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Il reverse charge in edilizia sull’IVA è applicabile anche all’Agrivoltaico?

Reverse charge edilizia: quando si applica a impianti agrovoltaici?
Immagine creata con IA

Il meccanismo del reverse charge in edilizia sull’IVA può essere applicato anche all’installazione di un impianto agrivoltaico? O al contrario il principio dell’inversione contabile stabilito dall’articolo 17 comma 6 del “Decreto IVA” Dpr n.633/1972, è valido solo per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici?

A rispondere pensa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.156 del 16 giugno 2025.

Cos’è il reverse charge in edilizia

Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al Fisco da parte di un imprenditore intenzionato ad installare un impianto agrovoltaico sfruttando il meccanismo dell’inversione contabile IVA, è bene chiarire come funziona il reverse charge in edilizia.

Il reverse charge per l’edilizia è disciplinato dall’articolo 17 comma 6, lettera a-ter), del D.p.r. 633/1972 e prevede un meccanismo contrario rispetto al classico principio secondo il quale, il debitore dell’iva risulta essere il soggetto cedente o prestatore.

Con l’inversione contabile è l’acquirente o il committente a dover assolvere l’IVA. L’inversione contabile per l’edilizia è stato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 che ha esteso l’obbligo anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”. E’ esattamente quest’ultimo punto a definire il cuore della questione sollevata dall’imprenditore. 

Quando si applica il reverse charge art. 17 a) ter?

L’interpello n.156 riguarda un imprenditore agricolo intenzionato ad installare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione. L’istante ha già realizzato un impianto fotovoltaico integrato su serre per il quale ha applicato il reverse charge per l’edilizia per le operazioni di acquisto e installazione. Il dubbio del contribuente è se possa applicare lo stesso trattamento IVA anche agli impianti fotovoltaici installati in ambito agricolo con finalità di sfruttamento agrivoltaico (dove la produzione agricola coesiste con quella elettrica)e per impianti fotovoltaici installati su terreno agricolo, ma non che non rientrano tra quelli che possono essere considerati “a terra funzionali a edifici” (ad esempio se non integrato a strutture edilizie).  

No all’inversione contabile se non direttamente legata all’edificio

La risposta del Fisco si basa sui contenuti di diverse circolari quali la n. 37/E del 29 dicembre 2006, n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015.

In particolare la circolare n.14/E stabilisce che il reverse charge all’edilizia, si applica solo alle prestazioni direttamente legate ai fabbricati, sia di nuova costruzione, che strumentali o in corso di costruzione. 

Al contrario, non si potrà applicare il reverse charge per l’edilizia nel caso in cui le prestazioni avvengano su terreni o parti di suolo, parcheggi, piscine, giardini, “salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti)”.

Impianti fotovoltaici: quando si può usare il reverse charge

E’ chiaro dunque che per sfruttare il reverse charge per l’installazione di impianti fotovoltaici deve esistere un nesso funzionale con l’edificio. 

Impianti fotovoltaici che beneficiano del reverse charge sono:

Impianti esclusi dal reverse charge IVA:

Nel caso in questione dunque, non si potrà applicare il reverse charge per l’edilizia.

FAQ e Reverse charge IVA per impianti agrivoltaici

Cos’è il reverse charge IVA per il settore edilizio?

È un meccanismo fiscale in cui l’IVA non viene pagata dal fornitore, ma direttamente dal committente (cliente). È previsto per alcune prestazioni legate agli edifici, come l’installazione di impianti, demolizioni o lavori di completamento.

Il reverse charge si applica sempre agli impianti fotovoltaici?

 No. Il reverse charge si applica solo se l’impianto è direttamente collegato a un edificio, come nel caso di pannelli fotovoltaici montati sul tetto.

Posso applicare il reverse charge a un impianto agrovoltaico installato su terreno agricolo?

 No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli impianti agrovoltaici su terreno agricolo non sono considerati funzionali a un edificio. Quindi, non possono beneficiare dell’inversione contabile IVA.

Gli impianti fotovoltaici a terra possono rientrare nel reverse charge?

Solo in alcuni casi: devono essere funzionali all’edificio e non accatastati come unità immobiliari autonome. In assenza di questi requisiti, non si applica il reverse charge.

Cosa si intende per “impianto funzionale all’edificio”?

È un impianto che serve direttamente un fabbricato, ad esempio per produrre energia elettrica destinata all’autoconsumo. Deve esserci un nesso strutturale o funzionale con l’edificio (es. impianto sul tetto o integrato nella struttura).

L’impianto su serre agricole può usufruire del reverse charge?

Sì, se le serre sono edifici e l’impianto è integrato nella struttura (come nel caso richiamato nella risposta n. 156/2025 dell’Agenzia delle Entrate). Altrimenti, il reverse charge non si applica.

Dove posso trovare il riferimento normativo?

Il reverse charge in edilizia è regolato dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione nel settore fotovoltaico con varie circolari (n. 14/E del 2015, n. 37/E del 2006 e 2015) e con la recente risposta n. 156 del 16 giugno 2025.

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