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Salva Casa Toscana: novità su destinazione d’uso, edilizia libera e conformità

Salva Casa in Toscana
via depositphotos.com

Con la Legge Regionale n.51/2025 entra ufficialmente in vigore il Salva Casa Toscana. La norma, che modifica la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, recepisce le modifiche introdotte al Dpr n.380/2001, dalla Legge n.105/2024 poi ribattezzata “Salva Casa”. 

Dopo le prime disposizioni sulla Modulistica unificata per la Toscana, Il provvedimento regionale recepisce i contenuti del decreto statale, adattandoli al contesto normativo della Regione Toscana intervenendo soprattutto su: 

Come effetturare un cambio destinazione d’uso in Toscana

In tema di cambio di destinazione d’uso il Salva Casa Toscana introduce importanti novità specificando le condizioni e le limitazioni che i comuni possono imporre.

Attività edilizia libera più semplice

La Legge regionale n.51/2025 aggiorna l’elenco degli interventi che rientrano nell’attività edilizia libera, inserendo anche le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, purché non creino spazi chiusi permanenti.

Stato legittimo e tolleranze nel nuovo Salva Casa Toscana

Il Salva Casa Toscana recepisce la nuova disciplina relativa allo stato legittimo degli immobili e all’agibilità. Per la verifica dello stato legittimo si tiene conto anche degli interventi di attività edilizia libera, eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. La legge adegua anche le tolleranze di costruzione, includendo gli adempimenti per interventi in zone sismiche e a bassa sismicità.

Ante ‘77, quali varianti in corso d’opera rientrano nella sanatoria

Si interviene anche sulla disciplina delle varianti edilizie antecedenti al 1977, modificando l’art. 206-bis della L.R. 65/2014 e recependo le innovazioni introdotte dall’art. 34-ter del D.P.R. 380/2001.

La nuova disposizione stabilisce che possono essere considerate varianti in corso d’opera non soltanto quelle effettuate fino al 30 gennaio 1977, ma anche quelle realizzate successivamente, purché comprese entro la durata di validità del titolo edilizio originario. In questo modo si amplia la possibilità di sanare interventi di minore entità realizzati durante l’esecuzione di un progetto già autorizzato, evitando che piccole difformità compromettano la regolarità complessiva dell’immobile.

Scarica la Legge n.51/2025 di recepimento del Salva Casa

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