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L’inchiesta sull’urbanistica milanese divide anche Tar e Cassazione

Urbanistica a Milano: l’inchiesta divide anche Tar e Cassazione
Immagine creata con IA

Il piano attuativo è necessario anche in aree già fortemente urbanizzate? Due interpretazioni opposte per lo stesso quesito

L’inchiesta milanese spezza anche la giustizia, dividendo Tar e Cassazione. Il caso dell’urbanistica di Milano, sotto indagine della Procura per presunto abuso edilizio, apre un capitolo che in un modo o nell’altro dovrà sciogliere diversi nodi legati alla legislazione nazionale. Al centro della contestazione, l’articolo 41 della legge urbanistica 1150 del 1942 e l’“interpretazione autentica” del concetto di ristrutturazione edilizia anche nel caso di demolizioni che comportino la successiva costruzione di edifici più alti di 25 metri.

Più permissivo il TAR Lombardia 

Il caso in questione coinvolge tre grattacieli (27-43 metri) costruiti nel quartiere “Parco delle Cave” a Milano, in sostituzione di un unico complesso preesistente non residenziale. Per eseguire i lavori la società costruttrice ha presentato una SCIA per ristrutturazione edilizia, omettendo perciò la realizzazione di una pianificazione attuativa. La Procura ha contestato il reato edilizio, ritenendo l’intervento abusivo in quanto, i nuovi edifici alti più di 25 metri, avrebbero invece richiesto un nuovo conteggio del carico urbanistico, attraverso un piano particolareggiato e la presentazione della documentazione relativa alla nuova costruzione e non alla semplice ristrutturazione. 

A questo punto la società indagata si rivolge al TAR Lombardia che, inaspettatamente, dà ragione all’imputato. Secondo la giustizia amministrativa infatti, in zone già completamente urbanizzate, l’edificazione di grattacieli può avvenire senza ricorrere a un piano attuativo, purché sussistano determinate condizioni. 

Essendo stato costruito nei pressi della stazione Centrale, in un’area integralmente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’intervento è ritenuto legittimo dalla sentenza del 22 luglio 2025 dalla Sezione Seconda del TAR Lombardia.

Per i giudici, la “presenza di un contesto già definito, accompagnata dal modesto peso insediativo” dell’edificio (8 piani fuori terra), consente di superare l’obbligo di piano attuativo. Via libera quindi alla procedura semplificata con SCIA alternativa al permesso di costruire al posto della domanda per nuova costruzione. Una posizione che riflette un’interpretazione più flessibile dell’urbanistica di Milano, soprattutto nelle aree già densamente edificate.

Visione opposta per la Corte di Cassazione

Ma la giustizia ordinaria penale non è d’accordo con il Tar Lombardia e ribalta la sentenza. 

Con la sentenza n. 26620, la Corte di Cassazione Penale mette in chiaro che la pianificazione attuativa è un obbligo e non una possibilità in presenza di edifici di oltre 25 metri. E’ perciò necessaria una lottizzazione convenzionata secondo quanto stabilito dall’art.41 della legge n.1150/1942.

Per la Corte di Cassazione il principio messo in chiaro dalla legge urbanistica, non può essere abrogato o superato, ma deve essere interpretato come fondamentale. Di conseguenza il conteggio delle opere di urbanizzazione deve avvenire in funzione dell’intervento e, a poco vale, la presenza di un’area già urbanizzata. 

Al di là delle singole interpretazioni, il caso dell’urbanistica di Milano mette in luce l’esigenza di una nuova legislazione nazionale, aggiornata e univoca, priva di quelle che potrebbero essere le interpretazioni soggettive avvenute nel corso del tempo come avviene fin troppo spessa nel panorama italiano.

Scarica QUI la sentenza della Corte di Cassazione

Scarica QUI la sentenza del TAR Lombardia

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