
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definisce le modalità per accedere al Fondo caro materiali 2025, in attuazione della Legge di Bilancio.
Domande caro materiali 2025 a partire dal 1° luglio
Lo stanziamento denominato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, è nato dal Decreto Aiuti del 2022 come misura di supporto alle stazioni appaltanti e non solo, durante la fase critica dell’aumento dei prezzi e dell’energia, che ha inciso in maniera significativa sul costo degli interventi edilizi.
Il Fondo per il caro materiali stanzia 300 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni per il 2026, secondo quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio.
L’accesso alle risorse, come stabilito nell’art.3 del DM del l’8 maggio 2025, dovrà avvenire tramite la piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it.
Due le finestre temporali da segnare in agenda:
- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
- dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.
Il Ministero esaminerà le richieste pervenute entro:
- il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (I finestra)
- il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 (II finestra).
Entro 90 giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, laddove le risorse siano disponibili.
Cosa inserire nell’istanza per l’accesso al fondo caro materiali
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
- l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Chi sono i destinatari del Fondo
Per le Stazioni Appaltanti, nei casi di insufficienza delle risorse interne, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
- Per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- Per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli accordi quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Fondo Opere Indifferibili), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- Per gli appalti pubblici di lavori, nonché gli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti, limitatamente alle attività previste;
- Per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Scarica QUI il testo del DM 8 maggio 2025 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche