
Nuovo round di audizioni alla Camera sul Dl Bollette. Oggi ad essere ascoltati, tra gli altri, Acquirente Unico e ARERA. Nel dl si prevede il rinvio di due anni del passaggio al mercato libero dei clienti domestici e delle microimprese vulnerabili. Acquirente unico si occuperà della connessa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite dall’ARERA. La norma dell’art. 2 precisa che AU può acquistare sui mercati regolamentati o stipulare contratti bilaterali con operatori selezionati tramite asta, ricorda in audizione l’amministratore delegato Giuseppe Moles. La funzione di approvvigionamento continua a essere svolta da AU a condizioni stabilite da ARERA, “ovvero con stipula di contratti bilaterali anche a prezzi fissi, purché non siano superiori a prezzi a termine rilevabili sui mercati europei”.
Ecco, però, un problema. “Per raggiungere gli obiettivi che legislatore ci ha affidato con queste norme, AU deve o dovrebbe poter utilizzare tutti strumenti presenti su qualsiasi mercato, inclusi i famosi PPA- Power purchase agreement, che tra l’altro sono già ampiamente fattibili in Italia”.
La direttiva (UE) 2024/1711, “adottata ma non recepita prevede, innanzitutto l’introduzione di contratti a lungo termine, e in particolare fa riferimento a PPA, e a contratti a termine, e in secondo luogo ai contratti per differenza”. Ciò detto, “affinché AU possa raggiungere gli obiettivi voluti dal legislatore sarebbe auspicabile non vengano poste condizioni limitative all’azione di AU”, auspica Moles. Ad esempio, rispetto alla prescrizione per cui i prezzi dei contratti che non possono essere superiori alla media di quelli europei “faccio presente, appellandomi alla commissione, che questo vincolo non è applicabile- avverte l’ad AU- perché i mercati europei hanno una struttura completamente diversa da quella del mercato italiano, e spesso i prezzi europei sono più bassi o negativi, quindi questo vincolo bloccherebbe la possibilità di AU di svolgere il compito affidato. Mi auguro ci possa essere una correzione nel testo”. Ad ogni modo, “AU esprime un generale apprezzamento per il contenuto del provvedimento, che arriva in un momento molto delicato della situazione internazionale”, concede Moles.
Il dl Bollette prevede all’articolo 3 misure per la riduzione del costo dell’energia a favore delle imprese: in particolare, i commi 4 e 5 dispongono che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea, a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, possano essere destinate anche ad agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, azzerando per un semestre la parte della componente ASOS – parte della spesa in bolletta che va a coprire oneri di sistema e destinata a coprire quelli generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione – applicata all’energia prelevata per tali clienti, nel limite delle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, si legge nella memoria depositata, “emanerà il provvedimento regolatorio di attuazione di detta disposizione in occasione del consueto aggiornamento trimestrale previsto entro la fine del mese di marzo”. Con l’aggiornamento, insomma, sarà “azzerata, a partire dal prossimo 1° aprile, la parte della componente ASOS applicata all’energia elettrica prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”, come previsto dalla norma.
L’ARERA, intanto, è già al lavoro per “il primo tema”, e cioè “il contributo da 200 euro per i consumatori domestici con ISEE fino a 25mila euro, 200 euro che si aggiungono a chi ha già bonus con soglia fino a 9.530 euro”, quindi sotto soglia, “e unico per chi è sopra soglia”, spiega il presidente Stefano Besseghini, segnalando una questione di cui tener conto in relazione alla pubblicità del provvedimento, alla sua conoscenza da parte dei consumatori.
“Abbiamo già preso contatti con l’INPS per ottenere le informazioni necessarie al sistema informativo integrato per attivare i nuovi beneficiari”, spiega Besseghini. Dunque “il processo è già attivato, ma è importante che il bonus venga richiesto da chi ha un ISEE fino a 25mila euro” perché per questa categoria “è una significativa novità: spesso le famiglie che non lo richiedono perché non ci sono attività sociali attive per questa fascia di reddito, quindi è necessario ci si attivi” perché sappiano che possono presentare richiesta.
“Per la fornitura di elettricità ai vulnerabili provvederemo molto rapidamente, tempestivamente, a definire le modalità di approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso da parte di Acquirente Unico, soggetto che di fatto acquisisce la fornitura”, segnala il presidente ARERA, manifestando “un apprezzamento generale” per le misure introdotte con il dl Bollette, in particolare per le tempistiche di svolgimento dell’assegnazione del servizio di vulnerabilità che vengono spostate, “attività non semplicissime da implementare per queste aste”.
Bene, ma “per l’assegnazione del servizio di vulnerabilità il dl non interviene nel rimuovere alcune delle criticità segnalate in diverse occasioni, e cioè la possibilità di posticipare il riconoscimento dei costi vincolati, gli stranded cost“, perché “definire stranded cost prima che siano stranded è complesso”.
L’Autorità propone di modificare il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge in conversione abrogando le relative disposizioni del decreto legislativo n. 210/21 che collegano la procedura d’asta per l’assegnazione del servizio di vulnerabilità alla definizione dei costi incagliati degli esercenti il servizio di maggior tutela uscenti, e che attribuiscono una premialità all’eventuale esercizio della facoltà dei partecipanti di avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda di un esercente la maggior tutela. “Si può ritenere – afferma nella memoria depositata– che la pressione competitiva al contenimento dei costi del servizio possa essere di per sé un elemento che induce al riutilizzo delle risorse disponibili e al contenimento dei costi non recuperabili”. Quindi “una pressione competitiva con il contenimento dei costi si realizzerebbe ugualmente, quindi si potrebbe ottenere l’obiettivo”, valuta Besseghini, “e una abrogazione di tale natura non impedisce di riconoscere i costi incagliati dell’esercente della maggior tutela, riconoscimento che potrebbe essere rimandato a un secondo momento”.
L’Autorità richiama poi l’attenzione sull’articolo 4, comma 3, che prevede che la stessa individui, in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, per fare fronte all’emergenza dell’aumento dei prezzi dell’energia, in base alle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4. L’Autorità segnala di aver “già avviato le necessarie interlocuzioni con il Governo per quanto attiene alla definizione di microimprese vulnerabili”, prevista dal Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie.
Inoltre, l’Autorità esprime “l’esigenza che detta norma sia più esplicita nel prevedere almeno le modalità con cui le disponibilità del fondo sono ripartite tra le due categorie di beneficiari (clienti domestici e imprese)”. ARERA segnala che, per limitare gli oneri amministrativi e di garantire tempi di attuazione contenuti, “è importante per l’identificazione dei beneficiari che sia possibile utilizzare i parametri presenti nel Sistema Informativo Integrato (o da questi facilmente acquisibili) e nei sistemi informativi degli operatori, quali, a titolo esemplificativo, i parametri tecnici della fornitura (già presenti nei sistemi e utilizzati, per esempio, per le misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese di cui all’articolo 3) o i valori dell’ISEE (acquisibili da INPS e utilizzati, ad esempio, per l’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 1)”.
La definizione di “famiglie vulnerabili” prevista dal Regolamento (UE) 2023/955 per l’Autorità “richiederà verosimilmente uno sforzo implementativo, al fine di evitare meccanismi complicati di identificazione dei beneficiari, che ridurrebbero l’efficacia della misura”. ARERA segnala, a titolo di esempio, il “notevole aumento della platea dei titolari di bonus sociale associato al passaggio dal sistema – amministrativamente più oneroso – che prevedeva la richiesta del beneficiario a quello attuale che prevede il riconoscimento automatico dell’agevolazione in bolletta”.