La Corte costituzionale ha sentenziato che le norme nazionali, in materia di individuazione delle aree non idonee per gli impianti FER, violano le competenze esclusive delle Province a statuto speciale

In realtà il ricorso avanzato dalla Provincia di Trento riguardava anche il punto 17.2, che prevede che gli enti autonomi concilino le politiche di tutela ambientale e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congrui con la quota minima di produzione green loro assegnata. Motivazione? “La disposizione prima riportata, da una parte non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente, dall’altra ribadisce l’obbligo di tutti gli enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento”.











