
È in corso di esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro alla Camera il testo di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, meglio noto come Decreto legge PA. Il provvedimento, nato per definire una serie di disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, fa una piccola incursione anche in ambito energetico. Non direttamente ma attraverso gli quasi 900 emendamenti che sono stati depositati in questi giorni.
In attesa di conoscere gli esiti delle votazioni vediamo quali proposte di modifica interessano da vicino l’energia e l’operato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Gli emendamenti al Decreto-Legge PA
Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)M-CP) propone per i Comuni la nomina in gestione associata dell’Energy Manager. L’emendamento ,se approvato interverrebbe sulla legge n. 10 del 1991, riguardante la nomina responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nei comuni, dando la possibilità alle amministrazioni comunali di farlo in maniera associata. Sia per quelle con l’obbligo di nomina che per quelle esentati.
Art. 6-bis.
(Nomina Energy Manager in convenzione con altri comuni)
1. All’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono obbligati alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia possono assolvere a tale obbligo anche in gestione associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità di cui al Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina in gestione associata può essere utilizzata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.
Proposta simile avanzata anche da Zaratti (AVS) e Giaccone (LEGA).
Da più voci politiche arriva invece la richiesta di un rafforzamento amministrativo dei comuni dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche. Gli emendamenti al Decreto-Legge PA presentati da FI, AVS, PD, propongono di facilitare le assunzioni a tempo determinato consentendo ai comuni interessati di assumere personale qualificato per la durata necessaria alla realizzazione dei progetti, anche superando il limite dei 36 mesi, purché entro il 31 dicembre 2030. Di seguito il testo depositato da Chiara Tenerini (FI):
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell’ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all’attuazione dei relativi progetti.
1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.».
b) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
Esula dai temi energetici ma rimane nella linea d’azione del MASE, l’emendamento della Lega che propone di rafforzare le competenze Dicastero nell’aggiornamento della normativa relativa alla “cessazione della qualifica di rifiuto” (End of Waste). Nel dettaglio si chiede che a partire dal 1° gennaio 2026, si istituisce un nucleo specializzato, il Nucleo End of Waste, che fornisca supporto qualificato alle attività istruttorie necessarie per l’adozione dei decreti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Si legge nel testo:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne l’aggiornamento della normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132, all’Istituto superiore di sanità, all’ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell’economia circolare. I cinque membri sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o appartenenti al personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.».
Dichiarato invece inammissibile l’emendamento di Forza Italia per l’istituzione di un fondo da 6 milioni di euro per l’identificazione di risorse geominerarie e geotermiche. Stesso destino per la proposta AVS di definire un contributo agli enti locali per il caro energia, attraverso un fondo da 340 milioni.
QUI gli emendamenti al DL Pubblica Amministrazione.