Rinnovabili

Hydrogen Valley, come cambiano le scadenze dei progetti

Hydrogen Valley, come cambiano le scadenze dei progetti

Il Decreto Direttoriale n. 209 del 10 luglio 2025

Nuove modifiche all’Investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardante la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Direttoriale n. 209 del 10 luglio 2025 che rivede le regole per l’erogazione dei fondi dedicati alle Hydrogen Valleys in risposta alle nuove norme in materia.

Il DL 9 agosto 2024, n. 113 ha introdotto, infatti, nuove disposizioni finanziarie in materia di PNRR semplificando i trasferimenti di fondi. In che modo? Permettendo ai “soggetti attuatori” di ricevere fino al 90% dell’importo su una semplice attestazione di necessità, con i controlli definitivi rimandati al saldo finale. Si è reso pertanto necessario chiarire come applicare queste nuove regole ai vari accordi già in essere tra il Ministero e le regioni, distinguendo tra i modelli di gestione finanziaria “accentrata” e “decentrata“.

Hydrogen valley, i pagamenti

Per gli Accordi di cooperazione istituzionale conclusi tra MASE e Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, i pagamenti sono suddivisi in:

Per i restanti accordi, la procedura sarà la seguente:

Le scadenze per la realizzazione dei progetti

Il testo specifica che i lavori devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, fornendo una definizione precisa per la “data di ultimazione dei lavori”

In caso di nuovi impianti di produzione elettrica rinnovabile asserviti agli elettrolizzatori e collegati a una rete con obbligo di connessione di terzi, la data di ultimazione corrisponde a quella della comunicazione che il beneficiario invia al gestore di rete, includendo anche le opere necessarie alla connessione fisica.

Se si tratta di impianti rinnovabilidirettamente connessi all’elettrolizzatore, la data coincide con quella del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile.

Per il sistema di elettrolisi, invece, tale data è quella del certificato o verbale redatto dal Direttore dei lavori, che certifica il completamento delle opere meccaniche e civili come da progetto.

Per l’entrata in esercizio, è fissato un limite di 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, anche in questo caso dettagliando la definizione per tipologia di impianto. La mancata osservanza di questa scadenza causerà la revoca degli incentivi.

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