
Transizione 5.0 e autoproduzione rinnovabile, i chiarimenti
Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui già presenti impianti rinnovabili? E gli impianti FER realizzati nel contesto di Transizione 5.0 possono accedere agli incentivi dedicati alle nuove configurazioni dell’autoconsumo? Queste due delle nuove domande a cui risponde il documento FAQ del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dopo l’aggiornamento del 10 aprile 2025.
Il documento in questione è in continua modifica anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE. Nel nuovo aggiornamento alcune domande toccano da vicino la Transizione 5.0 e autoproduzione da rinnovabili. Parliamo della modifica della FAQ n. 6.4 e della pubblicazione della FAQ n. 6.11, rispettivamente dedicate al determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva e alla cumulabilità degli incentivi.
FAQ n. 6.4 calcolo fabbisogno energetico
Il documento aggiorna la precedente risposta che specificava la determinazione del fabbisogno energetico del sito produttivo in caso di un impianto fotovoltaico preesistente.
La domanda ora si amplia includendo più generalmente “impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo”. In tutti i casi l’impresa beneficiaria degli incentivi Transizione 5.0 deve obbligatoriamente riportare tali impianti sul portale. Indicando anche la data di installazione degli stessi.
Si legge di seguito “Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di autoproduzione preesistente, o in fase di realizzazione per progetti realizzati o in corso di realizzazione, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o in corso di realizzazione. Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, deve essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti”.
FAQ n. 6.11 accesso agli incentivi per l’autoconsumo
Viene introdotta la seguente domanda: “Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi del Decreto Transizione 5.0, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD?”.
La risposta è positiva. Questi impianti sono agevolabili sia se localizzati direttamente sulla stessa area della struttura produttiva, sia nei casi di autoconsumo a distanza (sia con collegamento diretto che tramite rete di distribuzione). In aggiunta a tali requisiti si prevedono altri due criteri:
- La coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), salvo il caso in cui il credito d’imposta di Transizione 5.0 sia riconosciuto alle ESCo (Società di Servizi Energetici) certificate per progetti di innovazione presso l’azienda cliente.
- Ogni impianto di autoproduzione rinnovabile in autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile alla struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione di Transizione 5.0.
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