Rinnovabili

La settimana normativa: teledistacco, PAUR, decreto biometano

La settimana normativa: teledistacco, PAUR, decreto biometano

Eolico e VIA | Il Consiglio di Stato censura il frazionamento artato dell’intervento

Sentenza del 24 febbraio 2026: ai fini del calcolo della soglia di potenza, rileva esclusivamente il progetto sottoposto a valutazione. Restano invece esclusi dal computo eventuali impianti o progetti ubicati in aree contigue o riconducibili al medesimo centro di interesse o punto di connessione, qualora per essi sia già in corso una procedura di VIA o sia già stato rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale. 

La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina volta a contrastare il frazionamento artificioso dei progetti, chiarendo che il cumulo delle potenze assume rilievo quando la parcellizzazione dell’intervento sia funzionale a eludere il corretto regime amministrativo applicabile o la competenza dell’autorità procedente.

Nel caso di specie, tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso che ricorresse un simile intento elusivo, ritenendo che dovesse aversi riguardo al solo progetto esaminato (e non anche a progetti contigui riferibili al medesimo centro di interessi), che, considerato autonomamente, non superava la soglia dei 30 MW prevista ai fini della VIA statale.


Teledistacco degli impianti FER: dati ancora in verifica e migliaia di installazioni potenzialmente a rischio di sospensione

La delibera ARERA 23/2026, approvata il 10 febbraio, rafforza i meccanismi di applicazione della procedura RiGeDi (Riduzione della Generazione Distribuita), intervenendo sul sistema di teledistacco degli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza pari o superiore a 100 kW connessi in media tensione. In base al provvedimento, entro il 15 marzo le imprese distributrici devono trasmettere a Terna e al GSE l’elenco dei produttori inadempienti per cause non imputabili al gestore di rete; dal giorno successivo scattano automaticamente le conseguenze economiche previste.

Per gli impianti che beneficiano di convenzioni con il GSE è prevista la sospensione degli incentivi o del ritiro dell’energia fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento. Nel caso di impianti inseriti nel contratto di dispacciamento di altri soggetti, invece, viene applicato un corrispettivo mensile sull’energia immessa, con effetti sostanzialmente equivalenti all’azzeramento dei ricavi.

Tuttavia, dall’entrata in vigore delle misure previste dalla delibera ARERA n. 23/2026, rimane ancora incerto il quadro relativo agli impianti a fonti rinnovabili connessi in media tensione che non risultano adeguati ai sistemi di teledistacco. Non è infatti ancora possibile stabilire con precisione quanti operatori abbiano completato gli adeguamenti entro la scadenza fissata al 16 marzo, termine oltre il quale entrano in vigore le conseguenze economiche previste dalla regolazione.

Secondo quanto comunicato da Terna, alla data del 18 marzo era ancora in corso l’attività di consolidamento dei dati trasmessi dalle imprese distributrici. Anche il GSE, interpellato sulla questione, non ha al momento fornito indicazioni circa l’eventuale avvio delle sospensioni degli incentivi o di altre partite economiche per gli impianti risultati non conformi.

Sulla base delle prime stime raccolte tra operatori e associazioni di settore, la quota di impianti che potrebbe non risultare adeguata ai requisiti tecnici richiesti sarebbe compresa tra il 10% e il 30% del totale degli impianti interessati. In termini assoluti ciò equivarrebbe a circa 3.000–8.000 installazioni su un parco complessivo di circa 28.000 impianti, per una potenza aggregata stimata nell’ordine dei 19 GW. Si tratta tuttavia di numeri ancora provvisori, destinati a essere confermati solo dopo la verifica definitiva delle informazioni raccolte dai distributori.

La misura si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento dei sistemi di controllo della generazione distribuita avviato da ARERA con la delibera 385/2025, che ha introdotto l’obbligo del controllore centrale d’impianto (CCI). Tuttavia, le successive proroghe previste dalla delibera 564/2025 hanno rinviato l’adeguamento al nuovo sistema fino al periodo 2026–2028, creando una fase di transizione in cui le tecnologie esistenti devono continuare a garantire la sicurezza della rete.

Le associazioni di settore hanno segnalato diverse criticità operative, tra cui ritardi nella disponibilità dei dispositivi, problemi di compatibilità tra SIM e modem e difficoltà di coordinamento con i distributori. Nonostante tali difficoltà, al momento non risultano allo studio proroghe o sospensioni generalizzate delle misure previste dalla delibera 23/2026.


PAUR e Conferenza di Servizi: il TAR Catania ribadisce la centralità del procedimento e l’irrilevanza dei pareri resi fuori sede

Con la sentenza n. 787 del 13 marzo 2026, il TAR Catania chiarisce alcuni principi centrali in materia di PAUR, ribadendo anzitutto che tale provvedimento non ha natura sostitutiva dei singoli titoli necessari, ma svolge una funzione di coordinamento e sintesi degli atti acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi.

Ne consegue che VIA, autorizzazioni e pareri conservano la propria autonomia e, ove lesivi, restano autonomamente impugnabili. La pronuncia valorizza inoltre la Conferenza di Servizi quale sede necessaria di formazione della decisione amministrativa, con la conseguenza che i pareri resi al di fuori di tale contesto devono considerarsi giuridicamente irrilevanti e non possono costituire valido fondamento degli atti successivi, né essere recepiti automaticamente nella motivazione del provvedimento finale. Il TAR esclude poi che il parere paesaggistico possa assumere efficacia vincolante in via automatica, richiedendo invece la puntuale verifica dei relativi presupposti normativi e istruttori.

In questa prospettiva, la sentenza afferma che, nel procedimento di PAUR, anche la corretta scansione temporale e funzionale della Conferenza di Servizi costituisce un elemento essenziale di legittimità, sicché gli atti adottati fuori sequenza o dopo la chiusura della Conferenza possono riflettersi sulla validità dell’intero procedimento.


Nuovo decreto sul biometano in preparazione al MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta lavorando alla definizione di un nuovo decreto dedicato al biometano, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di incentivazione e favorire la conversione degli impianti di biogas, in particolare quelli di maggiori dimensioni. 

Il provvedimento si inserisce nel quadro delineato dal recente DL Bollette, che prevede un progressivo spostamento delle risorse dal biogas al biometano, considerato più efficace per contribuire alla decarbonizzazione dei settori difficili da elettrificare.

Il Consorzio Italiano Biogas (CIB) ha espresso disponibilità ad accompagnare la transizione, chiedendo però un percorso graduale di riconversione degli impianti e il mantenimento dei prezzi minimi garantiti. A questo proposito, l’articolo 5 del Dl Bollette interviene sugli impianti a biogas concedendo l’accesso ai prezzi minimi garantiti (Pmg) fino al 2030 a fronte dell’impegno a riconvertire al biometano. Secondo gli operatori, restano centrali due fattori critici: le tempistiche autorizzative e l’accesso ai finanziamenti, che potrebbero rallentare la trasformazione del settore. 

Exit mobile version