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Cessione del credito per Superbonus rafforzato: quando è ancora possibile

Dal MEF arrivano alcuni chiarimenti sull’uso della cessione del credito per superbonus rafforzato nel caso di utilizzo o meno del contributo per la ricostruzione

Cessione del credito per Superbonus rafforzato: quando è ancora possibile
via depositphotos.com

Nei territori colpiti dal sisma a partire dal 2009 è ancora possibile esercitare lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus rafforzato. A confermarlo è lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta ad un’interrogazione parlamentare.

Le considerazioni del MEF commentano lo “Speciale Superbonus Eventi sismici al 110% (con opzioni di sconto e cessione) sulle spese sostenute fino a fine 2025”, pubblicato pochi giorni fa dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.

Come funziona il Superbonus per le aree terremotate

Come confermato anche dal Ministero, la cessione del credito per il Superbonus rafforzato è ancora possibile in base alle deroghe previste dal DL n.11/2023 e dal DL n.39/2024.

L’intervento parlamentare entra poi nel merito della possibilità o meno di utilizzare le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione) anche in merito alle richieste di contributo effettuate prima del 29 marzo 2024 con o senza rinuncia al contributo per la ricostruzione. 

Prima di entrare nel merito della risposta, il Sottosegretario del MEF Federico Freni, sottolinea che, lo sconto in fattura e la cessione del credito per superbonus rafforzato, continuano ad applicarsi a condizione che entro il 29 marzo 2024:

  • per gli interventi non effettuati da condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati da condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Oppure, in alternativa risulti presentata l’istanza per la concessione di contributi.

Quando è ancora possibile la cessione del credito

Chiarito ciò, il MEF entra nel merito della risposta distinguendo tre alternative per fruire ancora della cessione del credito per Superbonus: 

  • per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);
  • per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:
    • entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro);
  • gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l’evento sismico del 6 aprile 2009.

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