
Pubblicato il Decreto ministeriale dell’8 agosto 2025
È stato pubblicato ieri, 8 settembre, nella Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto del Ministero dell’Ambiente recante il bonus PNRR 2025 per la mobilità elettrica. Il provvedimento disciplina criteri e modalità per i nuovi incentivi ai veicoli elettrici leggeri, destinati sia ai privati che alle micro imprese.
Di questi contributi si è parlato ampiamente e, di fatto, l’atto ministeriale non aggiunge molte novità rispetto a quanto già emerso negli scorsi mesi. Tuttavia la pubblicazione fa partire il conto alla rovescia, scandendo le ultime tempistiche e puntando i riflettori sul sito del MASE, dove a breve sarà riportata la data di avvio e gli aggiornamenti sul fondo disponibile. Fondo che, ricordiamo, è pari a circa 597 milioni di euro, provenienti da una rimodulazione interna delle risorse del Piano Ripresa e Resilienza.
L’obiettivo della misura è semplice: rinnovare il parco auto e veicoli commerciali leggeri in Italia, supportando la spesa iniziale con incentivi a fondo perduto che possono arrivare fino a 20mila euro.
Incentivi PNRR ai veicoli elettrici, chi può richiederli?
Chi potrà richiedere il nuovo bonus veicoli elettrici? L’atto contempla due categorie di beneficiari: le persone fisiche e le microimprese, ossia tutte le realtà con non più di 10 dipendenti e un fatturato massimo di 2 milioni di euro (o un bilancio totale inferiore a 2 milioni). Per ognuna sono previsti contributi differenziati, sia in termini di mezzi incentivati che di massimali di spesa.
Per le persone fisiche, il bonus PNRR si applica ad auto di categoria M1 con un prezzo di listino ufficiale, IVA ed optional esclusi, entro i 35.000 euro. L’incentivo statale potrà essere di:
- 11.000 euro per i richiedenti con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 30.000 euro.
- 9.000 euro per i richiedenti con ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.
L’atto concede un solo bonus per nucleo familiare.
Per le microimprese gli incentivi si applicano ai veicoli elettrici commerciali di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o N2 (aventi massa massima non superiore a 12 t). Il contributo in questo caso copre fino al 30% del prezzo IVA esclusa, con un massimale di 20.000 euro. Ogni microimpresa può ricevere al massimo due bonus.
Area urbana funzionale
Gli acquirenti, specifica l’atto, devono essere residenti in un’Area Funzionale Urbana, area definita dall’Istat come aggregato di comuni contigui, composti da una City (almeno 50.000 abitanti) e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo).
Esistono inoltre una serie di condizioni necessarie da rispettare in tutti i casi. Per accedere all’incentivo, infatti, è obbligatoria la rottamazione di un veicolo termico di categoria equivalente e omologato fino a Euro 5. Inoltre il mezzo da rottamare deve essere intestato al richiedente (o a un membro del nucleo familiare per le persone fisiche) da almeno sei mesi. E il nuovo veicolo elettrico deve essere intestato al beneficiario e la sua proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
Come richiedere i nuovi incentivi per i veicoli elettrici?
In entrambi i casi, persone fisiche e microimprese, sarà necessario registrarsi su una piattaforma informatica gestita da Sogei e inserire una serie di dati obbligatori.
Per le persone fisiche:
- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in cui si attesta di essere residente in un’area urbana funzionale;
- la targa del veicolo da rottamare, di cui si deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- l’indicazione se il bonus sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente allo stesso nucleo familiare.
Per la microimpresa:
- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in cui si attesta: di essere regolarmente costituita e iscritta come attiva nel registro delle imprese; di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; di avere meno di 10 dipendenti; di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali; l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei 36 mesi precedenti all’atto della registrazione; di aver sede legale in un’area urbana funzionale;
- la targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno 6 mesi al titolare della microimpresa.
I prossimi passi
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblicherà sul proprio sito la data di avvio per la presentazione delle domande. Il bonus deve essere validato entro 30 giorni dal venditore al momento dell’acquisto e della rottamazione del vecchio veicolo.
Recita il testo: “Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5 il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’indicazione dell’importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell’acconto”.
Questi incentivi non sono cumulabili con altri aiuti nazionali o europei.