole, il progetto deve prevedere la predisposizione delle opere necessarie al futuro collegamento alla rete.

Requisiti per ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, il decreto prevede un insieme di requisiti energetici meno estesi rispetto a quelli richiesti per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni di primo livello, ma comunque finalizzati a migliorare in modo significativo la prestazione energetica dell’edificio.

Rientrano in questa categoria gli interventi che interessano una porzione dell’involucro edilizio compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva, e che possono includere anche interventi sull’impianto termico.

In questi casi le verifiche energetiche non devono essere effettuate sull’intero edificio, ma solo sulle parti dell’involucro e sugli impianti oggetto dell’intervento. L’attenzione della normativa si concentra quindi sulle caratteristiche termo-fisiche degli elementi edilizi coinvolti nei lavori, come pareti, coperture, solai o serramenti.

Il progettista deve verificare che i parametri energetici dei componenti interessati dall’intervento rispettino i valori limite stabiliti dal decreto. In particolare, devono essere rispettati i limiti relativi a:

I valori limite di riferimento sono riportati nelle tabelle dell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2, del decreto e variano in funzione della zona climatica e della tipologia di componente edilizio.

Una delle novità introdotte dal nuovo decreto riguarda il fatto che la verifica della trasmittanza termica deve ora includere anche il contributo dei ponti termici, che vengono considerati attraverso specifici valori tabellari. Tra le tipologie di ponti termici considerate rientrano, ad esempio, quelli generati da pilastri, solai interpiano, angoli strutturali e altri elementi di discontinuità dell’involucro edilizio.

Al contrario, rispetto a quanto previsto per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni di secondo livello non è più richiesta la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro (H’T). Questa semplificazione è stata introdotta per rendere più proporzionato l’onere delle verifiche nei casi in cui gli interventi riguardano solo una parte dell’edificio.

Nel complesso, l’obiettivo della normativa è garantire che anche gli interventi parziali di ristrutturazione contribuiscano a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, evitando però di imporre verifiche troppo complesse quando l’intervento non coinvolge l’intero involucro o tutti i sistemi impiantistici.

Requisiti per gli interventi di riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica riguardano tutte le opere che incidono sulla prestazione energetica di un edificio esistente ma che non rientrano nelle categorie delle ristrutturazioni importanti. Si tratta generalmente di interventi più circoscritti, che coinvolgono una quota limitata dell’involucro edilizio o specifici componenti impiantistici.

Le prescrizioni previste dal decreto coincidono in larga parte con quelle stabilite per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, con una differenza rilevante: nel caso degli interventi di riqualificazione energetica, la verifica dei valori di trasmittanza termica dei componenti edilizi non include il contributo dei ponti termici.

Quando l’intervento riguarda l’involucro edilizio, ad esempio attraverso la coibentazione delle pareti, l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti o altri interventi che interessano elementi che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati – e l’impianto termico non è a servizio della singola unità immobiliare, è necessario installare valvole termostatiche o sistemi equivalenti di termoregolazione, assistiti da dispositivi di compensazione climatica.

Tra le novità introdotte dal decreto vi è inoltre la revisione delle modalità con cui vengono definiti i requisiti minimi per alcune tecnologie impiantistiche. Per pompe di calore e macchine frigorifere, infatti, i valori minimi di efficienza non sono più riportati direttamente nelle tabelle del decreto, ma sono stabiliti nei regolamenti europei di prodotto emanati nell’ambito della direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) e del regolamento 2017/1369/UE sull’etichettatura energetica. Tali requisiti risultano allineati a quelli previsti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0.

Il decreto introduce inoltre una semplificazione documentale nel caso di sostituzione di serramenti o chiusure trasparenti. Quando risulta soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice che attesti la trasmittanza dei serramenti sostituiti, accompagnata dalla documentazione relativa alla marcatura CE dei nuovi prodotti fornita dal fabbricante, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 305/2011 e dal Regolamento UE 3110/2024.Infine, per componenti impiantistiche come ascensori e scale mobili, è richiesto che l’installatore fornisca una specifica scheda tecnica contenente le principali caratteristiche dell’impianto, tra cui la tecnologia utilizzata, la potenza e il consumo energetico.

Ponti termici: cosa cambia nel nuovo DM Requisiti minimi

Il D.M. 2025 rivede profondamente le verifiche di legge (Ex Legge 10) per facilitare il lavoro sui prospetti complessi.

Con il nuovo D.M. 28/10/2025 sono integralmente sostituiti:

Il D.M. 28 ottobre 2025 introduce verifiche più rigorose sui ponti termici all’interno del calcolo energetico degli edifici. La principale novità è che questi elementi vengono considerati anche nell’edificio di riferimento, mentre nel precedente D.M. 26 giugno 2015 non erano inclusi in modo esplicito.

Questo aggiornamento rende il confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento più realistico, perché nel modello di calcolo vengono finalmente considerate alcune delle principali dispersioni dell’involucro edilizio.

Le nuove disposizioni hanno un impatto diretto sia sulle verifiche della relazione tecnica ex Legge 10, sia sulla determinazione della classe energetica riportata nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), poiché il modello di riferimento utilizzato per il confronto risulta ora più completo.

Nel modello di riferimento vengono infatti presi in considerazione anche i ponti termici più comuni dell’involucro, tra cui:

In questo modo la valutazione delle prestazioni energetiche tiene conto in modo più accurato dei punti dell’involucro in cui si concentrano le maggiori dispersioni di calore.

Ponti termici: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello

Per queste categorie di intervento il decreto introduce una caratterizzazione più completa dell’edificio di riferimento, che ora include anche i ponti termici. In particolare:

Questo approccio rende il confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento più realistico e, in molti casi, più sfidante dal punto di vista progettuale.

Ponti termici nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello

Nel caso delle ristrutturazioni importanti di secondo livello il decreto introduce un sistema di controllo più articolato. In particolare:

Ponti termici nelle riqualificazioni energetiche

Per gli interventi di riqualificazione energetica il decreto mantiene invece un approccio più semplificato. In questo caso:

Nell’allegato sui requisiti specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni di secondo livello o riqualificazione energetica sono riportate le tabelle con i coefficienti lineici di trasmissione (riferiti alle dimensioni esterne lorde) per le differenti zone climatiche e le formule di calcolo per la trasmittanza di progetto e per la trasmittanza termica limite, comprensive ovviamente dei ponti.

Nuovi obblighi per la ricarica di veicoli elettrici

Altra grande integrazione del Decreto Requisiti Minimi riguarda i nuovi obblighi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da applicare sia agli edifici di nuova costruzione, residenziali e non, sia a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Nel dettaglio, il testo prevede per gli immobili non residenziali obblighi differenti a seconda del numero di posti auto.

Per gli edifici residenziali nuovi o ristrutturati è previsto che per ogni singolo posto auto pertinente (coperto o scoperto, interno o esterno) debba essere garantita la predisposizione per l’installazione di un punto di ricarica, anche dopo la costruzione.

Il decreto specifica che tali requisiti si applicano agli edifici dotati di parcheggi e distinguono tra edifici residenziali e non residenziali, con prescrizioni differenti in funzione della destinazione d’uso e della tipologia di intervento edilizio. 

In particolare, per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, quando il parcheggio dispone di più di 10 posti auto, è obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti auto, così da consentire l’installazione futura dei punti di ricarica senza ulteriori interventi sulle infrastrutture elettriche.

Per gli edifici non residenziali, invece, l’obbligo non riguarda soltanto la predisposizione delle canalizzazioni ma anche l’installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica, oltre alla predisposizione di infrastrutture per ulteriori installazioni. Il numero minimo di colonnine da installare varia in funzione del numero complessivo di posti auto, della tipologia di punto di ricarica previsto e della tipologia di intervento edilizio.

Sistemi BACS e aggiornamento delle norme tecniche

Il decreto introduce l’obbligo di installazione di sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe minima B negli edifici non residenziali, estendendolo anche agli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica. L’obiettivo è migliorare la gestione e il controllo dei consumi energetici attraverso sistemi di automazione degli impianti.

L’obbligo si applica agli edifici dotati di impianti termici con potenza utile nominale superiore a 290 kW, nei casi in cui l’intervento risulti tecnicamente ed economicamente sostenibile.

Il decreto introduce inoltre una semplificazione documentale per alcuni interventi di riqualificazione energetica. In particolare, nei casi di sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice, accompagnata dalla documentazione relativa alla marcatura CE dei prodotti installati.

Parallelamente, viene aggiornato il quadro delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica. Tra le principali novità:

Il nuovo impianto normativo consente inoltre di contabilizzare l’energia prodotta da fonti rinnovabili in situ anche per usi non direttamente legati all’illuminazione, come nel caso degli ascensori negli edifici non residenziali, ampliando così il perimetro dei consumi energetici considerati nel bilancio complessivo dell’edificio.

Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 aggiorna in modo significativo il quadro delle norme tecniche utilizzate per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, allineandolo alle più recenti evoluzioni della normativa europea.

L’aggiornamento riguarda in particolare le metodologie di calcolo e i riferimenti tecnici da utilizzare nelle verifiche progettuali e nella redazione della relazione tecnica ex Legge 10, introducendo nuovi standard per la valutazione dei consumi energetici e dell’apporto delle fonti rinnovabili.

Questo adeguamento comporta per i progettisti la necessità di aggiornare strumenti di calcolo e approcci metodologici, con un impatto diretto sia sulle simulazioni energetiche sia sulla classificazione energetica degli edifici.

Di seguito le principali norme tecniche aggiornate introdotte dal decreto:

Norme quadro di riferimento nazionale

Norme tecniche a supporto

Banche dati

Tabella riassuntiva delle novità

Ecco una tabella riassuntiva che sintetizza le principali novità e modifiche introdotte dal DM 28 ottobre 2025 rispetto alla disciplina del 2015, basata sull’analisi del testo del nuovo decreto e dei suoi allegati.

Ambito / ArticoloNovità introdotte dal DM 28/10/2025
Finalità e Ambito (Art. 1)Viene esplicitamente inserita l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici tra le finalità del decreto.
Definizioni (Art. 2)Introdotte le definizioni di parcheggio adiacente all’edificio e di ponte termico (secondo la norma UNI EN ISO 10211). La definizione di parete opaca viene estesa a “parte opaca dell’involucro edilizio“.
Norme Tecniche (Art. 3 e All. 2)Soppressa la Raccomandazione CTI 14/2013. Inserite nuove norme quadro: UNI/TS 11300-5 (calcolo energia primaria e rinnovabili), UNI/TS 11300-6 (ascensori e scale mobili) e UNI EN 15193 (illuminazione).
Qualità dell’Aria e BenessereLa progettazione deve ora garantire, oltre al risparmio energetico, anche il benessere termo-igrometrico e la qualità dell’aria interna (IAQ).
Ponti TermiciLe verifiche di assenza di muffe e condense devono essere eseguite sia sulla sezione corrente che sul ponte termico, utilizzando le norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.
Sistemi BACS (Automazione)Per gli edifici non residenziali con impianti termici > 290 kW, è obbligatorio installare sistemi BACS di Classe B o superiore entro 180 giorni, se tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno < 6 anni.
Infrastrutture di Ricarica (Cap. 6)Inseriti requisiti obbligatori (punti di ricarica e canalizzazioni) per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti. Previsti obblighi anche per edifici non residenziali esistenti entro il 2025 (50%) e il 2030 (100%).
Edificio di Riferimento (App. A)Aggiornati i parametri di trasmittanza termica. Introdotta la Tabella 5-bis con i valori limite delle trasmittanze lineiche dei ponti termici (dimensioni interne ed esterne).
Fonti RinnovabiliGli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili devono ora rispondere ai principi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Trasmittanza Solare (All. 1)Per le superfici trasparenti, il calcolo del fattore di trasmissione solare totale (gtot) deve ora considerare anche il contributo delle chiusure oscuranti oltre alle schermature mobili.
Strumenti di Calcolo (Art. 7)Gli aggiornamenti delle norme tecniche si applicano dopo 180 giorni dalla loro pubblicazione (anziché 90).

FAQ DM Requisiti Minimi 2025

1. Cos’è il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025?

È l’aggiornamento del D.M. 26 giugno 2015 che definisce le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, in linea con le direttive europee EPBD III e IV.

2. Quando entra in vigore il nuovo decreto?

Le nuove disposizioni si applicano dal 3 giugno 2026. Fino a quella data resta valido il decreto del 2015.

3. Quali sono le principali novità del decreto 2025?

Tra le principali novità: aggiornamento dei parametri energetici, introduzione dei ponti termici nel calcolo, nuovi obblighi per ricarica veicoli elettrici, BACS obbligatori e nuove norme tecniche UNI

4. Cosa cambia nel calcolo delle prestazioni energetiche?

Le verifiche devono basarsi sulle superfici esterne lorde e includere i ponti termici anche nell’edificio di riferimento.

5. Cosa sono i ponti termici e cosa cambia?

Sono punti di dispersione del calore. Il nuovo decreto li include esplicitamente nei calcoli, rendendo le verifiche più realistiche e stringenti.

6. Quali edifici sono interessati dal decreto?

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (primo e secondo livello) e interventi di riqualificazione energetica.

7. Cosa si intende per ristrutturazione importante di primo livello?

Interventi su oltre il 50% dell’involucro con rifacimento dell’impianto termico, con requisiti simili alle nuove costruzioni.

8. Cosa si intende per ristrutturazione importante di secondo livello?

Interventi tra il 25% e il 50% dell’involucro, con verifiche limitate alle parti interessate.

9. Quali verifiche sono richieste per i nuovi edifici?

Devono rispettare indici energetici (invernale, estivo, globale), limiti H’T, efficienza impianti e confronto con edificio di riferimento.

10. È ancora obbligatoria la verifica del coefficiente H’T?

Sì per nuove costruzioni e primo livello; non più per ristrutturazioni di secondo livello.

11. Cosa cambia per le riqualificazioni energetiche?

Le verifiche sono semplificate e non includono i ponti termici nel calcolo della trasmittanza.

12. Ci sono nuovi obblighi per le auto elettriche?

Sì, è obbligatoria la predisposizione (e in alcuni casi installazione) di infrastrutture di ricarica nei parcheggi degli edifici.

13. Quando è obbligatoria la predisposizione per la ricarica?

Negli edifici residenziali con più di 10 posti auto e in quelli non residenziali secondo specifiche soglie.

14. Cosa sono i sistemi BACS?

Sistemi di automazione e controllo degli edifici, obbligatori negli edifici non residenziali con impianti >290 kW.

15. Quali norme tecniche vengono introdotte?

Le UNI/TS 11300-5 e 6 e la UNI EN 15193 per l’illuminazione, oltre all’aggiornamento generale delle norme di riferimento.

16. Cos’è l’edificio di riferimento?

Un modello teorico con le stesse caratteristiche geometriche dell’edificio reale, usato per verificare le prestazioni energetiche.

17. Cosa cambia per il teleriscaldamento e cogenerazione?

Viene introdotto il metodo di Carnot per il calcolo dell’energia primaria.

18. Il decreto introduce semplificazioni documentali?

Sì, ad esempio per la sostituzione dei serramenti è possibile usare dichiarazioni dell’impresa invece della relazione tecnica.

Articolo del 9 dicembre 2025 aggiornato il 18 marzo 2026

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