Aggiornato il regolamento operativo del Parco Agrisolare
Allentata la burocrazia del regolamento operativo per gli impianti fotovoltaici su edifici agricoli. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato ieri un decreto che modifica i requisiti per la conclusione degli interventi nell’ambito del Parco Agrisolare, la misura del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) che incentiva l’autoconsumo in ambito agricolo.
Le modalità di rendicontazione per il fine lavori
La normativa di settore prevede che i soggetti beneficiari degli incentivi ricevano il saldo del contributo concesso solo una volta comunicata e dimostrata la fine dei lavori, ed entro una certa deadline. Nel dettaglio, l’art. 9, comma 1 del Decreto Parco Agrisolare impone che gli interventi ammessi al regime siano realizzati, collaudati e rendicontati entro il 30 giugno 2026.
Il nuovo atto ministeriale stabilisce una maggiore flessibilità per la dimostrazione del completamento dei progetti, eliminando un passaggio: non è più obbligatoria l’attivazione della connessione alla rete elettrica.
Per la rendicontazione degli interventi e quindi per poter inviare la comunicazione di fine lavori, d’ora in poi sarà sufficiente il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione. Si legge nel regolamento operativo aggiornato:
Fine lavori di realizzazione degli interventi:
La fine dei lavori di realizzazione degli interventi corrisponde alla fase di completamento dell’installazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi elettromeccanici, compresa l’ultimazione delle opere civili, previste nell’ambito della eventuale realizzazione degli interventi complementari ovvero di quelle funzionali all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva.
Nel caso in cui l’intervento comprenda anche la realizzazione degli interventi complementari, relativi al parziale o totale rifacimento della copertura degli edifici oggetto d’intervento, è necessario aver completato gli interventi, con totale rimozione e smaltimento dell’amianto – se previsto – e inviato la comunicazione di fine lavori all’Ente competente (se prevista dall’iter autorizzativo del progetto). L’intervento può dunque ritenersi concluso quando risulti totalmente conforme a quanto autorizzato, sia per quanto riguarda l’installazione dell’impianto fotovoltaico, compresi eventuali sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, sia per quanto attiene alle opere civili connesse alla realizzazione dello stesso impianto ovvero degli interventi complementari.
Realizzazione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione:
il Soggetto Beneficiario è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo di connessione. La data di completamento dei lavori sul punto di connessione, come previsto dal TICA, è la data di ricevimento da parte del Gestore di Rete della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
Rimarrà necessario, ovviamente, anche la registrazione della data di comunicazione di fine lavori sul portale GAUDÌ di Terna. La modifica riguarda tutte le domande presentate a valere sul Primo, Secondo e Terzo bando Parco Agrisolare.