
Dal 1° novembre 2024 non è piÚ possibile operare nei cantieri edili senza il possesso della Patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 è scattato lâobbligo della Patente a punti per i cantieri edili temporanei e mobili.
Nonostante le paure degli attori della filiera sulle tempistiche troppo strette per lâentrata in vigore del Regolamento inserito nel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti è ora realtĂ .Lâobbligo di dotarsi della Patente a crediti è stato introdotto dal Dl n.19/2024 âDL PNRR 4â convertito nella legge n.56/2024. La procedura per richiedere la patente, la perdita dei punti, le sanzioni da pagare e la modulistica necessaria sono state successivamente regolamentate dal DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale n. 132 del 18 settembre 2023 e dalla circolare dellâIspettorato Nazionale del lavoro (INL) n. 4 del 23 settembre 2024 che mette nero su bianco i diversi profili applicativi per ottenere e gestire al meglio lâindispensabile documento.
Obbligo Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
Nella circolare lâINL fornisce un riassunto delle novitĂ introdotte dal Regolamento, chiarendo:
- come ottenere la patente a punti per i cantieri edili;
- i soggetti interessati e la documentazione da allegare;
- la revoca della patente e la sospensione;
- la tabella per lâattribuzione dei crediti;
- la tabella con lâelenco dei provvedimenti che causano la decurtazione dei punti;
- il modulo per lâautocertificazione dei requisiti richiesti.
Fino al 31 ottobre 2024 era consentito lâinvio di unâAutocertificazione o dichiarazione sostitutiva dei requisiti per effettuare la richiesta per il rilascio della patente. A partire dal 1° novembre le cose però sono cambiate.
La procedura corretta per richiedere la patente cantieri oggi prevede lâinserimento della domanda solo ed esclusivamente tramite portale INL.
Ricordiamo inoltre a coloro che abbiano in passato inviato la domanda tramite pec che la sola Autocertificazione non è sufficiente per ottenere la patente a punti, sarĂ comunque necessario registrarsi al portale INL ed effettuare lâistanza.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere mobili o temporanei se non in possesso della patente o della richiesta.
Chi dovrĂ possedere la patente a punti per lâediliziaÂ
Sono tenuti al possesso della patente âle imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allâarticolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettualeâ.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili sia con sede in uno degli Stati Membri dellâUE che extra UE;
- i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.Â
Chi è esonerato dal possesso della patente cantieri edili?
Sono esonerati dal possesso del documento:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dellâattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui allâart. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.Â
La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti. Sotto i 15 crediti non sarĂ possibile operare nei cantieri. Coloro che saranno trovati ad operare senza il regolare possesso di una patente, o senza il punteggio minimo necessario, andranno incontro ad una serie di multe tra un minimo di ⏠700 ad un massimo di ben ⏠6.000.Â
Si può operare nei cantieri con meno di 15 punti?
Oltre ai soggetti non obbligati al possesso della patente (vedi capitolo âChi è esonerato dal possesso della patenteâ) esistono alcune ulteriori eccezioni, inserite nella circolare dellâINL n.9326 del 9 dicembre 2024.
Le eccezioni allâobbligo sono:
- solo nel periodo transitorio compreso tra il 23 settembre ed il 31 ottobre 2024 per coloro che hanno inoltrato lâautocertificazione tramite PEC, ma che successivamente abbiano fatto domanda tramite portale;
- per i lavori attualmente in corso sono consentite patenti con meno di 15 crediti nel caso di lavori superiori al 30% del valore del contratto solo per il completamento dei lavori. Questa ipotesi trova applicazione solo nei casi in cui un soggetto, giĂ possessore di patente, abbia subito una decurtazione di crediti durante lâesecuzione di attivitĂ giĂ avviate, cosĂŹ da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15.
In questâultimo caso occorrerĂ verificare il valore dei lavori previsti nellâambito del singolo appalto o subappalto (come riportato nel relativo capitolato o contratto) e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Nel caso in cui:
- il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, questâultimo potrĂ terminare le attivitĂ in corso sullo stesso sito,Â
- mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale lâattivitĂ dovrĂ evidentemente cessare stante lâassenza del titolo abilitante.Â
Attenzione: lâonere della prova spetta allâimpresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrĂ avvalersi della possibilitĂ di completare i lavori.
Chi è tenuto a verificare il possesso della patente?
Il decreto n.19/2024 PNRR 4 ha disposto che la verifica del possesso della patente debba essere effettuata dal committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unâunica impresa o a un lavoratore autonomo.
Questi soggetti dovranno inoltre verificare i requisiti SOA previsti per lâeventuale esonero non solo per le imprese affidatarie, ma anche per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi coinvolti nei subappalti. La mancata verifica di tali requisiti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori dellâimporto minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Rispetto alla verifica dellâattestazione di qualificazione SOA è bene distinguere diverse ipotesi:Â
a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA:Â
- qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarĂ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91
b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti:Â
- analoga sanzione troverĂ applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dellâaffidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;Â
c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti:Â
- la sanzione sopra indicata non troverĂ viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente allâaffidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.Â
- Solo nei confronti dellâimpresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverĂ tuttavia applicazione la sanzione del 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.Â
âPeraltro, in tali fattispecie appare fondamentale lâindividuazione del momento dellâaffidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le partiâ sottolinea lâINL.
I Requisiti per il rilascio della Patente
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolaritĂ contributiva in corso di validitĂ ;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolaritĂ fiscale, di cui allâart. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.Â
Ovviamente non tutti i requisiti sono necessari per le differenti categorie di soggetti interessati, il riferimento è alla normativa vigente.
Come viene rilasciata la Patente
La patente a punti per i cantieri edili viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dellâINL con Spid o Carta dâidentitĂ elettronica (Cie).
Le Istruzioni tecniche per effettuare la richiesta sono indicate nellââapposita nota tecnicaâ.
Possono presentare la domanda:
- il legale rappresentante dellâimpresa
- e il lavoratore autonomo, o da soggetto munito di delega in forma scritta tra i quali i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Cosa contiene la patente per i cantieri
La patente contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dellâimprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;Â
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o unâinabilitĂ permanente del lavoratore ai sensi dellâart. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui allâart 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.Â
Revoca della patente
âLa patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o piĂš requisiti (âŚ), accertata in sede di controllo successivo al rilascioâ. Trascorsi 12 mesi dalla revoca lâimpresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere una nuova patente.
A stabilire lâeventuale revoca della patente a punti è lâispettorato Nazionale del lavoro sulla base di un accertamento dellâassenza di uno o piĂš requisiti dichiarati inizialmenteÂ
Le sospensione della patente potrĂ avvenire in seguito al verificarsi di:
- Â infortuni che causino la morte di uno o piĂš lavoratori per âcolpa graveâ del datore di lavoro;Â
- infortuni da cui derivi lâinabilitĂ permanente di uno o piĂš lavoratori irreversibile menomazione per colpa grave del datore di lavoro.
Per âcolpa graveâ si intende una responsabilitĂ che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.Â
Quanti crediti contiene la patente
La patente per i cantieri edili ha una dotazione iniziale di 30 crediti.Â
I punti potranno essere incrementati fino ad un massimo di 100.
Come incrementare i punti della patente a crediti?
La patente edilizia viene consegnata con una dotazione iniziale di 30 crediti. Per visualizzare il proprio saldo è sufficiente connettersi al portale dedicato attivo dal 10 luglio 2025.
Attraverso differenti modalità è possibile incrementare il proprio punteggio fino ad un massimo di 100 punti in dotazione. Non si tratta di unâautocertificazione, bensĂŹ di un sistema di accredito soggetto a verifiche puntuali.
Le possibilitĂ evidenziate dal DL n. 132/2024 per incrementare i punti della patente cantieri sono:
- in base alla storicitĂ dellâazienda e iscrizione CCIA;Â

- di 1 punto ogni biennio senza provvedimenti di decuratazion.
In relazione ad attivitĂ , investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti:
- Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 e MOG

In relazione ad attivitĂ , investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti come nel caso di
- Possesso della certificazione SOA di classifica I
- Possesso della certificazione SOA di classifica IIÂ
- Attestati di organismi paritetici

Decurtazione dei punti dalla patente
Come si perdono i punti della patente edilizia? Questa una delle domande che certamente assillano gli operatori.
Il punteggio della patente può subire decurtazioni in base a diversi provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro.Â
Nella Tabella seguente lâelenco completo con i punti decurtati:

Come verificare il proprio saldo della patente edilizia
Per visualizzare il proprio saldo è sufficiente connettersi al portale dedicato attivo dal 1° ottobre 2024 accessibile con Spid o Carta dâidentitĂ elettronica (Cie).
Le clausole da inserire nel contratto per verificare il possesso della patente a crediti
Ma come verificare se unâimpresa o un lavoratore è in possesso della patente nel caso di un appalto di lavori privati o nei subappalti?Â
Per rispondere ai dubbi è intervenuta lâANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) che ha predisposto due schemi di clausole contrattuali da inserire, se ritenuto utile, negli accordi:
- la clausola da inserire nel contratto tra committente e appaltatore di lavori privati, con la quale il committente dichiara di aver verificato il possesso della patente dellâimpresa, mentre lâappaltatore dichiara di aver fornito tutta la documentazione necessaria al committente;
- la clausola per i contratti tra appaltatore e subappaltatore nella quale vengono anche inserite le cause di una eventuale risoluzione del contratto in caso di revoca, sospensione e decurtazione dei punti dalla patente cantieri.Â
Le sanzioni amministrative se si opera senza patente
Eâ necessario preliminarmente fare una distinzione tra coloro che sono obbligati alla verifica del possesso della patente a crediti e coloro che invece si trovano ad operare nei cantieri edili senza il documento necessario regolarmente rilasciato dallâINL.
Come giĂ ricordato in precedenza la verifica del possesso della patente deve essere effettuata dal committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unâunica impresa o a un lavoratore autonomo. Il mancato controllo comporta:
- per il committente o per il responsabile dei lavori di una sanzione amministrativa tra i ⏠711,98 e i ⏠2.562,91.
Le sanzioni amministrativeÂ
Coloro che operano in cantiere senza Patente a punti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui allâart. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
La Circolare INL n.9326 del 9 dicembre 2024 chiarisce che il valore dei lavori (al netto IVA) dovrĂ essere calcolato con riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.
 Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Una volta individuato il valore di riferimento la quantificazione in concreto della sanzione avverrĂ applicando lâart. 16 della L. n. 689/1981 e la competenza spetta allâINL dellâambito territoriale in cui opera il personale che ha accertato lâillecito.Â
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiereÂ
Chi opera senza Patente a punti nei cantieri edili temporanei o mobili, o con punteggio insufficiente potrĂ subire:
- lâesclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. La comunicazione andrĂ trasmessa sia ad ANAC che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lâadozione del provvedimento interdittivo.
- lâallontanamento dellâimpresa o del lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento.
I moduli e la documentazione indispensabile per ottenere la patente a punti
- Il Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024: Scarica il DM 132/2024 in PDF.
- Una vademecum utile per conoscere i dettagli tecnici relativi allâottenimento della patente a punti è certamente la Circolare INL sulla patente a crediti per i cantieri edili.
- Le bozze fac-simile contrattuali per verificare il possesso della patete in caso di appalto o subappalto: Scarica qui le bozze di schema contrattuale di ANCE.
- Lâelenco completo e dettagliato dei crediti ottenibili in base allâanzianitĂ o alla formazione dellâazienda: Scarica il PDF della tabella riassuntiva contenuta nel Dm Attuativo.
Le FAQ sulla patente a crediti dellâINL
Lâobbligo di dotarsi della patente a punti per i cantieri edili a partire dal 1° ottobre 2024, ha suscitato non pochi dubbi tra le imprese ed i lavoratori autonomi impegnati nel comparto delle costruzioni. Nel tentativo di rispondere ad un numero sempre crescente di domande, lâINL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha messo a disposizione una serie di FAQ utili sia per la richiesta della patente che per conoscere chi è soggetto a questo obbligo e chi invece ne è esonerato.
Le Faq dellâINL sulla patente a crediti per lâedilizia sono le seguenti.
Lâautocertificazione inviata via PEC entro il 31 ottobre sostituisce la patente?
La risposta è solo una: NO. Lâautocertificazione dei requisiti inoltrata via mail è un mezzo transitorio messo a disposizione dallâINL per lâinvio dei documenti da parte di coloro che, anche prima del 1° ottobre 2024, risultavano giĂ occupati in un cantiere.Â
Alla PEC deve comunque fare seguito lâistanza di richiesta della patente a crediti, compilabile unicamente online tramite il portale dellâIspettorato del Lavoro.
Fino a quando è possibile presentare lâautocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Se alla data del 1°ottobre 2024 si stava giĂ operando in un cantiere temporaneo o mobile si è soggetti allâobbligo di invio dellâautocertificazione dei requisiti per la patente. In alternativa si può però procedere direttamente ad effettuare la domanda di richiesta della patente a punti per lâedilizia, tramite il portale dedicato dellâINL.Â
Ricordiamo che a partire dal 1° novembre tutti coloro che operano nel cantiere edile dovranno possedere la patente o aver effettuato la richiesta.
Quale categoria SOA si deve possedere per essere esclusi dallâobbligo?
Il Decreto Attuativo DM n.132 del 18 settembre 2024 che obbliga al possesso della patente, stabilisce anche alcune esclusioni.
Sono esonerati dallâobbligo della patente a crediti per i cantieri edili le imprese in possesso dellâattestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, (art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20239 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Serve il possesso del DVR e la nomina dellâRSPP?
Per il rilascio della patente si devono rispettare alcuni requisiti tra i quali il possesso del DVR sia la nomina del RSPP. In unâazienda che abbia piĂš unitĂ operative quanti DVR e RSPP si dovranno avere?
Qualora unâazienda abbia diverse unitĂ produttive e quindi siano individuabili diversi Datori di lavoro, soddisfare i requisiti si deve intendere riferito allâintera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
Obbligo formativo
In assenza di un nuovo accordo Stato-Regioni come si dovrĂ soddisfare lâobbligo formativo, ad esempio per il datore di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008?
In assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Autocertificazione e patente
Ho inviato lâautocertificazione via PEC per la patente a crediti. Devo attendere una ricevuta o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
Dal 1° novembre sarĂ possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dellâINL. Dunque, se lâimpresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrĂ rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuitĂ . Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 lâautocertificazione/dichiarazione inviata via PEC non avrĂ piĂš efficacia.
Delega per lâaccesso al portale e SPID
Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che lâaccesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare lâaccesso? Ă necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della societĂ ?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
Basta lâautocertificazione per ottenere la patente?
Lâautocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita allâentrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
Lâinvio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sĂŠ ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarĂ invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
Da quando è possibile richiedere la patente a crediti?
La richiesta della patente può essere fatta in qualunque momento a partire dal 1° ottobre. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrĂ aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poichĂŠ lâautocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrĂ piĂš efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente nĂŠ ad inviare alcuna PEC, lâimportante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, lâimpresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrĂ aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.
Modulo di delega tramite intermediario
Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dellâINL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrĂ a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonchĂŠ delle dichiarazioni del responsabile legale dellâimpresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Serve la patente per le aziende di manutenzione agraria, forestale, aree verdi?
Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attivitĂ si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di unâaiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allâart. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Lâart. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile âqualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nellâALLEGATO Xâ. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare allâinterno di un cantiere che rientri nellâelenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di unâaiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
Patente a punti e Archeologi
I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Si chiede pertanto se la loro attivitĂ possa essere considerata come âprestazioni di natura intellettualeâ ai sensi dellâart. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia lâobbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria lâiscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno lâobbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi âoperanoâ nei cantieri temporanei o mobili di cui allâart. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dellâINL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che lâattivitĂ di archeologo è unâattivitĂ libero professionale che prevede lâiscrizione al relativo Albo, lâinteressato dichiarerĂ di essere in possesso dellâiscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dellâAmministrazione, come iscrizione allâAlbo.
AttivitĂ di verifica del committente
Il committente, nellâambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nellâelenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dallâart. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unâunica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui allâart. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dellâattestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dellâINL n. 4/2024, ai sensi dellâart. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
Obblighi per i cantieri navali
I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ânellâespletamento di operazioni e servizi portuali, nonchĂŠ di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485â. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dallâarticolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui allâallegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
Obbligo anche per manutenzione e installazione di impiantistica telefonica?
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dallâarticolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui allâallegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Il carico e scarico dei materiali rientra tra le âmere fornitureâ?
Il comma 1 dellâart. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con lâausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di âmera fornituraâ
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con lâausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella âmera fornituraâ in quanto lâuso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
SocietĂ consortili
Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la societĂ , anche consortile, di cui allâart. 31 dellâAllegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dellâattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui allâart. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le societĂ consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalitĂ giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le societĂ consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalitĂ giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
La differenza tra ânon obbligatorietĂ â o âlâesenzione giustificataâ
In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra âesenzione giustificataâ e ânon obbligatorioâ.
Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolaritĂ delle casistiche il portale consente di indicare la ânon obbligatorietĂ â o âlâesenzione giustificataâ da un determinato requisito.
La ânon obbligatorietĂ â dovrĂ essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Lââesenzione giustificataâ va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). Lââesenzione giustificataâ va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poichĂŠ il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione lâobbligatorietĂ nei suoi confronti.
Il personale del General Contractor deve possedere la patente cantieri?
Con riferimento allâambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria â pur avendo i requisiti di impresa edile â agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalitĂ dellâesecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente ânon tecnicoâ per lo svolgimento di attivitĂ professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato allâobbligo di richiedere la patente a crediti?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 âi soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese â non necessariamente qualificabili come imprese edili â e i lavoratori autonomi che operano âfisicamenteâ nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)â. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di unâopera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera âfisicamenteâ in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Si alla Patente per idraulici, vetrai o addetti al montaggio di infissiÂ
La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allâart. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attivitĂ per le quali si opera âfisicamenteâ nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.
AttivitĂ di verifica e controlloÂ
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attivitĂ di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dellâart. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dellâart. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, lâattivitĂ di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dellâart. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, nĂŠ effettua alcun intervento esecutivo con finalitĂ operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne lâesito. Inoltre, lâeffettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di âIncaricato di Pubblico Servizioâ (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attivitĂ del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dellâassetto regionale, svolgono analoghe attivitĂ (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
E se lâimpresa perde la certificazione SOA?
Qualora lâimpresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta allâimpresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per lâaccesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?
Lâart. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che âa decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ⌠le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili âŚ, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettualeâ e successivamente al comma 15 prevede che ânon sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dellâattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, âŚâ. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista piĂš la permanenza del requisito relativo al possesso dellâattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dallâart. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 âè comunque consentito lo svolgimento delle attivitĂ âŚâ.
ResponsabilitĂ dellâappaltatore sui soggetti subappaltati
Come si esplica la responsabilitĂ dellâimpresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? Ă sufficiente la verifica in fase di affidamento?
Lâart. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede lâobbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dellâaffidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Impresa familiare
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?
Ai fini dellâapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui allâart. 230-bis c.c., si applica lâart. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nellâinterpello del 29 novembre 2010 ânel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrĂ ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerĂ a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materiaâ, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, lâimpresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Se il lavoratore autonomo diventa datore di lavoro
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualitĂ di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dellâistanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
Niente obbligo patente per i servizi di pronto soccorsoÂ
Un servizio di pronto soccorso allâinterno di un cantiere costituisce una attivitĂ di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?
Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
Impianti di vinificazione
Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il âpossesso del DURFâ, per il quale è necessario che risultino versamenti nel âconto fiscaleâ a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nellâultimo triennio, al 10% dei âricaviâ dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilitĂ e quindi non incassano e versano sul conto fiscale lâIVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?
Si ritiene che, nellâipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata lâopzione âesenzione giustificataâ per quanto concerne il possesso del DURF.
articolo del 14 dicembre 2024 aggiornato il 16 luglio 2025