
Possibilità di rimborso del 70% del danno accertato
Registrato il Decreto MASAF sui contributi compensativi per pesca e acquacoltura.
Il Decreto n. 334451 del 18/07/2025 del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che definisce i criteri di priorità per l’assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 25 luglio 2025 e dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2025.
Contributi per la ripresa economica e produttiva di pesca e acquacoltura
Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi destinati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura.
Tali contributi compensativi servono ad affrontare i danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati dagli eventi climatici di eccezionale intensità che si sono verificati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
La definizione di eventi climatici di eccezionale gravità
Gli eventi climatici di eccezionale intensità sono quelli che rientrano nella definizione di “calamità naturali” o “eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale”.
Il comma 4 dell’art. 2 specifica che «per “calamità naturali” s’intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale».
Il comma 5, invece, recita: «Per “eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale” s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
a) i tre anni precedenti;
b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato».
Chi ha diritto ai contributi compensativi
Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi nell’ambito del Programma assicurativo annuale della pesca e dell’acquacoltura.
Come specificato nell’art. 4, per attivare le procedure per la concessione dei contributi compensativi, entro novanta giorni dalla cessazione dell’evento si deve dichiarare l’eccezionalità dell’evento presentando la seguente documentazione:
«a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata
dall’evento e dalla quale risulti la riduzione di più del 30% della produzione media;
b) relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia e iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo ecc.) dalla quale risulti il nesso di causalità tra i danni accertati e l’evento calamitoso;
c) relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico,
ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità, di calamità naturale o di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale».
Una volta acquisita la documentazione, la Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura provvederà a verificarne l’idoneità tramite il CNR o l’ISPRA.
Presentazione delle domande
Le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura dovranno presentare la domanda per l’indennità entro due mesi dalla declaratoria dell’evento calamitoso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aoo.pemac@pec.masaf.gov.it utilizzando il facsimile dall’Allegato 1.
La documentazione da allegare è la seguente:
«a) perizia giurata o asseverata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.), dalla quale risulta il calcolo dei danni naturali e della perdita di reddito, conformemente a quanto disposto dagli articoli 49 e 51 del regolamento (UE) 2022/2473, rispettivamente, per le calamità naturali per gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;
b) ove pertinente, attestazione della competente Capitaneria di Porto o Autorità del Territorio, attestante che l’unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall’evento;
c) attestazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 attestante la non sottoscrizione di polizze assicurative agevolate di cui all’articolo 3 nonché il non superamento dei cumuli di cui all’articolo 8;
d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell’indennità in favore dell’armatore».
Modalità di erogazione dei contributi compensativi
I danni alla produzione delle imprese di pesca, causati da eventi dichiarati eccezionali, sono riconosciuti se l’unità da pesca è rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall’evento.
Il contributo rimborsa al massimo il 70% del danno accertato e comunque entro i limiti delle risorse disponibili. Infatti, se il totale dei contributi da concedere supera le risorse disponibili, il contributo spettante a ciascuna impresa sarà ridotto in proporzione. La liquidazione delle istanze sarà effettuata fino alla concorrenza dell’importo disponibile per l’annualità 2025.
Il contributo compensativo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato purché tali importi non superino il 100% dei costi ammissibili.
In tal caso, il MASAF procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.