In vigore il decreto che fornisce indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici per lo sviluppo della piattaforma dei PPA rinnovabili. Definito anche il ruolo del GSE come garante di ultima istanza dei contratti di compravendita.

Decreto PPA, tra 120 giorni le regole operative
Via libera al Decreto PPA, l’atto ministeriale che definisce i nuovi strumenti nazionali sugli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha redatto le norme di concerto con il Dicastero dell’Economia e delle Finanze, pubblicando il 1° luglio 2025 il testo sul proprio sito. Otto articoli in tutto, che da un lato stabiliscono le linee guida per il Gestore dei mercati energetici (GME) ai fini della nuova piattaforma di mercato organizzato e dall’altro definiscono il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il provvedimento attua quanto predisposto dal decreto legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea sulle energie rinnovabili del 2018. L’articolo 28 del D.Lgs., dedicato espressamente ai Power Purchase Agreement – PPA, ha richiesto l’istituzione di una serie di strumenti per facilitare gli accordi di compravendita a lungo termine. A cominciare dalla bacheca informatica, già attivata, per promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti.
Il passo successivo? La nuova piattaforma di mercato organizzato (MPPA), a partecipazione volontaria, per la negoziazione degli accordi.
Sviluppo del MPPA, le condizioni da rispettare
In questo contesto il decreto PPA stabilisce che il GME definisca il modello operativo del MPPA, da integrare obbligatoriamente con il Mercato Elettrico a Termine. Il testo specifica una serie di punti essenziali da rispettare per limitare il rischio di inadempimento delle controparti, stabilendo ad esempio che vengano ammessi a vendere solo i soggetti titolari di impianti rinnovabili in esercizio o autorizzati. E ad acquistare solo quelli titolari di punti di prelievo, che soddisfino requisiti specifici definiti dal GSE.
Tutte le negoziazioni dovranno avvenire tra controparti reciprocamente selezionate e chiaramente identificate, con il Gestore dei Mercati nel ruolo di controparte centrale sul MPPA. Naturalmente le negoziazioni e il mantenimento delle posizioni saranno consentiti solo a valle di una verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori.
GSE come Garante di ultima istanza
In caso di inadempimento, il GME applicherà misure disciplinari e il Gestore dei Servizi Energetici subentrerà come garante di ultima istanza.
Il GSE sarà chiamato ad intervenire in due casi specifici:
- inadempimento dell’acquirente;
- inadempimento del venditore
Nel primo caso assumerebbe la posizione del soggetto che acquista per la durata residua del contratto, riconoscendo alla controparte non inadempiente il prezzo di riserva di acquisto. Nel secondo caso il ruolo sarebbe quello del venditore, ricevendo dagli acquirenti il prezzo di riserva di vendita, acquisendo la disponibilità dell’energia prodotta dall’impianto, e subentrando nel relativo contratto di dispacciamento.
All’ARERA il compito di definire la misura e le modalità di applicazione di un corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia del GSE. La copertura dell’esposizione finanziaria del Gestore sarà garantita fino a 45 milioni di euro annui per il 2025-2027, utilizzando una quota dei proventi delle aste ETS.
Caratteristiche dei Contratti PPA
I contratti di compravendita dell’energia elettrica da FER dovranno avere caratteristiche standardizzate, simili a quelle dei contratti del mercato a Termine con una durata tra 5 e 10 anni. Le posizioni relative a ciascun anno verranno progressivamente trasferite sul Mercato Elettrico a Termine.
Il decreto PPA prevede anche che il GSE individui le modalità di cessione e acquisizione delle Garanzie di Origine associate all’energia prodotta. Lo stesso effettuerà anche verifiche sulla corrispondenza tra l’energia immessa in rete e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili, oltre a controlli a campione sui requisiti dei partecipanti. I contratti conclusi sul MPPA saranno registrati dal GME nell’apposita bacheca.
Gli ultimi passaggi del Decreto PPA
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto PPA, il Gestore dei Servizi Energetici trasmetterà al MASE una proposta di regole operative per disciplinare i requisiti dei partecipanti, la definizione dei prezzi di riserva, le modalità di subentro nel contratto di dispacciamento e gli schemi contrattuali.