Dopo la Sicilia, aggiornate anche le linee tecnico-agronomiche dell’agrivoltaico in Campania. Il 16 luglio 2025 la Giunta regionale ha approvato la versione 4.0 del documento che deve accompagnare le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente (LGM).
Le linee tecnico-agronomiche dell’agrivoltaico in Campania
L’obiettivo rimane lo stesso: specificare ulteriormente la componente agronomica e quella relativa al monitoraggio, definite dalle LGM, in requisiti minimi tecnici territoriali.
Nel dettaglio le linee tecnico-agronomiche (dette anche LiTAR) mirano a definire, conformemente alle linee guida ministeriali, “una serie di ulteriori requisiti tecnico agronomici al fine di coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo, nel contesto energetico prescelto, e minimizzare gli impatti ambientali. Inoltre, quando applicate, l’intento è di semplificare i procedimenti autorizzatori regionali in materia di impianti di energia da agrivoltaico”.
Il testo 4.0 presenta ovviamente delle modifiche rispetto alla versione 3.0 licenziata il 26 luglio dello scorso anno.
I fattori di ombreggiamento
le modifiche iniziano con le nuove informazioni sui “Fattori di ombreggiamento nelle colture sotto impianti fotovoltaici”. Il provvedimento punta i riflettori sull’importanza di evitare ombreggiamenti eccessivi sulle colture agricole anche per i sistemi agrivoltaici avanzati. Nel dettaglio quantifica la potenziale riduzione della Radiazione Fotosinteticamente Attiva o PAR (dall’11% al 21%) e sottolinea la necessità di valutare “il comportamento delle diverse colture sottoposte alla riduzione della radiazione luminosa”.
Non solo. Le LiTAR della Campania forniscono tabelle specifiche per le colture erbacee e arboree, classificandole in base alla loro tolleranza all’ombreggiamento (alta, moderata, bassa tolleranza per le erbacee; note generali sulla tolleranza per le arboree).
Il testo sottolinea anche l’importanza di considerare la riduzione della PAR sull’accumulo di nitrati nelle foglie per alcune specie (spinaci, lattuga, rucola). E di conseguenza di attenersi ai limiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 915/2023, soprattutto nei cicli autunnali e invernali.
I requisiti per l’agrivoltaico in Campania
Inoltre, per il confronto tra l’area senza agrivoltaico e l’area con presenza di agrivoltaico le LiTAR campane specificano che il confronto dei piani di rotazione delle colture “può essere effettuato su più anni in modo comparabile” al posto dei 3 anni della versione precedente.
Viene specificata meglio l’altezza minima dei moduli per sistemi a inseguimento per l’agrivoltaico in Campania. Si legge:
“Si ritiene pertanto che l’altezza minima del modulo fotovoltaico, installato su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, quando collocato parallelo al terreno (tilt 0°) deve essere non inferiore a 3,1 metri nel caso di attività colturale e 2,3 metri nel caso di attività zootecnica”.
E ancora: nella sezione relativa alla valutazione dei requisiti D.1 ed E in fase di progetto, le nuove linee tecniche specificano che le azioni necessarie per ottemperare ai requisiti andranno declinate “sia dalle LGM sia dal par. 6 delle presenti Linee guida e in particolare, ai fini della verifica del rispetto del requisito, dal Quadro C”.
Relazione Agronomica
Il documento dovrà acquisire altre informazioni come la “descrizione delle fasce di mitigazione”. Nel dettaglio è richiesto di motivare le scelte delle essenze vegetali che andranno a costituire la fascia di mitigazione nonché le attività di cura e gestione nel tempo.
“Dovrebbero essere utilizzate le specie indicate nell’Allegato 3 che individua la flora autoctona della regione Campania per fasce altitudinali. Le piante dovrebbero essere ‘a pronto effetto’ al fine di assicurare una più rapida azione di mitigazione”.
Allegato alla redazione dovrà essere presentato anche un preliminare di accordo di cooperazione tra il proponente e l’azienda agricolo/zootecnica che opererà nel campo agrivoltaico. Si tratta di uno
schema non vincolante e modificabile in base alle esigenze, per formalizzare la collaborazione.
Recita il testo:
“Le aziende agricole operanti nel campo agrivoltaico, oggetto dell’accordo di cooperazione, devono possedere le proprie strutture aziendali entro un raggio di azione tali da assicurare la movimentazione dei mezzi in tempi tecnici adeguati ed economicamente non onerosi”.