Il nuovo mercato di negoziazione dei contratti PPA
Dopo l’approvazione del Decreto PPA (power purchase agreement), redatto dal Ministero dell’Ambiente di concerto con quello dell’Economia, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) presenta la sua proposta per il nuovo mercato di negoziazione dei contratti PPA. Il documento n. 1/2025, pubblicato sul sito del Gestore, contiene, infatti, alcune ipotesi di funzionamento per il futura piattaforma. E tutti i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il 18 Luglio 2025 a info@mercatoelettrico.org.
Ma vediamo nel dettaglio la proposta del GME.
Cosa è l’MPPA?
L’MPPA o mercato per la negoziazione dei contratti PPA dovrebbe essere la piattaforma per la negoziazione degli accordi di compravendita dell’energia rinnovabile a lungo termine dell’Italia. Integrata funzionalmente con il Mercato Elettrico a termine (MTE), la futura piattaforma fornirà uno spazio sicuro per gli accordi sia grazie alla preselezione di controparti identificate, sia attraverso un sistema di garanzie.
Quali prodotti ammissibili sul mercato? Il Gestore riporta due caratteristiche chiave:
- prodotti riferibili esclusivamente ad “energia verde”, che il venditore si obbliga a produrre attraverso fonti rinnovabili, specificando il tipo di FER;
- prodotti con un profilo standardizzato. L’idea del Gestore è di aprire le porte nella fase iniziale ai soli contratti baseload , ovvero con un profilo di consegna costante e continuo.
I contratti Power Purchase Agreement
I contratti di compravendita, oltre a riguardare esclusivamente energia rinnovabile e avere un profilo baseload, dovranno anche avere un orizzonte temporale compreso tra 5 e 10 anni. Inizialmente, il GME propone durate standard di 5, 7 e 10 anni per concentrare la liquidità.
Le posizioni relative a ciascun anno dei contratti PPA saranno progressivamente trasferite sul Mercato a Termine man mano che si avvicina l’anno di consegna.
Soggetti ammessi al Mercato per la negoziazione dei PPA
Possono presentare offerte di vendita solo i titolari di impianti FER in esercizio o autorizzati, mentre le offerte di acquisto sono riservate ai titolari di punti di prelievo. Tutti i partecipanti devono, però, essere abilitati dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici).
Il GME agirà come controparte centrale sul MPPA, assumendosi parte del rischio di default. Le negoziazioni richiedono una preventiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori, calcolate su una quota del controvalore del contratto, decrescente all’aumentare della durata. Ma in ogni caso avverranno solo tra controparti che hanno preventivamente instaurato una “relazione di gradimento” reciproca tramite una funzionalità apposita del MPPA. Un approccio pensato per gestire il rischio di controparte residuale.
In caso di inadempimento di una controparte, il GSE rivestirà il ruolo di Garante di Ultima Istanza. In altre parole subentrerà nella posizione della controparte inadempiente, limitatamente alla durata residua non trasferita sul Mercato dei contratti a Termine, riconoscendo alla prima un prezzo di riserva.
Il funzionamento del Mercato per la negoziazione dei PPA
La modalità principale di negoziazione sarà l’asta, organizzata su richiesta del venditore. Le informazioni sul venditore e il periodo di consegna saranno pubbliche, mentre il prezzo a base d’asta sarà visibile solo alle controparti gradite. Le offerte saranno accettate in base al merito economico.
Tuttavia sarà possibile, secondo il modello proposto dal GME, registrare sul MPPA anche contratti PPA conclusi bilateralmente fuori mercato (OTC clearing), beneficiando del servizio di controparte centrale del GME e delle garanzie.
“In entrambi i casi si prevede che il quantitativo minimo di offerta sia pari a 1 MW per contratto/prodotto, con tick minimo pari a 1 MW (standard adottato sui principali mercati a termine europei), mentre il tick minimo di prezzo sia pari a 0,01 €/MWh. Resta inteso che il quantitativo oggetto del contratto (in MWh) è pari al prodotto tra la quantità oggetto dell’offerta (in MW) e il numero di periodi rilevanti (¼ h) corrispondenti alla durata del contratto”, si legge nel documento.
Le parti potranno rivedere i termini dei contratti negoziati o registrati sul MPPA (durata, quantità, prezzo), previo superamento dei controlli di garanzia.
Le regole operative per il Mercato dei PPA
Contestualmente anche il GSE ha pubblicato una proposta di Regole Operative per il nuovo mercato.
Il documento propone che i soggetti interessati alla compravendita di energia ottengano annualmente una qualifica, presentando una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) tramite il portale GSE. L’ammissibilità è condizionata alla capienza del Fondo e a una capacità minima di acquisto/vendita di 1 MW.
È inoltre richiesto un rating creditizio (S&P da “AAA” a “BBB” o analogo investment grade) per la valutazione del merito e la determinazione del corrispettivo di garanzia (CGAR).
Requisiti per i Venditori sull’MPPA
I Venditori devono possedere alcuni criteri soggettivi quali: essere operatori di mercato conformi alla Disciplina del Mercato Elettrico; essere utenti del dispacciamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili (già in esercizio o autorizzati); imprese attive presso la Camera di Commercio.
Le regole del GSE distinguono tra Venditori con impianti di produzione “in esercizio” e “autorizzati ma non in esercizio”, ognuno dei quali deve rispettare specifici requisiti oggettivi.

Requisiti per gli Acquirenti
Oltre ai criteri soggettivi analoghi a quelli dei venditori, gli acquirenti devono: indicare la denominazione, codice fiscale/P.IVA dei punti di prelievo, il consumo degli ultimi tre anni e quello stimato per il primo anno di consegna PPA, disporre di un conto proprietà GO presso il GSE, autorizzare il GSE all’acquisizione di informazioni sui punti di prelievo, fornire indicazione del contratto di dispacciamento in prelievo con Terna e dichiarare il volume minimo e massimo di energia acquistabile.
Garanzie d’Origine e verifiche
Il riconoscimento e la gestione delle Garanzie d’Origine (GO) seguono il Decreto ministeriale n.224/2023, tramite la piattaforma Certigy del GSE. Le GO sono riconosciute dal Gestore dopo la qualifica IGO del Produttore, emesse sul suo conto proprietà e trasferite all’Acquirente tramite “trasferimenti interni”. Una GO trasferita a un utente finale viene annullata automaticamente.
Il GSE verifica annualmente la corrispondenza tra l’energia negoziata dai venditori e quella prodotta. In caso di produzione inferiore ai volumi negoziati, il venditore deve annullare GO corrispondenti ad almeno l’80% dei volumi mancanti entro il 31 marzo dell’anno successivo; l’eventuale 20% residuo entro il 31 marzo dell’anno ancora successivo.
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