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Veneto: fotovoltaico su terreni abbandonati, arriva la norma

La giunta veneta ha disciplinato i criteri per le richieste presentati da quanti richiedono la classificazione di “terreno abbandonato”

(Rinnovabili.it) – I nuovi paletti introdotti dal decreto legislativo n. 28/2011 per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli (occupare meno del 10% della superficie e non superare 1 MW di potenza) contemplano un’eccezione: non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. Una misura, quella contenuta nella legge nazionale, che richiede però una rigorosa specificazione della natura dell’abbandono per non andar incontro a possibili speculazioni generate da una insufficiente chiarezza della norma o da una inadeguata documentazione. Secondo il Decreto Romani spetta alla Regioni determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono, definendo pertanto le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione. Il Veneto ha compiuto un passo importante in questa direzione disciplinando i criteri per la presentazione e l’istruttoria delle domande presentate da quanti sono interessati alla classificazione di terreno abbandonato, con l’obiettivo di istallarvi un impianto fotovoltaici.

“Il provvedimento – spiega l’assessore all’agricoltura Franco Manzato, autore della proposta normativa – riguarda l’applicazione del decreto legislativo del marzo scorso sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che per evitare possibili speculazioni ha introdotto tre tipi di limitazioni, che operano contemporaneamente, alla possibilità che i grandi impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole possano usufruire degli incentivi all’esercizio previsti dal ‘Conto Energia’. Per questi limiti è stata prevista una deroga nel caso gli impianti fotovoltaici vengano installati in aree agricole su terreni abbandonati da almeno cinque anni. Tutelare il terreno agricolo – ha ricordato l’assessore – è infatti una esigenza strategica che non può essere messa a rischio rispetto a convenienze non agricole”. L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) avrà il compito di gestire tecnicamente ed amministrativamente  i vari procedimenti verificando l’effettivo stato  di abbandono dall’attività produttiva, mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il “Sistema integrato gestione e controllo” e di ogni altra eventuale documentazione probatoria.