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Cessione del credito 2025: quando è ancora possibile e chi la accetta

Cessione del credito 2024
credits AdobeStock Di MIND AND I

La data spartiacque da tenere a mente è il 30 marzo 2024

L’articolo 121 del Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto due soluzioni alternative alla detrazione diretta delle agevolazioni fiscali dei bonus edilizi: la cessione del credito e lo sconto in fattura. I soggetti che nel 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sostengono spese di ristrutturazione, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, hanno la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

Questo meccanismo permette di trasferire il proprio credito derivato dall’utilizzo del bonus, a soggetti terzi come banche o intermediari finanziari. Ma le ultime correzioni normative hanno profondamente cambiato la cessione del credito tra il 2024 e il 2025.

Come funziona la cessione del credito

In termini fiscali, la cessione del credito è possibile per il contribuente che ha eseguito lavori edilizi agevolati ed ha maturato un credito in misura percentuale a quanto stabilito dall’agevolazione ed in base alle spese sostenute. Questo credito può essere utilizzato direttamente in compensazione con le proprie imposte durante la dichiarazione dei redditi al Fisco, oppure può essere ceduto a una terza persona.

Dal meccanismo di “cessione selvaggia” illimitata e senza preclusioni, si è passati poi ad un sistema più controllato bloccando molte frodi nate all’ombra di cessioni del credito avvenute per lavori di fatto inesistenti. 

Come funziona oggi la cessione del credito

Il primo arresto subito dal meccanismo di cessione è arrivato a seguito del Decreto Blocca Cessioni n.11/2023. Ma è solo alla luce dell’ultimo DL n.39/2024, convertito nella Legge n.67/2024, che è possibile avere un quadro più chiaro di chi può ancora effettuare la cessione del credito nel 2025. 

La data spartiacque è il 30 marzo 2024, tutti i lavori effettuati dopo tale data non possono più beneficiare di sconto in fattura e alla cessione del credito nemmeno se riguardano bonus barriere architettoniche, interventi in Iacp, cooperative di abitazioni, onlus, fatte salve alcune eccezioni che vedremo in seguito. Stop anche alla remissione in bonis il cui termine ultimo per l’invio della richiesta era fissato al 4 aprile 2024.

Per i lavori antecedenti al 30 marzo 2024 andranno comunque rispettate prima le disposizioni del DL Blocca Cessione n.11/2023  ovvero entro il 16 febbraio 2023:

Oltre alle condizioni appena descritte, la cessione del credito sarà ancora possibile solo nel rispetto dei requisiti definiti dal Dl n.39/2024 ovvero:

Attenzione, il pagamento della parcella del professionista non basta per tenere in piedi il meccanismo di cessione del credito. Dovranno al contrario risultare sostenute spese per gli interventi edilizi. Ma avremo modo di chiarire anche questo passaggio più avanti. Per tutti gli interventi successivi all’entrata in vigore della nuova norma (30 marzo 2024) è perciò eliminata la possibilità di utilizzare sconto in fattura o cessione del credito, anche nel caso di interventi legati al bonus barriere architettoniche.

Scarica il PDF del dossier ANCE sul DL Blocca cessioni

Pagare la tassa sul suolo pubblico consente la cessione?

Tre risposte ad interpelli messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate permettono di ampliare il perimetro di fattibilità della cessione del credito. Nel primo intervento il Fisco risponde ad un contribuente che nel 2023 ha acquistato un immobile oggetto di ristrutturazione regolarmente autorizzati con SCIA. Nell’ambito del passaggio di proprietà 

i vecchi proprietari avevano pagato la tassa di occupazione del suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024. Il dubbio è il seguente: è possibile considerare il pagamento della tassa sul suolo pubblico come “lavori effettuati”?

La risposta del Fisco è negativa. Il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico non può essere ricondotto tra le spese rilevanti per salvarsi dal blocco della cessione non riguardando la materiale esecuzione degli interventi edilizi. 

Pagare i progettisti permette di salvare la cessione del credito? 

Un altro quesito estremamente rilevante pone al centro i servizi tecnici progettuali. E’ possibile utilizzare le spese sostenute per pagare il progettista che ha effettuato il progetto dal preliminare all’esecutivo, anche con computo metrico, per salvarsi dal blocco delle cessioni? Anche in questo caso la risposta è negativa, dato che non ricorrono le ipotesi di deroga per poter fruire delle due opzioni alternative all’utilizzo diretto del credito d’imposta.

“La deroga opera esclusivamente per costi, sostenuti alla data del 30 marzo 2024, e inerenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi agevolati. Di conseguenza, il costo sostenuto per il computo metrico non potrà essere ricondotto tra le spese rilevanti”.

L’attività preparatoria e gli oneri di urbanizzazione salvano la cessione?

Nel concetto di “lavori già eseguiti” sottolineato dall’Agenzia delle entrate per poter rientrare nella deroga al blocco delle cessioni prevista dal DL n.39/2024, rientrano anche le attività preliminari propedeutiche all’esecuzione dei lavori ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione?

La risposta è ancora una volta negativa. Nel caso sottoposto al Fisco gli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria sono stati pagati prima del 19 febbraio 2024, mentre 27 marzo 2024 sono state fatturate dal subappaltatore le attività di demolizione e quelle relative alla restante parte dei lavori (come il taglio del calcestruzzo).

Attenzione: è stata emessa solo la fattura, mentre il pagamento è posteriore. 

Come sottolinea il Fisco, in caso di lavori già eseguiti il mancato pagamento delle relative fatture entro il 30 marzo 2024 nega l’accesso a sconto e cessione.

Al riguardo l’Agenzia torna a chiarire che la norma di favore si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione riconducibile ad attività preparatorie. Pertanto, i costi relativi agli oneri di urbanizzazione non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini della deroga. 

I lavori per il taglio del calcestruzzo avrebbero potuto salvare la cessione, ma nel caso sottoposto al Fisco, prima del 30 marzo 2024 si sarebbe dovuta saldare la fattura.

Lavori subappaltati e bonus edilizi differenti: quando vale la deroga

Nel caso di un General Contractor coinvolto in lavori Superbonus per un condominio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli interventi subappaltati – se eseguiti, fatturati e pagati entro il 30 marzo 2024 – possono contribuire a soddisfare i requisiti per accedere alla deroga al blocco delle cessioni.

Dovranno sussistere però tre condizioni:

La stessa logica viene confermata in un altro caso, in cui il Fisco riconosce la validità della deroga anche per interventi futuri e agevolati con Bonus differenti, purché inclusi in un titolo edilizio unitario e accompagnati da spese documentate per almeno una parte delle opere entro la data limite.

Sulle deroghe al blocco cessioni leggi QUI il nostro approfondimento

Cessione del credito da Superbonus e SAL al 30%

Nel caso del Superbonus l’art.121 del Dl Rilancio n.34/2020 prevede che, per i lavori ammessi a questa detrazione, si possa optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche in corrispondenza degli stati di avanzamento, senza dover attendere il completamento dell’intervento per “monetizzare” il credito fiscale.

Questa opzione può essere esercitata per ogni SAL stato di avanzamento dei lavori, che però non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno deve riguardare almeno il 30% dei lavori.

Ma cosa rientra nel conteggio del SAL al 30% per il Superbonus? Nel Sal vanno inserite “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino al momento dell’emissione”.

Nel rispetto di questo principio perciò, le forniture a piè d’opera anche se regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, non possono rientrare nel conteggio del SAL al 30%.

Al seguente link trovi l’approfondimento dedicato >> Cessione del credito da Superbonus, le forniture possono rientrare nel SAL?

Le eccezioni al Dl 39/2024 

Superbonus – Gli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge potranno ancora utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura legati al Superbonus 110% rafforzato con sismabonus. La deroga si applica nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. 

Barriere architettoniche – In questo caso si deve far riferimento anche al Dl n.212/2023 che ha modificato la tipologia di interventi che possono usufruire del bonus ed anche le opzioni alternative alla detrazione diretta. Oggi è possibile cedere il credito maturato solo se entro il 29 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario, o risultino avviati i lavori documentati da un accordo vincolante o da un acconto già versato.

Se le spese non sono state sostenute entro il 30 marzo 2024 non si ha diritto allo sconto in fattura o cessione.

IACP e ONLUS – L’articolo 1 del Dl n.39/2024 stabilisce un regime transitorio per gli IACP e le Onlus per utilizzare la cessione del credito a patto che entro il 29 marzo 2024 risulti:

Come si può cedere il credito d’imposta ad un privato?

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente-pdf.

Quali Banche accettano la cessione del credito?

Con l’annuncio a fine maggio di Poste di chiudere la piattaforma di acquisto dei crediti a causa dei molteplici paletti inseriti per gli istituti finanziari dal Dl n.39/2024, termina l’era delle opzioni alternative.

Chi è rimasto fuori dal meccanismo ha

Ad oggi risultano ancora attive le piattaforme di acquisto di:

Risulta ancora possibile inoltre usufruire dei marketplace come:

Cessione del credito a poste italiane

A partire dal 30 maggio 2024 non è più possibile cedere il credito a Poste Italiane. Coloro che sono riusciti a rientrare nelle maglie del provvedimento hanno diverse opzioni. L’importo liquidato per la cessione del credito d’imposta varia a seconda del bonus di riferimento e del numero di annualità previste per il recupero. La piattaforma di Poste Italiane fornisce alcuni esempi pratici esplicativi.

E’ inoltre partita a marzo 2025 la massiccia campagna anti frode di Poste Italiane contro le cessioni legate ai bonus edilizi. Con una lettere inviata ai cedenti, si richiede una lunga lista di documenti che comprovano l’effettiva natura del credito, il tutto entro 30 gionri dal ricevimento della lettera. Per coloro che non si adegueranno all’invio della documentazione richiesta, Poste “si riserva sin da ora di tutelare le proprie ragioni presso ogni sede giudiziaria ritenuta opportuna”.

Quando scade la cessione del credito?

Il 17 marzo 2025 è scaduto il termine per presentare la comunicazione alternativa alla detrazione diretta tramite la piattaforma del Fisco.  

L’obbligo di comunicazione della cessione del credito e sconto in fattura riguarda sia gli interventi sulle singole unità che gli interventi sulle parti comuni degli edifici per le spese sostenute nell’anno 2024. 

In merito ai condomini, il Fisco ha da poco aggiornato le Faq dedicate agli interventi di ristrutturazione edilizia, all’interno delle quali è possibile trovare risposte anche ai quesiti inerenti l’invio della comunicazione per la cessione del credito.

L’invio della Comunicazione può essere effettuato: 

Come ricorda anche l’Agenzia delle Entrate, non è più possibile avvalersi della remissione in bonis per le comunicazioni relative alle opzioni di cessione o sconto in fattura.

Le Domande frequenti FAQ sulla cessione del credito

Cos’è la cessione del credito?

La cessione del credito è un meccanismo fiscale che consente al contribuente, che ha maturato un credito derivante da lavori edilizi agevolati, di trasferire tale credito a soggetti terzi, come banche o intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente in detrazione durante la dichiarazione dei redditi.

Chi può effettuare la cessione del credito?

La cessione del credito nel 2025 è consentita solo per i lavori effettuati prima del 30 marzo 2024, rispettando requisiti specifici stabiliti dal Decreto Legge n.39/2024. I lavori devono essere stati avviati entro il 29 marzo 2024 e le spese sostenute devono essere documentate da fattura.

Quali sono le eccezioni alla cessione del credito 2024?

Le principali eccezioni riguardano il Superbonus per immobili danneggiati da eventi sismici e gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tali casi seguono regimi speciali e requisiti specifici previsti dal Decreto Legge n.39/2024 e dal Dl n.212/2023.

Quali istituti accettano ancora la cessione del credito nel 2024?

Le banche che accettano ancora la cessione del credito includono Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Sparkasse, Unicredit, e Credit Agricole. Inoltre, è possibile utilizzare piattaforme come SiBonus, Finanza.Tech, Girocredito, Innova Credit e FederBonus.

Cosa succede se le spese non sono sostenute entro il 30 marzo 2024?

Se le spese non sono sostenute entro il 30 marzo 2024, non è possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, nemmeno per interventi legati a bonus edilizi.

Articolo del 17 dicembre 2024 modificato in data 16 aprile 2025

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