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Recepimento Direttiva RED III, l’Italia marca male

La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 25 Stati membri per non aver comunicato il pieno recepimento della Direttiva sulle rinnovabili del 2023.

Recepimento Direttiva RED III, l'Italia marca male

L’Italia è in grave ritardo nel recepimento Direttiva RED III

A che punto sono i Paesi europei nel recepimento della Direttiva RED III all’interno dei rispettivi diritti nazionali? Per l’Esecutivo comunitario rispondere è impossibile, dal momento che la quasi totalità degli Stati membri ha ignorato la deadline di notifica. Ad esclusione della Danimarca, infatti, l’Italia e gli altri 25 Paesi non hanno inviato alcuna comunicazione sul recepimento. Un ritardo a cui la Commissione europea ha risposto con 26 lettere di costituzione in mora.

La procedura di infrazione

Si tratta del primo passo della procedura di infrazione, attivata in risposta a una violazione del diritto comunitario. Per la precisione, la procedura si articola in due fasi principali, una pre-contenziosa e una contenziosa. Nella fase pre-contenziosa, Bruxelles invia una prima comunicazione formale allo Stato, contestando la violazione e concedendogli due mesi per presentare le proprie osservazioni. Se lo Stato non risponde in modo soddisfacente, la Commissione emette un “parere motivato” in cui definisce formalmente l’inadempimento e fissa un termine ultimo per adeguarsi.

E se il Paese in questione non si conformasse neppure al parere motivato? L’Esecutivo UE potrebbe allora ricorrere alla Corte di Giustizia comunitaria, entrando nella fase contenziosa. Questa fase mira a ottenere una sentenza ufficiale dalla Corte che accerti formalmente la violazione degli obblighi europei da parte dello Stato.

Le scadenze delle Direttiva sulle Energie Rinnovabili

“La direttiva è stata adottata nel 2023. Gli Stati membri dovevano notificare il recepimento della direttiva entro il 21 maggio 2025, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle autorizzazioni, che dovevano già essere presentate entro il 1° luglio 2024“, scrive la Commissione europea. “L’attuazione della legislazione è fondamentale per accelerare la diffusione dell’energia pulita prodotta localmente, per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra nel settore energetico, che attualmente contribuisce a oltre il 75% delle emissioni totali di gas serra nell’Unione, e per rafforzare la sicurezza energetica”.

Il recepimento italiano della Direttiva RED III

Che fine ha fatto, dunque, la Direttiva RED III in Italia? Iniziamo col dire che le prime norme da recepire — quelle inerenti la procedura di rilascio delle autorizzazioni (nelle zone di accelerazione e non) e quelle di velocizzazione degli iter — sono state parzialmente recepite.

Nel Testo Unico per le rinnovabili, entrato in vigore il 28 dicembre 2024 (quasi sei mesi dopo la scadenza prevista per la notifica), si razionalizzano e semplificano gli iter del permitting nazionale. E si introduce il concetto di zone di accelerazione, avviando il necessario processo di mappatura.

Tuttavia, diversi punti rimangono aperti. Nel provvedimento non vi è traccia dei termini temporali previsti dalla RED III per la durata massima dei procedimenti autorizzativi. Così come mancano le semplificazioni per gli interventi di revamping e repowering dei grandi impianti in Autorizzazione Unica.

Questo ritardo e, di fatto, un recepimento non completamente conforme alle richieste UE, hanno già fatto meritare all’Italia una prima lettera di costituzione in mora a settembre 2024, a cui è seguito a febbraio 2025 un parere motivato.

Oggi arriva il nuovo richiamo per la seconda scadenza.

La legge di delegazione europea

In realtà qualcosa è stato fatto: l’Italia ha inserito la Direttiva Energie Rinnovabili RED III nell’ultima Legge di delegazione europea (Legge 91/2025). Non tra i provvedimenti che richiedono una delega legislativa dettagliata dal Parlamento, ma tra le “21 ulteriori direttive che, ai fini del recepimento, non necessitano di specifici principi o criteri di delega”.

Cosa significa? Che, in teoria, il Parlamento ritiene che il Governo abbia già gli strumenti o le indicazioni sufficienti per procedere al recepimento, senza la necessità di ulteriori specifiche linee guida o vincoli dalla legge di delegazione. Il che dovrebbe semplificare il processo di recepimento, anche se appare difficile che il Belpaese possa evitare un nuovo parere motivato.

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