
Tempo di modifiche per le regole applicative del biometano. In questi giorni il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la versione aggiornata delle regole, in cui si recepiscono le ultime novità normative in materia. A cominciare da quanto disciplinato dal D.L. 63/2024, articolo 5-bis, sulle misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
Il provvedimento in questione ha delineato due modalità in cui il biometano può essere considerato “autoconsumato“:
- Consumo diretto in sito: Il metano “bio” viene consumato direttamente all’interno dello stesso luogo in cui viene prodotto. Questo consumo può avvenire da parte del produttore stesso o di un cliente finale che si trova nello stesso sito, anche se l’utilizzo avviene tramite un terzo produttore (probabilmente un’azienda che trasforma il biometano per l’uso finale).
- Consumo in altro sito per usi difficili da decarbonizzare: Il biometano può essere consumato in un luogo diverso da quello di produzione, a condizione che vengano rispettate specifiche condizioni. Ad esempio, il produttore deve seguire le istruzioni del cliente finale in base a un accordo di compravendita che deve prevedere un prezzo medio mensile nullo per le “garanzie d’origine”. L’accordo deve anche garantire al cliente finale un beneficio economico simile a quello che otterrebbe se il biometano fosse autoconsumato direttamente nel sito di produzione.
Nelle regole applicative 2025 vengono dunque riportati i requisiti e le modalità di riconoscimento degli incentivi per il biometano autoconsumato. Specificando che tale etichetta può riferirsi:
- solo agli impianti agricoli, come definiti al paragrafo 1.2, che accedono alla tariffa premio di cui al paragrafo 7.1;
- a qualsiasi configurazione d’impianto di cui al paragrafo 6.5, ad eccezione della configurazione B.
Ricordiamo che le configurazioni ammesse sono:
- Configurazione A: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a rete con obbligo di connessione di terzi.
- Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo.
- Configurazione C: Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai.
- Configurazione D: Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai.
- Configurazione E: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione.
- Configurazione F: Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa.
“In particolare, in caso di biometano prodotto tramite configurazione F – Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa, il Soggetto Richiedente deve stipulare un accordo di compravendita di biometano”, si legge nel testo.
L’aggiornamento delle regole applicative sul biometano fornisce inoltre chiarimenti sulla modalità di individuazione del massimale del contributo in conto capitale in caso di variazione della capacità produttiva dell’impianto realizzato rispetto a quello ammesso in graduatoria. Spiega anche come presentare la Richiesta di attivazione della Tariffa Omnicomprensiva e la procedura per la creazione del Punto di Ingresso Virtuale.
Infine, descrive più precisamente le modalità di contrattualizzazione dei Soggetti Obbligati.
Leggi QUI le Regole.