Rinnovabili

Approvate le nuove regole operative del FER X Transitorio

Approvate le nuove regole operative del FER X Transitorio

Le modalità di accesso diretto nelle nuove regole operative del FER X Transitorio

Da 40 a 96 pagine. Questo l’incremento testuale guadagnato dalle nuove regole operative del FER X Transitorio, il meccanismo che supporta le fonti rinnovabili con costi prossimi alla parità di mercato.

Le regole – redatte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – sono state approvate ieri  dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ambientale con il Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025 n. 19, che dà il via libera ufficiale alla formulazione finale.

Perché questo intervento? Perché la precedente versione disciplinava solo la partecipazione alle procedure competitive. Ora nel documento sono state inserite anche le modalità e i requisiti per l’accesso diretto al meccanismo di supporto e per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Quali sono le novità introdotte per l’accesso diretto? Vediamole in dettaglio.

Accesso Diretto e Contingenti

Le nuove regole operative del FER X Transitorio disciplinano le modalità con cui gli impianti rinnovabili con potenza fino a 1 MW possono accedere al meccanismo entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di un contingente da 3 GW. Nel caso in cui il limite dei 3 GW venga raggiunto prima del 31 dicembre 2025, il GSE comunicherà la saturazione del contingente, indicando la nuova data ultima per la presentazione delle richieste (la minore tra il 31 dicembre 2025 e 60 giorni dal raggiungimento del limite).

Per questi impianti l’accesso è diretto, vale a dire senza aste o procedure competitive, ma non privo di vincoli. A cominciare dall’avvio dei lavori di realizzazione che deve essere avvenuto obbligatoriamente dopo il 28 febbraio 2025. “È possibile riservare il diritto di accedere direttamente al meccanismo di supporto solo a seguito della presentazione della comunicazione di avvio lavori”, spiega il Gestore.

Requisiti per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione

In generale per poter ricevere i prezzi di aggiudicazione, sono previsti due requisiti principali:

Nuove regole operative FER X Transitorio, ulteriori precisazioni 

Per evitare frazionamenti artificiosi, viene introdotto il concetto di “potenza nominale cumulata”. Per gli impianti non idroelettrici fino a 1 MW, questa include la somma delle potenze di tutti gli impianti nella disponibilità del medesimo produttore (o soggetti riconducibili societariamente) localizzati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue che accedono al DM FER X Transitorio. Questo valore influisce sull’instradamento (accesso diretto o procedure competitive) e sulla possibilità di accedere alla Tariffa Omnicomprensiva.

Il testo sottolinea come sia possibile richiedere l’accesso al meccanismo di supporto solo per una quota della potenza totale dell’impianto. Tuttavia, per la potenza residua non sarà possibile richiedere successivi incentivi.

I richiedenti non devono rientrare in specifiche cause di non ammissibilità (es. imprese in difficoltà, ordini di recupero da parte della Commissione Europea). Sono inoltre richiesti il possesso dei titoli autorizzativi necessari, il preventivo di connessione alla rete accettato, la registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ validata e il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

Comunicazione di entrata in esercizio

Dopo la comunicazione dell’avvio dei lavori, gli impianti rinnovabili devono entrare in esercizio entro le tempistiche stabilite dall’articolo 10 del DM FER X Transitorio.

Contestualmente un impianto si considera in esercizio quando effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, con installazione dei gruppi di misura e attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete (risultante da GAUDÌ).

Exit mobile version