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TAR accoglie ricorso contro DM Aree Idonee, serve riformulazione

TAR accoglie ricorso contro DM Aree Idonee, serve riformulazione
Foto di Fabian Quintero su Unsplash

Ricorso DM Aree Idonee, la sentenza del TAR di Roma

Mentre avanza lentamente la normativa regionale sulle aree idonee, quella nazionale si scontra con un’accesa opposizione. Opposizione che in questi mesi ha portato l’atto ministeriale all’attenzione della giustizia amministrativa con una serie di motivazioni, alcune delle quali sono state finalmente riconosciute. Ed è di oggi la notizia che il TAR di Roma ha accolto parzialmente il ricorso contro il DM Aree Idonee, annullando un passaggio fondamentale del testo. Proprio quello che assegnava alle Regioni l’onere di definire con leggi proprie le zone dove facilitare la realizzazione di impianti rinnovabili.

Lo rende noto l’ANEV, una delle ricorrenti, esprimendo soddisfazione per la sentenza.

“Finalmente pubblicata la sentenza del TAR Lazio che dà ragione alle censure avanzate dall’ANEV relativamente all’emanazione del DM Aree Idonee”, scrive l’associazione in una nota stampa. “In data odierna, dopo una lunga attesa, il TAR Lazio ha accolto molti dei motivi di ricorso dell’ANEV e annulla l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Le motivazioni del ricorso

Il ricorso depositato dall’ANEV e da una serie di società del settore FER contestava la legittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’atto ministeriale e, in via incidentale, anche dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021 con cui l’Italia ha recepito la direttiva RED II.

I principali problemi sollevati riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, tra cui l’attribuzione a quest’ultime di una “piena e arbitraria discrezionalità nell’individuazione delle aree idonee e non idonee”, inclusa la facoltà di estendere le fasce di rispetto fino a 7 chilometri. Questo approccio, secondo le ricorrenti, ha come effetto quello di peggiorare il quadro normativo esistente, tradendo quelle che erano le premesse iniziali alla base del provvedimento nazionale Aree Idonee.

Il decreto ministeriale non fornisce, infatti, principi e criteri omogenei, amplia le restrizioni all’installazione degli impianti rinnovabili e complica il processo autorizzatorio.

Il risultato più probabile è quello di un puzzle normativo con tasselli difficili da incastrare. E la legge aree idonee della Sardegna, la prima ad essere stata emanata e subito impugnata dal Governo, lo ha dimostrata in pieno.

La sentenza del TAR Lazio

Cosa ha deciso il TAR Lazio nel ricorso contro il DM Aree Idonee? Il Tribunale ha accolto alcuni motivi di ricorso annullando di fatto l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, che recitano:

Per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

  • della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
  • della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
  • della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel periodo precedente. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi […].

La conseguenza? Il MASE dovrà rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee. “In sostanza – spiega l’associazione – sono stati riconosciuti come validi i motivi che l’ANEV aveva anche pubblicamente segnalato come fortemente lesivi della libera attività imprenditoriale degli operatori da Fonti Rinnovabili e quindi annulla parte del Decreto e ne dispone la riformulazione da parte del MASE nel rispetto dei criteri che l’ANEV aveva segnalato. Infatti il DM riformulato dovrà contenere elementi di omogeneità per le varie Regioni”.

Da un punto di vista formale, il Tribunale di Roma ha indicato in 60 giorni dalla notifica della sentenza il termine per dare attuazione ai criteri da seguire, e le stesse Regioni a loro volta dovranno rimodulare i propri provvedimenti a valle del nuovo Decreto.

Leggi QUI la sentenza

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