
È possibile per l’assegnatario cedere il contratto di approvvigionamento di capacità limitatamente agli impegni relativi a un singolo periodo di consegna? Questa è la nuova domanda inserita da Terna nelle Frequently Asked Questions (FAQ) riferite alla Disciplina del Mercato della Capacità post 2024, approvata con D.M. 09 maggio 2024.
La questione attiene al capitolo “Obblighi degli Assegnatari” delle norme Terna. La disciplina prevede che quando un’azienda si aggiudica altre aste nel mercato della capacità in seguito alla prima asta vinta, non debba firmare un nuovo contratto. A patto ovviamente che non vi siano stati cambiamenti nella situazione aziendale.
Tutte le informazioni relative alle nuove assegnazioni, inclusa la quantità di capacità che si è impegnata ad offrire, vengono quindi aggiornate direttamente sul portale online di Terna.
Un approccio che permette di semplificare l’iter ma che richiede alcuni chiarimenti. In base all’Art. 10 del contratto standard di approvvigionamento, approvato sempre con il D.M. 09 maggio 2024, è consentita la cessione integrale dello stesso (previa libera via di Terna). Recita il testo:
Il contratto può essere ceduto ad altra società che abbia i requisiti previsti all’Articolo 4 della Disciplina ai fini della partecipazione al Mercato della Capacità e che abbia la disponibilità, per ciascuna Tipologia di CDP e ciascuna Area per cui il cedente è risultato assegnatario, di capacità qualificata e non già impegnata nelle Fasi di Mercato relative al periodo di consegna del contratto, sufficiente a soddisfare l’impegno di capacità oggetto di cessione.
E:
La cessione comporta il trasferimento al cessionario, per la restante durata del rapporto contrattuale, di tutti i diritti ed obblighi di cui l’Assegnatario cedente è titolare in forza del presente contratto, ivi incluse le obbligazioni in materia di garanzie. Il cedente non è liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto sino alla prestazione, da parte del cessionario, delle garanzie previste dalla Disciplina.
La domanda che sorge spontanea è: essendo il contratto unico per più periodi di consegna, è possibile cederlo limitatamente agli impegni relativi a un singolo periodo di consegna?
La risposta di Terna è affermativa.
Secondo quanto riportato nelle FAQ, La cessione deve riguardare l’intero impegno di capacità che è stato contrattualizzato in esito a una specifica asta. E diventa efficace a partire dal 1° gennaio di ciascun anno di consegna per il quale si intende cedere l’impegno e per tutta la restante durata del contratto originario.
Terna fornisce anche esempio chiarificatore.
Nel caso di impegni assunti dall’assegnatario in esito alle aste per periodi di consegna 2025, 2026 e 2027, è possibile cedere la capacità assegnata per il solo periodo di consegna 2026, a condizione che la cessione riguardi tutti gli impegni assunti in esito all’asta 2026 (es. capacità esistente, capacità estera e capacità nuova) e sia efficace dal 1° gennaio 2026 (o dal 1° gennaio di ciascun anno successivo appartenente al periodo di consegna) e per tutta la durata del Contratto (es. fino al 31 dicembre 2040 in caso di assegnazione anche di capacità nuova).