
L’articolo 43 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, ha introdotto in modo sistematico la digitalizzazione degli appalti. Successivamente, le modifiche apportate dal Correttivo Appalti (Dlgs 209/2024), hanno introdotto l’obbligo di utilizzo del BIM (Building Information Modeling) dal 1° gennaio 2025, a partire da determinate soglie di spesa.
Tuttavia, per i lavori a cavallo dei due anni (2024/2025), risulta più complesso stabilire quando scatta l’obbligo del BIM e rispetto a quali importi sia indispensabile pianificare con strumenti di gestione digitale le diverse fasi di progetto.
Con la risposta n.3480, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scioglie alcuni dubbi legati in particolare all’obbligo del BIM per appalti sopra i 2 milioni di euro, ma il cui Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) sia stato presentato entro il 31 dicembre 2024.
Da quale anno scatta l’obbligo del Building Information Modeling per gli appalti pubblici?
Dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo di BIM per gli appalti pubblici con valore stimato superiore a:
- 2 milioni di euro nel caso progetti di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti;
- 5,382 milioni di euro nel caso di progetti su beni culturali.
Esistono tuttavia degli esoneri specifici per i progetti a cavallo dei due anni, a seconda di quando è stata avviata la procedura, delle tempistiche di redazione del Docfap o di importi inferiori alla soglia UE.
La risposta del MIT entra nel merito della questione grazie ad alcune domande molto specifiche poste da una Stazione Appaltante. L’esonero dall’obbligo di BIM vale:
- nel caso di lavori sopra i 2 milioni, ma con Docfap approvato entro il 31 dicembre 2024;
- nel caso di progetti sotto la soglia UE (5 milioni di euro) avviati perima del 2025 e per i quali non era obbligatorio il Docfap;
- nel caso di procedure validate prima del 2025, ma il cui bando è stato presentato nel 2025.
BIM quando è obbligatorio per le stazioni appaltanti?
Il MIT conferma che l’obbligo di BIM non si applica (vale quindi l’esonero), nei primi due casi ovvero, secondo l’art. 225-bis, comma 2, del Codice “Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie previste, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”.
Bando nel 2025, ma progetto validato nel 2024: scatta l’obbligo BIM?
L’esonero decade invece per i progetti validati entro il 31 dicembre 2024, ma la cui gara viene bandita dopo il 1° gennaio 2025. In questo caso resta valido l’obbligo del BIM, nel caso in cui si superi la soglia dei 2 milioni di euro, pur restando validi i progetti già acquisiti.