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Ricorsi su 4° Conto Energia: i primi pareri del TAR

È stata discussa oggi, presso il TAR del Lazio sezione Terza Ter, il ricorso da parte di molti produttori di fotovoltaico su alcuni aspetti del quarto conto energia

Si è tenuta oggi dinanzi al TAR Lazio sezione Terza Ter, l’udienza di discussione dei procedimenti instaurati da parte delle aziende produttrici di impianti di produzione di energia fotovoltaica per l’annullamento del D.M. 5 Maggio 2011, conclusasi con un gran numero di rinvii al 11 luglio e pochi procedimenti trattenuti in decisione. I rinvii sono dovuti alle note vicende legislative dell’art. 65 del decreto liberalizzazioni il quale impedirebbe l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo che rappresentano la gran parte degli impianti oggetto di ricorso; mentre per gli impianti insistenti su aree industriali si attenderà la sentenza.

Le principali doglianze oggetto di giudizio sono legate principalmente all’introduzione dei limiti di costo annuo, del registro per i grandi impianti e alla riduzione delle tariffe. Nelle disposizioni introduttive il Decreto stabilisce che il regime introdotto ha la finalità di “incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo delle tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica” (art.1 comma 1), ma allo stesso tempo viene specificato che il sostegno del fotovoltaico dovrà “essere assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con le previsioni annuali di spesa” (art. 2 comma 1), pertanto il superamento dei costi annui indicativi definiti per ogni anno o parte di anno, pur non impedendo l’accesso alle tariffe, comporta una riduzione aggiuntiva delle medesime per tutto il periodo successivo tenendo conto del costo cumulato annuo degli incentivi che viene fissato tra 6 e 7 miliardi di euro (art. 1 comma 2), fatto salvo il regime transitorio 2011-2012 di cui all’art. 4. In tal modo, a parere dei ricorrenti, le società che avevano fatto affidamento per la creazione dei loro impianti sugli incentivi del Conto Energia, hanno affrontato o dovranno affrontare un rischio imprenditoriale non preventivato.

Grande attenzione è stata posta sulla novità del registro per i grandi impianti tenuto da GSE; ai sensi dell’art. 8 per il 2011 e il 2012 i grandi impianti devono essere iscritti nell’apposito registro del GSE inviando la documentazione indicata dall’allegato 3-A (progetto definitivo dell’impianto; titolo autorizzativi; copia della soluzione di connessione redatta dal gestore di rete e accettata; certificato di destinazione d’uso del terreno interessato;nel caso di terreno agricolo, documentazione che attesti il rispetto dei limiti; la data presunta di entrata in esercizio). Secondo i ricorrenti tale formalità avrebbe introdotto un ulteriore ed irragionevole adempimento a carico dei soggetti imprenditoriali, peraltro da effettuarsi in tempi rigidi che rischiano di vanificare il regime di sostegno soprattutto per impianti già autorizzati o prossimi all’autorizzazione. I ricorrenti lamentano il possibile verificarsi di distorsioni generate dai criteri di priorità per l’accesso al registro. Ad esempio, premiando fra gli impianti quello con titolo abilitativo più vecchio e con potenza minore, il risultato sarebbe quello che gli impianti registrati a progetto sono prevalentemente impianti autorizzati con DIA ottenuta sulla base di leggi regionali dichiarate incostituzionali (le leggi che permettevano la procedura della DIA per impianti fotovoltaici fino a 1 MW sono state dichiarate incostituzionali: ex multis Corte Costituzionale sentenza 22 dicembre 2010, n. 366. Inoltre sarebbero le linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 a disciplinare la corretta dislocazione degli impianti sul territorio al fine di evitare eccessive concentrazioni. La presenza di incertezza nell’accesso alle tariffe causata dal Registro comporta, secondo i ricorrenti, una evidente lesione degli interessi legittimi dei titolari degli impianti, che incontrerebbero peraltro, notevoli ostacoli al ricorso al credito con il risultato che impianti autorizzati non vengono realizzati per l’eccessivo rischio imprenditoriale che questo comporterebbe.

Le amministrazioni centrali hanno chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, sostenendo nelle loro memorie che le disposizioni impugnate non hanno effetto retroattivo e soprattutto non ledono le posizioni dei ricorrenti in quanto non si applicano ai procedimenti amministrativi pendenti fintanto che non sia adottato il provvedimento finale e non violano il legittimo affidamento dei ricorrenti.

Altro motivo di ricorso è legato alle serre fotovoltaiche. Il quarto conto energia oltre ad escludere le serre fotovoltaiche dalla categoria degli edifici, in quanto sono da considerarsi volumi aperti e pertanto non classificabili come edifici rurali (volumi chiusi), ha introdotto un limite sul rapporto di copertura (Ground Cover Ratio) che deve essere superiore al 50%. A tal proposito il comma 2 dell’art. 14 dispone: “al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. La scelta di questo parametro come garanzia per la coltivazione sotto serra fotovoltaica ha causato grossi problemi e danni economici a chi non è riuscito a completare la realizzazione di impianti fotovoltaici costruiti con serre non rispettanti il parametro indicato dalla norma di cui all’art. 14 comma 2 entro il 30 giugno 2011. Tale disposizione è stata oggetto di richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione da parte di diverse società ricorrenti, proprio per la pericolosità di una sua applicazione. In relazione alla domanda cautelare il Tar Lazio, con ordinanza n. 2890/2011 depositata in cancelleria il 29 luglio ha sospeso l’efficacia della norma esaminata, ritenendola irragionevole e lesiva degli interessi di parte ricorrente per gli aspetti connessi al finanziamento dell’opera.

Vista l’importanza dei ricorsi in esame e soprattutto delle decisioni del Tribunale Amministrativo per il futuro degli impianti fotovoltaici, l’udienza di oggi ha probabilmente deluso chi si aspettava di conoscere a breve l’esito di questi ricorsi. Sarà quindi interessante conoscere le sentenze (se verranno emesse prima dell’estate) che concluderanno i procedimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici su aree industriali.