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DM FER Z, lo schema del nuovo decreto rinnovabili in consultazione

Il MASE pone in consultazione pubblica il decreto ministeriale che disciplina il nuovo meccanismo di supporto agli investimenti in capacità rinnovabile. Previsti contratti CfD a due vie tra il GSE e gli operatori di mercato

DM FER Z, lo schema del nuovo decreto rinnovabili in consultazione

Pubblicato lo schema del FER Z

L’atteso decreto ministeriale (DM) FER Z vede la luce. Non propriamente l’atto fatto e finito, ma lo schema provvisorio, una prima bozza pensata per raccogliere opinioni dai soggetti interessati. Lo ha reso noto lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aprendo sul proprio sito una fase di consultazione pubblica. Gli stakeholder avranno tempo fino al 19 dicembre 2025 per inviare considerazioni e osservazioni, rispondendo ad alcuni quesiti posti dal Dicastero.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa tratterà il nuovo decreto ministeriale.

DM FER Z, cos’è?

Il Decreto Ministeriale FER Z è l’atto con cui il MASE istituisce un nuovo meccanismo di supporto alle rinnovabili alternativo al FER X.

Richiesto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo con cui l’Italia ha recepito la direttiva RED II, il provvedimento mira a promuovere investimenti in nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al minor costo per i consumatori e con un’efficiente allocazione dei rischi.

Il sistema si basa su “contratti standard per la decarbonizzazione” stipulati tra il GSE e i Soggetti Controparte selezionati tramite le aste, e potrebbe essere descritto usando 4 attributi: decentralizzato, market-based, integrato e standardizzato.

Modello de-centralizzato con profili standard

Il modello di funzionamento definisce il fabbisogno ma non i contingenti specifici per ciascuna tecnologia rinnovabile (a differenza del modello centralizzato asset-based), lasciando quindi agli operatori di mercato la responsabilità di scegliere come assolvere all’obbligo contrattualizzato.

Obbligo che in questo caso non è collegato a uno specifico impianto (asset) ma a una quantità di energia da fornire. Lo strumento attuativo è un Contratto per differenza (CfD) a due vie legato a un profilo standard di produzione. Chi, attraverso specifiche procedure competitive, sarà selezionato e ammesso al meccanismo, dovrà obbligatoriamente immettere in rete su base annua una quantità di energia rinnovabile da impianti nuovi certificati.

“Il disaccoppiamento del contratto CfD con gli asset sottostanti – spiega il MASE – ha l’effetto di promuovere la selezione e la realizzazione delle soluzioni tecnologiche a maggior valore aggiunto per il sistema elettrico, garantendo, al contempo, la piena integrazione delle nuove risorse realizzate nel mercato elettrico.”

Accesso al meccanismo FER Z

L’accesso al FER Z potrà avvenire tramite la partecipazione a procedure competitive gestite dal GSE e attuabili entro il 31 dicembre 2029. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DM FER Z, il Ministero dell’Ambiente dovrebbe definire la progressione temporale dei contingenti di potenza obiettivo, abbinata a ciascun profilo contrattuale standard, e pubblicare specifici coefficienti, per ciascuna zona di mercato, da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo a base d’asta superiore.

Unico vincolo: la potenza complessivamente disponibile non può superare i 5 GW.

Il nuovo sistema di certificazione GSE

Per gestire e tracciare l’energia, il DM FER Z prevede vengano istituiti dal GSE due nuovi strumenti: l’albo impianti e un sistema di certificazione ad hoc per l’energia immessa in rete.

Nell’Albo dovranno essere iscritti gli impianti rinnovabili – vincitori dell’asta – per l’assolvimento dei contratti standard per la decarbonizzazione. A patto che gli stessi siano nuovi o oggetti di potenziamento (solo per la quota potenziata) e conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH). E che i lavori non siano iniziati prima dell’asta.

Il sistema di certificazione, da istituire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avrà il compito di attestare l’avvenuta immissione di energia elettrica rinnovabile.

I certificati saranno rilasciati per ogni MWh immesso in rete, ma in caso di riduzione della produzione per vincoli di rete o dispacciamento, saranno basati sulla mancata produzione.

A chi saranno assegnati? Ovviamente ai titolari degli impianti iscritti all’Albo o a un soggetto terzo delegato, con la possibilità per gli stessi di scambiarli su un’apposita Piattaforma realizzata dal GSE.

Ai fini dell’ottenimento dei certificati per gli impianti iscritti all’albo è previsto l’obbligo di:

  • partecipazione al Mercato del Bilanciamento e del Ridispacciamento;
  • presentare offerte a scendere sul Mercato del Bilanciamento a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile eccesso di generazione, come comunicati con adeguato anticipo da Terna.

I Contratti Standard per la Decarbonizzazione

Punto chiave del nuovo Decreto Ministeriale sul FER Z sono i nuovi CfD a due vie da stringere con le controparti selezionate tramite asta. I contratti saranno caratterizzati da uno specifico profilo contrattuale standard, e dovranno riportare i seguenti parametri:

  • un orizzonte di pianificazione, definito in funzione dei tempi di realizzazione degli impianti;
  • un periodo di consegna definito in funzione della vita utile degli impianti;
  • una quota percentuale minima di immissione definita in funzione del profilo contrattuale standard;
  • un prezzo di esercizio (aggiornato dal GSE);
  • un prezzo di riferimento (il prezzo di mercato utilizzato per calcolare i differenziali di pagamento).

Per il profilo contrattuale standard di tipo baseload riportiamo integralmente quanto scritto nella bozza del FER Z:

“Il profilo contrattuale standard di tipo baseload è un vettore di valori costanti associati a ciascun periodo rilevante dell’anno di riferimento. In particolare, il valore del vettore è pari a 1 in ciascuna ora. Il contratto standard associato al profilo baseload è caratterizzato dai seguenti parametri:

a) un orizzonte di pianificazione pari a 36 mesi;

b) un periodo di consegna pari a 15 anni;

c) una quota percentuale minima di immissione pari al 70%.”

Per ciascun periodo rilevante del periodo di consegna, il sottoscrittore del contratto dovrà ricevere dal GSE il differenziale se positivo tra il prezzo di esercizio e il maggior valore fra zero e il prezzo di riferimento. In caso di differenziale negativo avrà invece l’obbligo di versare lo stesso al Gestore.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.