Rinnovabili

Correttivo TU Rinnovabili, primo ok dal CdM

Testo Unico Rinnovabili in Unificata: gli emendamenti delle Regioni
Foto di Mar da Pixabay

18 nuovi articoli per il Testo Unico delle rinnovabili

Fumata bianca per il correttivo al Testo Unico (TU) delle Rinnovabili. L’11 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”, su proposta del Ministro per la PA Paolo Zangrillo, del Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto.

Un intervento richiesto a gran voce dalle associazioni di settore, che oggi punta a un triplice obiettivo: semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure amministrative; allineare la normativa italiana alle disposizioni della direttiva europea (UE) 2023/2413 (per la quale la Commissione europea continua a “tirare le orecchie” all’Italia); e centrare gli obiettivi di riforma del PNRR.  

“Questo correttivo rappresenta un passaggio fondamentale per dare ancora più sprint alle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che finora ne hanno condizionato lo sviluppo”, ha spiegato il numero uno del MASE a seguito dell’approvazione. “Si tratta di un intervento, frutto del lavoro congiunto con i colleghi Casellati e Zangrillo, che presta ascolto al settore e consolida il nostro percorso per centrare gli obiettivi ambientali ed energetici”.

Correttivo al Testo Unico Rinnovabili

Le novità apportate al TU Rinnovabili sono molteplici, considerando che il correttivo del testo Unico FER conta al momento attuale ben 18 articoli. In una nota stampa del Governo, si spiega che gli interventi mirano a:

Tra i passaggi degni di nota c’è l’allineamento delle procedure amministrative con le disposizioni del Testo Unico sull’Edilizia. Nel dettaglio:

Come cambiano le definizioni

Diverse modifiche intervengono direttamente sulle definizioni. Il correttivo chiarisce anche che, per coerenza con la direttiva europea RED III, il principio di “interesse pubblico prevalente” non si applica alle aree idonee e alle zone di accelerazione, essendo tali aree già specificamente designate per ospitare impianti a fonti rinnovabili.

Viene rivista la definizione di “avvio della realizzazione degli interventi“, che ora viene considerato il momento della prima obbligazione legale vincolante che rende l’investimento irreversibile (ad esempio, l’ordine delle attrezzature), escludendo l’acquisto di terreni o studi preliminari.

E ancora. La definizione di “impianto ibrido” viene estesa invece per includere anche la combinazione di un impianto rinnovabile con un sistema di accumulo.

Viene invece definito “progetto unico” il progetto che include più interventi, alimentati dalla stessa fonte, situati nella stessa particella catastale o in particelle contigue. Tutti gli interventi devono ovviamente essere riconducibili allo stesso proponente, anche a livello societario.

Modifiche sulla digitalizzazione delle procedure

Nell’ambito della Piattaforma SUER, il compito di trasmettere i modelli unici semplificati viene affidato direttamente al soggetto proponente, non più ai gestori di rete. Questa modifica assicura che anche gli interventi che non necessitano di una connessione alla rete (come l’installazione di pompe di calore) siano registrati sulla piattaforma.

Inoltre, il testo propone che il modello unico semplificato sia aggiornato per ricomprendere nella piattaforma SUER anche gli interventi di attività libera che non richiedono connessione alla rete elettrica.

Modifiche ai regimi

Il testo aggiornato estende la portata del regime dell’attività libera ad alcune tipologie di interventi a impatto ambientale e paesaggistico zero o comunque minimale.

Sul fronte della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), viene esplicitato che il Comune in cui si trova la maggior parte dell’impianto funge da unico punto di contatto per il proponente. Il Comune ha la facoltà di concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni, sia per la PAS che per l’acquisizione di atti di assenso in presenza di vincoli. Il correttivo specifica, inoltre, che la “legittima disponibilità dell’area” può essere dimostrata anche con atti negoziali preliminari, come un contratto preliminare di compravendita o di locazione.

Autorizzazione unica, come cambia?

In materia di Autorizzazione Unica (AU) il correttivo al Testo Unico FER include la valutazione di incidenza ambientale nel processo e chiarisce che l’amministrazione competente (Regione o Ministero dell’ambiente) agisce come punto di contatto per il proponente. Il provvedimento estende i termini per le integrazioni documentali da 30 a 90 giorni e aumenta la durata minima dell’efficacia dell’autorizzazione da 4 a 5 anni.

Come per la PAS dimostrare la “legittima disponibilità dell’area” non richiederà più il contratto definitivo: saranno invece sufficienti anche atti negoziali con efficacia obbligatoria.

Introdotta una riduzione dei termini – da 120 giorni a 40 giorni – del procedimento di AU per gli interventi di potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione, ricostruzione, sostituzione o riconversione di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva, rispettivamente, fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale). A patto che comportino una revisione della potenza non superiore al 15%.

Per gli stessi interventi, le valutazioni ambientali vengono circoscritte e si concentrano esclusivamente sull’impatto derivante dalla variazione di potenza, semplificando notevolmente il processo.

I termini rivisti si applicano anche a impianti geotermoelettrici con potenza inferiore a 50 MW.

Il parere parlamentare

Il correttivo del Testo Unico per le rinnovabili ha incassato il parere positivo dei due rami parlamentari ma l’esame ha fatto emergere anche una serie di osservazioni e preoccupazioni. Prima fra tutte quella che le nuove formulazioni introdotte dal Governo generino una maggiore incertezza interpretativa rispetto alla versione originale. Un nuovo strato di complessità che non solo tradisce l’intento originario del Testo Unico FER ma che potrebbe anche essere terreno fertile per futuri contenziosi. 

Non solo. Le richieste di Camera e Senato vanno in due direzioni precise. Da un lato si sottolinea la necessità di tutelare maggiormente le comunità locali e l’agricoltura e dall’altro si sollecita un’ulteriore semplificazione. Soprattutto per quegli impianti o interventi che ricadranno nella aree idonee (la cui normativa è ora in fase di ritocco) o nelle zone di accelerazione.

 Infine i deputati della Camera hanno chiesto al Governo di valutare la definizione di specifiche linee guida per gli impianti fotovoltaici galleggianti e se siano da considerarsi sempre assoggettate a PAS anche “le modifiche effettuate su impianti a biometano esistenti purché di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora”.

Leggi anche DM FER Z, lo schema del nuovo decreto rinnovabili in consultazione

Articolo dell’11 settembre 2025, aggiornato il 14 novembre 2025

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