Quando è ancora valido il blocco delle cessioni del credito e dello sconto in fattura e quando valgono le deroghe. Due nuovi casi legati a lavori eseguiti in subappalto e interventi agevolati con bonus differenti, ma per un unico titolo edilizio

Dopo mesi di silenzio l’Agenzia delle Entrate è tornata a farsi sentire in tema di Bonus edilizi, blocco delle cessioni e sconto in fattura. A stretto giro sono state pubblicate ben 5 risposte a contribuenti preoccupati sulla possibilità o meno di utilizzare le opzioni alternative alla detrazione diretta.
Le regole del blocco alle cessioni
I dubbi sulla deroga al blocco alla cessioni sono subentrati dopo le restrizioni attuate dal DL n.11/2023 e dal DL n.39/2024.
Mentre il primo dei due interventi normativi, il Decreto Blocca Cessioni n.11/2023, ha limitato ad una casistica specifica di interventi la possibilità di utilizzare ancora le opzioni alternative alla detrazione diretta, è solo alla luce dell’ultimo DL n.39/2024, convertito nella Legge n.67/2024, che è possibile avere un quadro più chiaro di chi può ancora effettuare la cessione del credito nel 2025.
La data spartiacque è il 30 marzo 2024, dopo tale data sarà ancora possibile cedere il credito o applicare uno sconto in fattura solo se entro il 29 marzo 2024 risultano già avviati i lavori agevolati dal bonus e risulti il pagamento della spesa relativa sostenuta documentata da fattura.
I lavori che rispettano tale prescrizioni o per quelli antecedenti andranno comunque rispettate prima le disposizioni del DL Blocca Cessione n.11/2023 ovvero entro il 16 febbraio 2023:
- per i condomini deve essere stata presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare per i lavori;
- per gli interventi diversi dai condomini deve deve essere stata presentata la CILAS;
- per le demolizioni e le ricostruzioni risulti presentato il titolo abilitativo;
- per gli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus casa risulti presentato il titolo abilitativo per manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia;
- per l’edilizia libera risultino iniziati i lavori, o in caso contrario sia stato sottoscritto un preventivo, o versato un acconto.
Attenzione, il pagamento della parcella del professionista o il pagamento degli oneri amministrativi o di urbanizzazione non basta per tenere in piedi il meccanismo di cessione del credito. Dovranno al contrario risultare sostenute spese per gli interventi edilizi.
General Contractor e subappalto: quali sono i “lavori già eseguiti”?
In uno degli ultimi interpelli pubblicati, il Fisco si rivolge ad un General Contractor che ha avviato dei lavori di riqualificazione, agevolati con Superbonus, per un condominio. Parte di questi lavori sono stati appaltati ad altre ditte che a loro volta hanno subappaltato.
L’accordo con il committente prevede che le fatture da parte del general contractor siano emesse solo al raggiungimento di 3 step di SAL:
- 30% del corrispettivo;
- 30% del corrispettivo;
- e 40%.
Non avendo ancora raggiunto queste percentuali, il GC non ha emesso nessuna fattura nei confronti del condominio. Tuttavia i lavori subappaltati sono regolarmente fatturati, pagati ed in parte eseguiti.
Il dubbio del contribuente è proprio questo: gli interventi realizzati e fatturati dai subappaltatori, possono essere considerati come “lavori già eseguiti” prima del 30 marzo 2024, indispensabili per salvarsi dal Blocco delle cessioni?
La risposta dell’AdE è incerta non essendo in possesso della documentazione necessaria per verificare i requisiti.
Si demanda al committente il compito di verificare che effettivamente entro il 30 marzo 2024, siano rispettate le tre condizioni essenziali per la deroga:
- l’avvenuta esecuzione di lavori edili (”lavori già effettuati”);
- il sostenimento dei relativi costi (”sostenuta alcuna spesa”);
- la documentazione di questi mediante fattura (”documentata da fattura”).
Per concludere, anche i lavori dati in subappalto, “già eseguiti” e regolarmente fatturati e pagati possono essere usati per ottenere la deroga al blocco delle cessioni.
Lavori agevolati con bonus differenti: quando vale la deroga al blocco
La seconda risposta del Fisco riguarda invece l’utilizzo di due differenti Bonus edilizi, in due fasi successive una precedente al 30 marzo 2024 ed una successiva.
Nel caso specifico, la società indecisa sulla possibilità o meno di sfruttare la deroga al blocco, sottolinea di aver:
- completato entro il 30 marzo 2024 due stati di avanzamento lavori (SAL 1 e SAL 2) agevolati con SuperSismarbonus 110%, interamente fatturati e regolarmente comunicati.
- di non aver ancora eseguito i lavori successivi, agevolati con Bonus minori, come manutenzioni su parti private e l’abbattimento delle barriere architettoniche e per i quali non risultavano ancora spese sostenute.
Come più volte chiarito la norma di riferimento (comma 5 dell’art.1 del DL 39/2024), prevede che lo sconto in fattura o la cessione del credito non sono utilizzabili se, alla data del 30 marzo 2024, non sono state sostenute spese documentate da fattura per lavori già effettuati.
In questo caso però, il contribuente sottolinea l’unitarietà del titolo edilizio, avendo presentato una sola CILAS sia per i primi interventi già eseguiti che per i successivi lavori.
Il Fisco conferma le previsioni della società chiarendo che in presenza di un titolo unico (CILAS o permesso di costruire) il sostenimento di spese, correttamente documentate, per almeno uno degli interventi previsti nel progetto entro la data limite è sufficiente per garantire l’accesso all’opzione alternativa anche per le opere da realizzare successivamente.
Ancora una volta, il discrimine risiede nella capacità di dimostrare la coerenza progettuale degli interventi e l’effettivo avvio dei lavori prima della scadenza normativa, all’interno di un inquadramento tecnico-amministrativo unitario.