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Anche l’Abruzzo recepisce il Salva Casa e adegua le sue norme alla sanatoria 

Salva Casa Abruzzo: come funziona la sanatoria edilizia per la regione
via depositphotos.com

Dopo le indicazioni sulla modulistica unificata, la Regione Abruzzo adegua ufficialmente anche la propria normativa alla sanatoria edilizia nazionale prevista dalla Legge n.105/2024 (prima DL n.69/2024). 

Con la Legge Regionale 24 giugno 2025, n. 19, il Salva Casa Abruzzo recepisce gran parte delle modifiche introdotte al Testo Unico Edilizio in tema di:

Salva Casa Abruzzo, quando è consentito il recupero dei sottotetti, 

Nell’articolo 2 della Legge Regionale n. 29/2025 sono inserite le disposizioni per il recupero dei sottotetti secondo il Salva Casa Abruzzo. Al fine del contenimento del consumo di suolo e al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa, sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti e dei vani e locali accessori e seminterrati per gli edifici realizzati successivamente al 31.12.2022 e decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità (At.24 del TUE).

Le Leggi regionali interessate dalla modifica sono:

Edilizia libera in Abruzzo, cosa prevede la sanatoria

L’articolo 3 aggiunge alcune voci all’elenco delle categorie di edilizia libera già previste dalla norma nazionale e subordinate alla sola CILA. 

In particolare il Salva Casa Abruzzo permette di eseguire i seguenti interventi senza alcun titolo abilitativo: 

Sono invece eseguibili previa presentazione della CILA:

Edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

I Comuni della Regione sprovvisti di strumenti urbanistici, dovranno sottostare ad un limite di densità massima fondiaria di 0,02 mc per metro quadro, in sostituzione del limite massimo prima previsto che era pari a 0,03 mc/mq.

Quali sono considerate Variazioni essenziali per il Salva Casa Abruzzo

In attuazione dell’art.32 del TUE, sono considerate variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

Sono invece considerate parziali difformità gli aumenti entro il 10 % superiore al limite della tolleranza costruttiva.

Sicurezza sismica

L’accertamento di conformità (art.36-bis del TUE) riguardante le unità immobiliari ubicate in zone a bassa sismicità all’epoca di realizzazione dell’intervento, è subordinato alla trasmissione allo sportello unico dell’edilizia del certificato di idoneità statica redatto conformemente alla disciplina edilizia vigente all’epoca di realizzazione.

Inoltre, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, adotta la modulistica standardizzata inerente i procedimenti di sanatoria di cui agli articoli 34-ter e 36-bis del d.p.r. 380/2001 in materia sismica.

Cambio di destinazione d’uso con Salva Casa Abruzzo

In attuazione dell’art.23-ter, comma 3, del d.p.r. 380/2001, il cambio di destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare, a prescindere dalla zona territoriale è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

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