
La valutazione di impatto ambientale torna al centro di un contenzioso giudiziario in Sardegna. Con la sentenza n. 532/2025, il Tar Cagliari ha, infatti, accolto il ricorso di Asja Serra S.r.l., società di ingegneria torinese, attiva nella progettazione di impianti per energie rinnovabili, in particolare eolici, che aveva denunciato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sull’istanza di Via presentata il 13 aprile 2023 per un parco eolico da 55,8 MW. Il progetto, localizzato tra i comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, attendeva da mesi un riscontro formale, nonostante le fasi istruttorie e le consultazioni pubbliche fossero state regolarmente completate.
Termini superati, il MASE costretto a provvedere
Il tribunale ha riconosciuto come il procedimento Via fosse rimasto bloccato oltre ogni limite di legge. Secondo l’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006, la Commissione avrebbe dovuto esprimersi entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, o comunque entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase di consultazione pubblica. In questo caso, l’ultima consultazione si è chiusa il 15 marzo 2024, e la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 14 aprile. Nulla è accaduto. Il giudice ha dichiarato l’inerzia manifestamente illegittima, ordinando la ripresa dell’iter e fissando un termine perentorio di 60 giorni per la predisposizione del parere tecnico.
Valutazione di impatto ambientale: la priorità non giustifica lo stallo
Nel corso del giudizio, il MASE ha provato a difendere il proprio operato richiamando il criterio di priorità previsto per i progetti di maggiore potenza. Secondo il Ministero, la mole di proposte ricevute e la necessità di valutare prima quelle più rilevanti – in media intorno ai 70 MW – avrebbe legittimato lo slittamento dei tempi per gli altri impianti.
Il Tar ha respinto questa tesi, affermando che la presenza di una graduazione legislativa non può annullare i termini procedimentali, che restano vincolanti e perentori. Né è possibile giustificare una sospensione implicita dei procedimenti, in assenza di un atto formale.
La sentenza rafforza la certezza dei tempi per i progetti Fer
Questa pronuncia consolida un filone giurisprudenziale già emerso in altri Tribunali Amministrativi Regionali. L’eccessivo accumulo di pratiche, anche se dovuto all’“attivismo del mondo imprenditoriale”, non può danneggiare chi ha presentato regolarmente la propria istanza. L’amministrazione è chiamata a dotarsi di strumenti organizzativi adeguati per rispettare i termini fissati dal legislatore.
Il principio ribadito è chiaro: il rispetto delle scadenze è garanzia di trasparenza, certezza giuridica ed efficienza della pubblica amministrazione, specialmente in un settore strategico come quello della Valutazione di Impatto Ambientale per progetti legati al PNRR e al PNIEC.
Oltre alla ripresa dell’iter, la sentenza riconosce ad Asja Serra S.r.l. anche il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria, come previsto dall’art. 25 comma 2-ter del Testo Unico dell’Ambiente. La società aveva versato quasi 40mila euro e il MASE dovrà ora restituirne circa 20mila.
Effetti della sentenza sulla valutazione di impatto ambientale
La decisione del Tar Cagliari potrebbe avere un impatto rilevante su numerosi altri progetti FER in attesa di Via. In Sardegna e nel resto d’Italia, la lentezza delle istruttorie rischia di compromettere gli obiettivi della transizione energetica.
La giurisprudenza rafforza l’interpretazione secondo cui ogni stallo non giustificato comporta conseguenze giuridiche concrete. Per i proponenti, la sentenza rappresenta uno strumento in più per rivendicare il rispetto dei termini. Per il MASE, un segnale forte sull’urgenza di adottare misure strutturali capaci di rendere più efficace l’azione della Commissione PNRR-PNIEC.