
Nuovo ritocco per le regole operative del FER2, il meccanismo incentivante dedicato agli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati ma a basso impatto. A darne notizia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che pubblica il decreto direttoriale che approva l’aggiornamento.
Al centro della questione ci sono le nuove disposizioni ministeriali previste per i rinunciatari, vale a dire gli operatori già vincitori di una determinata procedura concorsuale intenzionati a ritirarsi dalla graduatoria solo per partecipare a una successiva gara con tariffe più vantaggiose.
Un rischio non peregrino, quello della rinuncia strategica, dal momento che il FER2 ha introdotto la possibilità di adeguare le tariffe di riferimento nelle procedure competitive in base a fattori come l’inflazione. In altre parole, da una procedura all’altra, gli incentivi concessi potrebbero essere più vantaggiosi.
Come contrastare questi eventuali ritiri? Il Decreto MASE del 7 agosto 2025 ha introdotto una sorta di penalità a valere sulle gare successive a quella vinta, che ha richiesto pertanto un aggiornamento delle regole operative del GSE.
Il testo delle regole operative FER2 ora recita:
“Per tutti gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie, che decadono dal diritto all’accesso agli incentivi per il mancato rispetto dei suddetti limiti temporali e che, successivamente, sono riammessi attraverso la partecipazione a una nuova procedura, è prevista una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente. Tale riduzione non si applica agli impianti che presentano rinuncia alla realizzazione dell’intervento entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui sono risultati in posizione utile.”
Rimane obbligatorio che gli impianti presentino rinuncia entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui sono risultati in posizione utile. E in caso di riammissione attraverso una nuova procedura, non potranno avere accesso in nessun modo a una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia, ridotta del 5%.
Per tutti gli altri, le regole non cambiano. Una volta in graduatoria, in funzione della fonte, della categoria di intervento e della tipologia di Soggetto Richiedente, i vincitori dovranno rispettare precisi limiti temporali per l’entrata in esercizio degli impianti, al fine di non perdere gli incentivi.
| Tipologia di impianto | Categorie di intervento | Limite Temporale (Mesi) |
| Biogas | Nuovi impianti | 31 |
| Biomasse | Nuovi impianti | 31 |
| Geotermico tradizionale con innovazioni | Nuovi impianti | 51 |
| Geotermico tradizionale con innovazioni | Rifacimenti | 36 |
| Geotermico a emissioni nulle | Nuovi impianti | 60 |
| Fotovoltaico floating su acque interne | Nuovi impianti | 36 |
| Eolico off-shore | Nuovi impianti | 60 |
| Fotovoltaico off-shore floating | Nuovi impianti | 43 |
| Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina | Nuovi impianti | 36 |
| Solare termodinamico | Nuovi impianti | 55 |