Definite le aree idonee per rinnovabili sia a terra che in mare e disciplina dei regimi amministrativi semplificati. Testo in pdf

I nuovi articoli della normativa aree idonee alle rinnovabili
+++AGGIORNAMENTO 21 NOV 2025: le nuove norme sulle Aree Idonee sono confluiti nel DL misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili“, approvato il 20 novembre in Consiglio dei Ministri. Il testo rimane pressoché il medesimo.+++
Arriva l’aggiornamento della normativa Aree idonee, il “correttivo” con cui il Governo intende risolvere l’eccesso di delega e la poca chiarezza del DM del 21 giugno 2024. Le modifiche, come promesso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sono confluite nel DL Energia 2025, di prossima presentazione in Consiglio dei Ministri.
Parliamo del neo articolo 6 che introduce a sua volta altri cinque nuovi articoli per dettagliare le aree idonee agli impianti rinnovabili nel Testo Unico FER. Non solo. Il testo, visto in anteprima dal quotidiano Rinnovabili, riporta anche le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per zone idonee e quelle di accelerazione, nonché nuovi chiarimenti sugli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO.
Vediamo le novità nel dettaglio.
Aree idonee a terra
La nuova normativa Aree idonee mette finalmente nero su bianco una serie di siti e zone che potranno essere considerate dalle Regioni automaticamente idonee agli impianti.
Nell’elenco rientrano le aree dove risultano già installate le rinnovabili, a patto che i nuovi progetti impieghino la stessa tecnologia e si tratti unicamente di interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale. È prevista, però, la possibilità di abbinare eventuali sistemi di accumulo che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Variazione preclusa, tuttavia, agli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole.
Gli altri siti idonei sono:
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali (affidamento in concessione tramite procedure a evidenza pubblica);
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza.
Altre zone sono state definite per gli impianti di produzione di biometano, ossia le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.
Il capitolo fotovoltaico
Per i soli impianti fotovoltaici il testo del decreto prevede il semaforo verde anche per:
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale;
- le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, alla logistica o all’insediamento di data center;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
Nota non da poco: le varie restrizioni per il fotovoltaico a terra non si applicano ai progetti legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) né a quelli attuativi delle misure del PNRR/PNC.
Aree idonee in mare
Nel caso degli impianti rinnovabili off-shore sono considerate idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, così come le Piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna di esse. Rientrano anche i porti, ma in questo caso solo per gli impianti eolici con potenza fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale.
Il testo incarica il MASE a pubblicare un vademecum per i soggetti proponenti riguardo agli adempimenti minimi necessari per l’Autorizzazione Unica.
Le competenze regionali sulle aree idonee alle FER
Cosa rientra nel perimetro delle competenze regionali? Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL Energia, le Regioni e Province autonome devono individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, nel rispetto di principi e criteri stabiliti. Devono dare priorità a superfici e strutture edificate o impermeabilizzate, aree con poli industriali o di crisi complessa.
In ogni caso, non possono qualificare come idonee le aree incluse nel perimetro di beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, né in una fascia di rispetto di 3 km per l’eolico e 500 metri per il fotovoltaico da tali beni. E, in caso di aree agricole, le zone devono essere comprese tra lo 0,8% e il 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
Autorizzazioni, come cambia la normativa aree idonee
Il testo prevede che per gli interventi negli allegati A, B e C del Testo Unico e in aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica sia obbligatorio ma non vincolante. E nei casi di Autorizzazione Unica (allegato C) in aree idonee, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.
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