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Correttivo FER 2, penalità per le rinunce strategiche

Un nuovo decreto congiunto MASE-MASAF interviene per limitare i ritiri da parte dei soggetti in graduatoria, con l'obiettivo di partecipare a quelle procedure successive. In caso di rinuncia, tariffe ridotte

Correttivo FER 2, penalità per le rinunce strategiche

Dopo il Correttivo al Testo Unico delle rinnovabili, il Governo mette mano a un altro provvedimento fondamentale per le green energy nazionali. È di oggi infatti la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del decreto Correttivo al FER2. Il provvedimento in questione, siglato sia dal ministro Gilberto Pichetto Fratin che dal ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, interviene su una questione portata alla luce negli scorsi mesi: la necessità di mettere un argine alle rinunce strategiche.

Per capire il problema è necessario fare un passo indietro. Il decreto FER 2, creato per incentivare gli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati ma a basso impatto, ha introdotto la possibilità, previo monitoraggio del GSE dei vari costi di produzione, di adeguare le tariffe di riferimento nelle procedure competitive in base a fattori come l’inflazione. L’obiettivo ultimo? Garantire che gli incentivi rimangano adeguati e sufficienti a coprire le voci di costo, evitando quindi il rischio che il valore del supporto economico venga eroso dai fenomeni inflattivi.

Il rischio però è che gli operatori già vincitori di una determinata procedura concorsuale rinuncino al posto in graduatoria solo per partecipare a una successiva gara che potrebbe offrire tariffe aggiornate più vantaggiose. Si tratta di una misura permessa a livello normativo ma che rischia di determinare un forte ritardo nella realizzazione degli impianti, oltre ad essere un fattore limitante per la partecipazione di altri soggetti.

Come arginare queste rinunce strategiche? Il Correttivo al FER 2 conferma la possibilità per un soggetto vincitore di rinunciare alla sua posizione utile in graduatoria entro 12 mesi dalla pubblicazione della stessa, e partecipare così alle procedure successive con lo stesso impianto. Tuttavia introduce una condizione sine qua non: allo stesso soggetto non potrà essere assegnata una tariffa superiore a quella che aveva rifiutato e la nuova tariffa massima sarà ulteriormente ridotta del 5%.

Il nuovo decreto interministeriale modifica anche il processo di valutazione della misura di aiuto. Nel dettaglio, l’articolo 14 del FER 2 prevedeva la nomina di un soggetto indipendente per la valutazione della misura. Il 4 giugno 2024 la Commissione europea ha stabilito scadenze precise per la presentazione delle relazioni di valutazione (31 dicembre 2025 per la relazione intermedia e 31 marzo 2028 per quella finale).

Attraverso il Correttivo FER viene pertanto allineata la data di scadenza per la relazione intermedia, correggendo quella precedentemente indicata, ossia il 2026, per rispettare gli accordi con l’UE. L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sarà responsabile di stabilire come i costi legati all’attività di valutazione (del soggetto indipendente) debbano essere coperti tramite le componenti tariffarie dell’energia elettrica.

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