
Annullate le modifiche della Provincia di Foggia al canone unico patrimoniale (CUP) per i produttori di energia rinnovabile. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia in una recente sentenza in cui accoglie il ricorso il Greenit Eolica contro l’amministrazione provinciale.
Il TAR di Bari ha infatti ritenuto che la provincia di Foggia interpretato in modo errato la normativa nazionale che stabilisce il canone per l’occupazione del sottosuolo pubblico. Confermando l’invariabilità nel caso di attività di produzione energetica. Ma andiamo con ordine.
Al centro della questione ci sono due provvedimenti provinciali, entrambi di giugno 2023. Il primo ha modificato il regolamento locale per l’istituzione e la disciplina del CUP, specificamente per le occupazioni del sottosuolo da parte dei produttori di energia rinnovabile; il secondo ha approvato le tariffe e i coefficienti del Canone per l’anno 2023; fissando per i sottoservizi di interconnessione per impianti di produzione da energie rinnovabili i coefficienti 1,00 e 1,25 a seconda della categoria stradale.
Greenit Eolica ha contestato la legittimità del nuovo regolamento sostenendo che eludesse l’interpretazione autentica fornita dal DL Fiscale 2021 (art. 5, comma 14-quinquies del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215/2021) alle norme sul canone definite dalla legge di Bilancio 2020 (sull’art. 1, comma 831 della L. 27 dicembre 2019, n. 160).
Nel dettaglio, secondo la ricorrente, la normativa nazionale stabilisce un canone forfettario minimo e fisso di 800 euro per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Come nel caso, per l’appunto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Di contro l’amministrazione provinciale ha sostenuto che l’interpretazione autentica prevedesse un ammontare minimo del canone (800 euro), ma non escludesse la possibilità di un suo aumento.
Il Tribunale di Bari ha dato regione a Greenit Eolica. Una ragione fondata essenzialmente su due motivazioni. Da un lato perché il Dl Fiscale specifica chiaramente che per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete – come la trasmissione di energia elettrica – il canone unico patrimoniale è dovuto nella misura minima di 800 euro. E, come ha sottolineato il TAR, l’attività di produzione è complementare e direttamente funzionale alla sua erogazione.
Dall’altro lato perché diversamente dai servizi di distribuzione (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni, ecc.) dove esiste un’utenza finale, per i servizi di trasmissione elettrica non vi è un’utenza finale diretta. Pertanto, applicando il criterio tariffario forfettario basato sul numero di utenze, per le imprese produttrici che non hanno utenze dirette, l’unico risultato possibile è l’applicazione della tariffa minima di 800 euro.
Il tribunale ha pertanto chiarito che alla luce dell’interpretazione autentica della legge, per tali attività si applica un canone annuo minimo e fisso di 800 euro.