Mentre la questione delle Aree idonee continua a protrarsi (le ultime indiscrezioni del MASE indicano l’inserimento della nuova norma nel DL Energia 2025), le Regioni cercano di definire alcuni punti fermi in materia di rinnovabili locali.
Un esempio è la Basilicata, che si è attivata per definire i futuri criteri regionali per il fotovoltaico flottante onshore. Il solare galleggiante, vera promessa tecnologica del FER2, ha suscitato un notevole interesse in Italia. Lo stesso Ufficio Risorse Idriche della Regione ha già ricevuto diverse richieste di concessione d’uso per aree del Demanio idrico dello Stato ai fini dell’installazione di sistemi fotovoltaici flottanti.
Tuttavia, a livello normativo, ci si muove ancora in terreno sconosciuto. Come rivela la Giunta lucana, ad oggi mancano non solo criteri specifici per individuare le superfici degli specchi d’acqua (invasi artificiali) da destinare agli impianti, ma anche quelli per il rilascio delle concessioni d’uso delle aree demaniali.
Non solo. “Alcuni degli invasi artificiali della Regione Basilicata rientrano in aree naturali protette“, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla valutazione di idoneità.
Ecco perché, in assenza di disposizioni statali e regionali sull’utilizzo degli specchi d’acqua demaniali ai fini del solare flottante, la Giunta lucana ha ritenuto necessario definire le modalità di calcolo del canone concessorio per tale tipologia di uso.
Nel dettaglio, l’amministrazione intende definire: i criteri ambientali per l’inserimento e l’integrazione degli impianti fotovoltaici galleggianti (ad esempio, assicurando un’adeguata superficie di soleggiamento e una corretta posizione rispetto a sponde e profondità); i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi; qualsiasi altro criterio per il rilascio della concessione d’uso delle aree del Demanio idrico.
Il primo passo per realizzare ciò è costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da personale regionale in servizio presso il Dipartimento Ambiente e Energia, al quale affidare la definizione di tali criteri. Il gruppo dovrà anche verificare che la concessione all’utilizzo dei beni del demanio idrico non comprometta il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene è destinato.
Leggi qui la Determinazione 26 settembre 2025, n.1413.